Sentenza n. 76/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1958 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12 marzo 1958
recante "Proroga delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle
attività armatoriali, di cui alla legge regionale 21 gennaio 1953, n.
1", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 20 marzo 1958, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 26 marzo 1958 ed iscritto al n. 3 del
Registro ricorsi 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso in data 20 marzo 1958, notificato lo stesso giorno e
depositato in cancelleria il 26 marzo successivo, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana impugnava davanti a questa Corte
costituzionale la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 12 marzo detto, recante "Proroga delle agevolazioni
fiscali per lo sviluppo delle attività armatoriali" di cui alla
precedente legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1, e chiedeva che ne
fosse dichiarata la illegittimità costituzionale.
Nell'atto introduttivo ed in una successiva memoria, depositata il
6 ottobre dall'Avvocatura generale dello Stato, il ricorrente esponeva
le seguenti circostanze:
Con legge 5 dicembre 1950, la Regione siciliana aveva esteso alle
imprese armatoriali le agevolazioni fiscali di cui ai titoli 1 e 2
della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, recante provvedimenti in
favore delle industrie. Tale legge, impugnata dal Commissario dello
Stato, fu dichiarata costituzionalmente illegittima dall'Alta Corte per
la Regione siciliana, con decisione 10 gennaio 1951, "non avendo
osservato il limite dell'efficacia territoriale".
Il 27 giugno 1952 l'Assemblea regionale approvava una nuova legge
avente lo stesso oggetto e gli stessi scopi. Anche questa fu impugnata
dal Commisssario, ma l'Alta Corte, con decisione del 14 febbraio 1953,
respinse il ricorso.
La legge ora impugnata ha prorogato per un quinquennio le
agevolazioni già concesse, con la disposizione seguente: "Le
esenzioni e le agevolazioni previste dalla legge regionale 26 gennaio
1953, n. 1, si applicano, nei limiti e con le modalità in essa
previsti, fino al 26 gennaio 1963".
Il ricorrente respinge anzitutto ogni possibile ricorso
all'istituto della preclusione, conseguente alla precedente decisione
dell'Alta Corte, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte
costituzionale in tema di efficacia delle sentenze che dichiarano non
fondata la questione di legittimità; e aggiunge che la decisione
dell'Alta Corte avrebbe escluso la illegittimità della legge regionale
del 1953 soprattutto in considerazione della "estensione nel tempo
delle varie esenzioni e riduzioni tributarie", cosi che la proroga
quinquennale disposta con la legge ora impugnata darebbe a questa un
contenuto sostanzialmente diverso da quello dell'altra.
Dopo aver analizzato le norme introdotte nella legislazione
regionale in relazione alle diverse imposte, e in particolare a quella
di ricchezza mobile ed a quella di registro, la difesa dello Stato
conclude che la legge impugnata deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima; in via subordinata, denunciando che
comunque sussiste un contrasto fra gli interessi della Regione
siciliana perseguiti con la legge stessa e quelli delle altre regioni e
dello Stato, chiede che la Corte costituzionale declini la propria
competenza, dichiarando che si tratta di una questione di merito, da
sottoporre al giudizio del Parlamento.
In data 3 maggio 1958 venivano depositati nella cancelleria della
Corte una procura notarile del 9 aprile 1958 ed un atto contenente le
deduzioni scritte della Regione recante la data del 10 aprile. La
cancelleria riceveva tali atti, nonché due successive memorie del 9 e
del 23 ottobre 1958. All'udienza di discussione del 5 novembre,
sollevata la questione della ritualità della costituzione in giudizio
della Regione, la Corte, uditi i difensori delle parti, ha pronunciato
in camera di consiglio ordinanza, con cui ha dichiarato tale
costituzione inammissibile perché tardiva, a norma dell'art. 23,
ultimo comma, delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale. Dopo la relazione, il difensore
dello Stato ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere agli
argomenti esposti nel ricorso e nella memoria depositata.
In pendenza del giudizio la legge impugnata è stata promulgata il
23 aprile 1958 con il n. 13, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, n. 30 del 14 maggio 1958. Considerato in diritto :
L'Avvocatura generale dello Stato ha insistito particolarmente sul
carattere della legge approvata il 12 marzo 1958, la quale proroga per
un lungo periodo i benefici e le agevolazioni concessi con la
precedente legge regionale 26 gennaio 1953, n. l; e ciò anzitutto allo
scopo di dimostrare che l'esame della questione di legittimità
costituzionale di detta legge di proroga può essere condotto
indipendentemente dall'esito del giudizio che si era svolto a suo tempo
davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana riguardo alla
legittimità della legge ora prorogata.
Su questo punto peraltro non è necessario soffermarsi, perché la
legge impugnata con il ricorso in esame ha natura di legge nuova, la
cui legittimità costituzionale deve essere accertata indipendentemente
da quella della precedente legge 26 gennaio 1953. Tale natura delle
leggi di proroga è stata affermata da questa Corte in una recente
decisione, nella quale si legge che "l'atto legislativo, che protrae
nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, è una nuova legge non
soltanto con riferimento al termine ma anche al contenuto normativo,
pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente
da esso richiamato per relationem. La concessione dell'esenzione da
determinate imposte per un nuovo periodo di tempo costituisce un evento
produttivo di effetti nuovi modificativi del regolamento dei rapporti,
nella sfera del diritto. Onde la censura di incostituzionalità delle
disposizioni temporali di applicazione dei benefici fiscali si estende
logicamente anche al contenuto delle norme, che quei benefici
consentono per un periodo successivo e senza le quali non si potrebbe
usufruire delle dette agevolazioni" (sentenza n. 60 del 19 novembre
1958).
Dovendosi pertanto procedere all'esame della legittimità della
legge impugnata, la Corte osserva che le censure esposte
dall'Avvocatura generale dello Stato pongono in rilievo il turbamento
recato al sistema tributario dello Stato ed agli interessi nazionali
dalla concessione di esenzioni tanto notevoli e per così lunga durata.
Tali censure sono fondate.
Si deve ricordare che la materia delle esenzioni è di per sé
molto delicata, perché involge necessariamente disparità di
trattamento rispetto a situazioni e rapporti consimili, le quali devono
essere considerate attentamente e con una visione generale ed unitaria:
solamente chi abbia davanti a sé il quadro di tutte le situazioni in
atto e di quelle possibili, colga le differenze fra gli uni e gli altri
tipi di esse, in relazione alle categorie di soggetti e alle
circostanze locali, e possa prevedere le ripercussioni dirette e
indidirette delle agevolazioni prospettate, può ritenersi in grado di
concederle senza violare i principi di eguaglianza e di giustizia e
senza danneggiare gravemente interessi meritevoli di tutela.
Situazioni economiche di carattere locale possono giustificare
provvedimenti diretti a non creare posizioni di privilegio, bensì a
ristabilire, nei limiti del possibile, un equilibrio turbato e pertanto
a ricondurre le situazioni disuguali in una posizione di uguaglianza.
Ma quando il regime di privilegio concerne persone o beni facilmente
spostabili da luogo a luogo e si protrae nel tempo, esso non può
trovare più la giustificazione accennata, anzi determina
necessariamente un più grave squilibrio, richiamando su una parte del
territorio nazionale un afflusso di ricchezze, che vengono sottratte
alle altre parti.
Non vi è dubbio, pertanto, che provvedimenti di questa portata
mettono in pericolo quegli interessi nazionali, che erano stati tenuti
presenti al momento della formazione di una determinata disciplina
tributaria statale. E proprio per evitare tale pericolo la potestà
normativa della Regione siciliana in materia trova i propri limiti nei
principi e negli interessi generali cui si informa la legislazione
dello Stato, a norma dell'art. 17 del suo Statuto, e la giurisprudenza
costante di questa Corte esige che le esenzioni tributarie concesse
dalla Regione abbiano riscontro in tipi di esenzioni previsti da leggi
statali.
Questa esigenza non è stata rispettata nella legge in esame,
proprio per la sua funzione di proroga della legge 26 gennaio 1953.
L'art. 2 di questa legge disponeva: "I contratti concernenti l'acquisto
o la costruzione di navi che rispondano ai requisiti di cui al primo
comma dell'articolo precedente e che debbano essere iscritte nei
compartimenti marittimi della Regione, sono soggetti alla tassa di
registro nella misura di lire 500, ove la registrazione abbia luogo
nella Regione stessa entro cinque anni dalla entrata in vigore della
presente legge". Quale disposizione analoga esistente nella
legislazione nazionale è stato ricordato l'art. 4 della legge statale
17 luglio 1954, n. 522, che ha pure previsto la imposta di registro in
misura fissa per i contratti relativi alla costruzione di navi ed anche
per quelli di acquisto, limitatamente però alla prima vendita.
Sennonché è facile osservare che, se la estensione del beneficio
anche a successivi atti di scambio è contenuta entro ristretti limiti
di tempo, il numero di essi può prevedersi pure limitato; ma quando la
durata del beneficio stesso viene raddoppiata, si può prevedere
raddoppiato anche il numero probabile di atti di scambio e ancor più
divergente dal tipo di esenzione previsto nella legge nazionale il
privilegio concesso dalla legge regionale.
Senza soffermarsi ad elencare tutti gli altri esempi che si
potrebbero addurrre, la Corte ritiene che non può dubitarsi che
proprio la protrazione per lunga durata dei benefici concessi dalla
legge del 1953 vale a risolvere il problema della legittimità
costituzionale della legge di proroga, escludendo che essa possa essere
considerata contenuta entro i limiti fissati dall'art. 17 dello
Statuto, nel quale gli interessi generali, cui si informa la
legislazione dello Stato, sono stati assunti quale criterio giuridico
di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi regionali.
Per questa considerazione non potrebbe trovare applicazione nella
specie la figura del contrasto di interessi fra la Regione e lo Stato o
le altre Regioni, il cui giudizio di merito spetterebbe alle Camere,
secondo l'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, al quale istituto
ha fatto riferimento la difesa dello Stato nella conclusione formulata
in via subordinata nella sua memoria. In una specie come quella in
esame bisogna ricordare che la valutazione degli interessi generali
nazionali che devono essere rispettati venne compiutamente fatta dagli
organi legislativi statali al momento della formazione della disciplina
tributaria in materia di imprese armatoriali; e questa Corte, per
accertare la illegittimità costituzionale della legge impugnata, non
ha che da riferirsi al sistema della legislazione nazionale, nel quale
le esenzioni fiscali di cui si discute o non sono previste o sono
contenute entro determinati limiti di tempo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge recante
"Proroga delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle attività
armatoriali, di cui alla legge regionale 21 gennaio 1953, n. 1",
approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12
marzo 1958, e successivamente - in pendenza del giudizio (ricorso del
Commissario dello Stato notificato il 20 marzo 1958) - promulgata il 23
aprile 1958 (n. 13) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 30 del 14 maggio 1958, in riferimento all'art. 17 dello
Statuto speciale della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte