Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 8legge 1578/1933
  • art. 1legge 406/1985
  • art. 10legge 242/1988
  • art. 2d.P.R. 101/1990
  • art. 6d.P.R. 101/1990
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo

comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20

della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di

pace); dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374;

dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento

delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza

emessa il 2 luglio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile

vertente tra le associazioni culturali "Teatro Aperto" e "Teatri

Possibili", iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale l'avvocato che

rappresentava e difendeva la parte attrice aveva conferito la delega

per essere sostituito in udienza ad un laureato in giurisprudenza,

iscritto nel registro dei praticanti avvocati ed ammesso ad

esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto, il

pretore di Milano, con ordinanza emessa il 2 luglio 1998, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale: dell'art. 82,

terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito

dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del

giudice di pace); dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre

1991, n. 374; dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578

(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore);

che queste disposizioni, secondo l'interpretazione

giurisprudenziale prevalente e che il giudice rimettente condivide,

consentirebbero al praticante avvocato, dopo un anno dalla iscrizione

nell'apposito registro tenuto dal Consiglio dell'ordine degli

avvocati, di essere ammesso ad esercitare temporaneamente il

patrocinio e la difesa per tutte le cause di competenza del pretore

davanti alle preture del distretto;

che il pretore di Milano, nel motivare il denunciato contrasto

con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ricorda che la

giurisprudenza costituzionale ha affermato che la legge può

riservare l'esercizio di determinate attività professionali a

soggetti iscritti, sulla base di requisiti culturali, in appositi

albi, ma in tal caso è necessaria una verifica dell'idoneità

tecnica mediante l'esame di Stato richiesto per l'abilitazione

all'esercizio professionale; lo stesso giudice ritiene che ammettere

al patrocinio, anche per cause che possono presentare notevoli

difficoltà, i praticanti avvocati, i quali non hanno ancora superato

l'esame di Stato prescritto per l'esercizio della professione, possa

essere in contrasto con il diritto di difesa in giudizio (art. 24,

secondo comma, della Costituzione), giacché non sarebbe assicurata

alle parti una difesa tecnica adeguata alle conseguenze permanenti

che possono loro derivare, tanto più che il valore delle cause di

competenza del pretore è stato decuplicato (art. 8 cod. proc. civ.,

nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353

e successive modificazioni). Inoltre, consentire ai praticanti

avvocati la rappresentanza e difesa in giudizio determinerebbe, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole

disparità nel trattamento di situazioni analoghe, sia perché nelle

altre professioni per il cui esercizio è egualmente prescritto il

superamento di un esame di Stato i praticanti non potrebbero svolgere

neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza la

relativa professione, sia perché, nell'ambito del patrocinio cui

sono ammessi i praticanti avvocati a seguito della prevista

soppressione delle preture, alcune cause pendenti davanti al pretore

verranno decise da questo giudice con la difesa affidata a praticanti

avvocati, mentre altre proseguiranno dinanzi al giudice unico,

davanti al quale, secondo il giudice rimettente, tale patrocinio non

sarà ammesso.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe

esclusivamente l'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578

(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), quale

risulta dal testo prima sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio

1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle

preture e degli esami per la professione di procuratore legale) e poi

modificato, solo per la durata del patrocinio consentito ai

praticanti, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242

(Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale):

difatti è questa la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo

un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal

Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare

il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle

preture del distretto, mentre invece le altre disposizioni denunciate

non disciplinano tale situazione;

che la legge può riservare agli iscritti in appositi albi

l'esercizio di determinate professioni, che presuppongono una

particolare capacità tecnica e richiedono, per assicurare il

corretto svolgimento dell'attività professionale, sia a garanzia

della collettività che a protezione dei destinatari delle

prestazioni, una specifica idoneità (sentenze n. 456 del 1993, n. 29

del 1990 e n. 77 del 1964). Per l'abilitazione all'esercizio

professionale è prescritto un esame di Stato (art. 33, quinto

comma, Cost.), che consente di verificare l'idoneità tecnica di chi,

avendo i requisiti richiesti, intenda accedere alla professione

ottenendo l'iscrizione nell'apposito albo. Il legislatore può

stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato

(sentenza n. 127 del 1985), quando l'idoneità tecnica sia stata in

altro modo verificata e sussistano apprezzabili ragioni che

giustifichino l'eccezione;

che la disposizione denunciata, consentendo di ammettere i

laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica professionale ed

hanno frequentato per un anno lo studio di un avvocato, ad esercitare

il patrocinio per un tempo determinato e per questioni di limitata

competenza, si inserisce nel sistema della pratica forense, che deve

essere lodevolmente e proficuamente esercitata per almeno due anni

compiendo attività proprie della professione, le quali costituiscono

elemento della formazione professionale (artt. 2 e 6 del d.P.R. 10

aprile 1990, n. 101), prima che il praticante sia ammesso a sostenere

gli esami di abilitazione, superati i quali può conseguire

l'iscrizione nell'albo professionale;

che la temporanea e limitata ammissione al patrocinio nel

contesto della pratica professionale presuppone una previa verifica e

valutazione, da parte dello stesso ordine professionale, del

tirocinio già svolto presso lo studio e sotto il controllo di un

avvocato (artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 101 del 1990) e non configura una

deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio professionale, giacché consente un'attività, soggetta

al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della

pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia

preordinata agli esami di abilitazione;

che la possibilità di affidare ad un praticante procuratore la

rappresentanza nell'udienza dinanzi al pretore, come del resto

espressamente prevede l'art. 9, quarto comma, del regio d.-l. n.

1578 del 1933, non lede il diritto di difendersi in giudizio (art.

24, secondo comma, Cost.), giacché si tratta di attività svolta

sotto la responsabilità dell'avvocato che ha nominato il sostituto,

con un incarico attribuito ad un soggetto che, sulla base di

determinati requisiti, è stato ammesso, sia pure temporaneamente, al

patrocinio;

che, inoltre, la configurazione del patrocinio, per un tempo

determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento

della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione

del principio costituzionale di eguaglianza, sia perché non può

essere effettuato utilmente il raffronto con la disciplina di altre

professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di

rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che

caratterizzano le attività preordinate all'accesso alla professione,

sia perché è inesatto il presupposto enunciato nell'ordinanza di

rimessione quanto al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al

giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere

ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla

competenza del pretore;

che analoghi dubbi di costituzionalità, sollevati dallo stesso

giudice rimettente, sono stati già dichiarati, dopo l'emanazione

dell'ordinanza di rinvio, non fondati (sentenza n. 5 del 1999),

sicché la questione deve essere ora dichiarata manifestamente

infondata, non essendo stati proposti profili o argomenti diversi ed

ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura

civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n.

374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima

legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27

novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte