Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

25 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano sul ricorso proposto da

Caguana Valentin Pablo Antonio contro Fallimento Isla de John Martin

S.a.s. di Maragno Rosa & C., iscritta al n. 224 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001, il giudice

del Tribunale di Milano, delegato al fallimento della Isla de John

Martin S.a.s. di Maragno Rosa & C., ha sollevato, in riferimento

all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), "nella parte in cui il primo prevede che il ricorso

in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato

ed il secondo prevede che il giudice delegato sia il giudice

istruttore della causa di opposizione";

che, ad avviso del rimettente, l'aspetto realmente innovatore

del novellato art. 111 della Costituzione va individuato nella

acquisita autonomia dei principi da esso fissati, ed in particolare

del principio dell'indipendenza del giudice, rispetto ai singoli

precetti costituzionali di cui agli artt. 24, 25, 101 e 111 (vecchio

testo) Cost;

che da tale considerazione discenderebbe una valutazione di

"potenziale conflitto" tra l'art. 98 della legge fallimentare e lo

stesso art. 111 Cost., nella parte in cui quest'ultimo prevede che il

processo debba svolgersi davanti ad un giudice imparziale;

che il giudice infatti - sempre secondo il rimettente - può

ritenersi davvero imparziale "soltanto se il suo approccio al

processo non è alterato da conoscenze acquisite in precedenza

(nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) che si collochino al di

fuori del medesimo giudizio e se, biunivocamente, le conoscenze

apprese nel processo possano condizionare l'esercizio delle altre

funzioni assegnategli e ciò indipendentemente dal fatto [...] che vi

sia identità di valutazione contenutistica della fattispecie";

che la più recente giurisprudenza della Corte, ed in

particolare la sentenza n. 387 del 1999, sembrerebbe al riguardo

voler superare - ad avviso del rimettente - quella diversità di

approccio fra il processo penale e quello civile che aveva condotto

la stessa Corte ad affermare, in passato, che il problema della

prevenzione cognitiva si attenua nel processo civile per effetto

della mediazione offerta dall'impulso paritario delle parti;

che il medesimo rimettente si dice consapevole del fatto che

questione analoga a quella da lui sollevata è stata dichiarata non

fondata con sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970 e

manifestamente infondata con ordinanza n. 304 del 1998;

che, tuttavia, gli argomenti posti a base della pronuncia di

manifesta infondatezza sarebbero, a suo avviso, suscettibili di

critica, sia nella parte in cui tenderebbero a sminuire il ruolo del

giudice delegato nell'ambito del collegio, nella fase di opposizione,

sia nella parte in cui mirerebbero a sottolineare una profonda

diversità di profilo cognitorio tra la fase della verifica del

passivo e la fase dell'opposizione, sull'assunto che nella fase

sommaria la cognizione sarebbe limitata a prove cartolari;

che, sotto il primo profilo, la natura collegiale dell'organo

cui è affidata la decisione nel giudizio di opposizione non

costituirebbe garanzia sufficiente a salvaguardare il principio della

imparzialità del giudice;

che, sotto il secondo aspetto, da un lato non sarebbe

corretto affermare che nel processo di opposizione allo stato passivo

possano essere assunti tutti i mezzi di prova previsti per il

processo di cognizione, essendo escluse le prove costituende che

presuppongono la disponibilità della lite, come la confessione ed il

giuramento, dall'altro sarebbe altresì inesatta l'affermazione

secondo cui, nella fase della verificazione del passivo, le uniche

prove utilizzabili dal giudice delegato sarebbero quelle cartolari,

potendo egli assumere anche le opportune informazioni previste

dall'art. 95 della legge fallimentare;

che nemmeno potrebbe ritenersi, d'altro canto, al fine di

escludere il denunciato vizio di legittimità costituzionale, che la

fase necessaria della verifica sommaria del passivo e quella

eventuale dell'opposizione costituiscano fasi dello stesso processo,

dovendo al contrario riconoscersi la natura impugnatoria del giudizio

di opposizione allo stato passivo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza o,

in subordine, di infondatezza della questione, in quanto identica a

quella già dichiarata non fondata con sentenze n. 157 del 1970 e

n. 94 del 1975;

che nelle suddette sentenze si porrebbe in luce come il

processo fallimentare sia ispirato al principio della concentrazione

presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con

conseguenti inevitabili collegamenti ed interferenze processuali, non

rilevanti tuttavia agli effetti della legittimazione del giudice,

"per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso

organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità";

che tali considerazioni resterebbero valide - ad avviso

dell'Avvocatura - anche dopo la riforma del processo civile operata

dalla legge n. 353 del 1990, stante la riserva di collegialità

riguardante le controversie in tema di opposizione allo stato

passivo, verosimilmente ispirata proprio dall'esigenza di mantenere

una dialettica interna all'organo, in considerazione della

partecipazione al collegio del magistrato da cui il provvedimento

opposto promana;

che la stessa Corte, del resto, dichiarando manifestamente

infondata la medesima questione, con ordinanza n. 304 del 1998, ha

precisato che condizione necessaria per l'incompatibilità

endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla

medesima res iudicanda e che non vi è identità di res iudicanda

quando due cognizioni dello stesso fatto siano, caratterizzate come

appunto, secondo la parte pubblica, è nella specie - l'una dalla

particolare sommarietà e l'altra dalla completezza dell'accertamento

effettuato sulla base di tutto il materiale probatorio acquisibile;

che la sentenza n. 387 del 1999 - diversamente da quanto il

rimettente mostra di ritenere - non modificherebbe, ad avviso ancora

dell'Avvocatura, siffatta impostazione né il testo novellato

dell'art. 111 della Costituzione introdurrebbe elementi di novità

nella questione, essendo indubbio che il valore costituzionale della

terzietà ed imparzialità del giudice fosse già acquisito nella

costituzione vivente e nella stessa giurisprudenza della Corte

costituzionale.

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 167 del 2001, ha

dichiarato identica questione manifestamente infondata, anche con

riferimento al novellato art. 111 Cost;

che si osserva in tale pronuncia come già nelle precedenti

sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970 e nell'ordinanza n. 304 del

1998 richiamate dallo stesso rimettente fosse stata esclusa qualsiasi

incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa

alla causa di opposizione allo stato passivo e quella svolta in

precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato

passivo;

che l'evocazione dell'ulteriore parametro rappresentato

appunto dall'art. 111 Cost., nella nuova formulazione, non introduce

rispetto a tale giurisprudenza - "profili nuovi o diversi di

illegittimità costituzionale, essendo la terzietà ed imparzialità

del giudice - alla cui stregua la questione è posta - pienamente

tutelate nella carta costituzionale, anche anteriormente alla citata

novella";

che nella medesima pronuncia si rileva altresì come non sia

pertinente il richiamo, operato anche dall'attuale rimettente, ai

principi enunciati nella successiva sentenza n. 387 del 1999, del

resto pienamente coerente con la precedente giurisprudenza della

Corte in argomento, in quanto la formazione dello stato passivo ad

opera del giudice delegato e la pronuncia sulla (eventuale)

opposizione al medesimo stato passivo non attengono alle stesse

valutazioni decisorie, né i due provvedimenti sono contraddistinti

da una uguale idoneità al giudicato;

che, sotto il primo aspetto, va ribadita la netta distinzione

tra la cognizione sommaria del giudice delegato - il cui potere di

assumere "le opportune informazioni" non può certo essere confuso

con la possibilità, a lui certamente negata, di avvalersi di ogni

mezzo di prova - e quella piena del giudice dell'opposizione, che

incontra i soli limiti connaturati alla indisponibilità della

materia;

che, per quanto riguarda il secondo profilo, alla stregua del

diritto vivente, l'efficacia preclusiva dello stato passivo non

opposto è di natura meramente endoprocessuale e solo la sentenza

resa sulla opposizione è suscettibile di assumere effetti di

giudicato;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111 della

Costituzione, dal giudice delegato del Tribunale di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte