Sentenza n. 76/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1963 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
autonoma della Valle d'Aosta, approvata il 18 luglio 1962 e
riapprovata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, recante norme per
l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del
paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 23 ottobre 1962,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 27
successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione autonoma della Valle d'Aosta;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati
Antonio Canino e Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione
autonoma della Valle d'Aosta.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 4 ottobre 1962 il Consiglio della Valle d'Aosta ha
approvato, in sede di rinvio, una legge regionale recante norme per
l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del
paesaggio, antichità, monumenti e belle arti.
L'art. 1 dispone che le funzioni amministrative in materia di
tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti, devolute
alla Regione della Valle d'Aosta ai sensi degli artt. 2, lett. q, 3,
lett. m, e 4 dello Statuto speciale, sono esercitate dall'Assessore
regionale per il turismo.
L'art. 2 stabilisce che, fino a quando non diverrà operante la
legislazione regionale in materia di tutela del paesaggio, le
attribuzioni demandate dalla legislazione statale al Ministero della
pubblica istruzione ed alle Sovraintendenze alle antichità e belle
arti sono esercitate, nella Regione, dall'Assessore regionale per il
turismo e dalla Sovraintendenza regionale alle antichità, monumenti e
belle arti.
A norma dell'art. 3 contro i provvedimenti del Sovraintendente
regionale alle antichità, monumenti e belle arti e dell'Assessore
regionale per il turismo, è ammesso, entro venti giorni dalla
comunicazione, ricorso alla Giunta regionale, che decide con
provvedimento definitivo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 20
ottobre 1962, ha impugnato la legge perché in contrasto con l'VIII
disposizione transitoria della Costituzione. Il ricorso è stato
notificato alla Regione il 23 di quello stesso mese e depositato nella
cancelleria della Corte il 27 successivo. Ne è stata fatta
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 novembre
1962, n. 286, e sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'ottobre
1962.
Con il ricorso, seguito da una memoria depositata il 2 febbraio
1963, si espone: ai sensi degli artt. 2, lett. q, e 3, lett. m, dello
Statuto regionale, la Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria
in materia di tutela del paesaggio e competenza integrativa in materia
di antichità e belle arti. In queste materie, fino a quando non sia
diversamente disposto con legge regionale, si applicano, a norma
dell'art. 51 dello Statuto speciale, le leggi dello Stato. Lo Statuto
della Valle d'Aosta non prevede la emanazione di norme statali di
attuazione, neppure per quanto riguarda il trasferimento di funzioni e
di uffici dallo Stato alla Regione. E pertanto nella specie va
applicata 1'VIII disposizione transitoria della Costituzione, la quale
stabilisce che il passaggio delle funzioni statali alle Regioni è
regolato da leggi statali.
Un trasferimento immediato di funzioni e uffici dallo Stato alla
Valle, che prescinda da norme di attuazione, non potrebbe ricavarsi
dagli artt. 2, 3, 4 e 51 dello Statuto speciale, perché questi
concernono soltanto l'attribuzione alla Regione di potestà
legislativa, la quale, dal punto di vista sostanziale, può essere
esercitata anche prima che avvenga quel trasferimento, mentre una legge
è necessaria per l'esercizio di funzioni amministrative già
esercitate dallo Stato. Codesta necessità si può dedurre, con
argomento a contrario, anche dalla considerazione che l'art. 5 del D.L.
C. P. S. 23 dicembre 1946, n. 532, ha devoluto alla Regione l'esercizio
delle attribuzioni spettanti alle Sovraintendenze alle antichità e
belle arti, ma non anche quelle spettanti al Ministero della pubblica
istruzione o ad altri organi dello Stato.
La Regione, costituitasi nel giudizio, nelle deduzioni originarie e
nella memoria, depositate, rispettivamente, il 9 novembre 1962 e il 20
febbraio 1963, deduce anzitutto l'improcedibilità del ricorso per due
motivi:
1) nel ricorso dello Stato, notificato alla Regione, manca
qualsiasi indicazione circa la data della deliberazione del Consiglio
dei Ministri che autorizzava il Presidente del Consiglio ad impugnare
la legge regionale. E tale omissione mette la controparte nella
impossibilità di controllare la ritualità dell'iter formativo del
procedimento di impugnazione.
Né, a soddisfare tale esigenza, può bastare il generico accenno,
contenuto nel ricorso in esame, che "sarà" provveduto al deposito
della copia di detta deliberazione;
2) a norma dell'art. 44 dello Statuto speciale della Valle, il
Presidente della Regione sarebbe dovuto intervenire alla seduta del
Consiglio dei Ministri nella quale fu deliberato di impugnare la legge
regionale, trattandosi di questione che " interessa particolarmente "
la Regione.
A queste deduzioni della Regione in ordine alla inammissibilità
del ricorso, l'Avvocatura dello Stato, nella sua memoria, ha replicato:
1) l'eccezione fondata sul fatto che nel ricorso dello Stato,
notificato alla Regione, non è indicata la data della deliberazione
con la quale il Consiglio dei Ministri autorizzava il suo Presidente ad
impugnare la legge regionale, non è basata su alcuna disposizione di
legge, né costituzionale né ordinaria, la quale imponga tale
formalità, e tanto meno sotto pena di nullità. È vero che la
deliberazione del Consiglio dei Ministri è un presupposto per
l'ammissibilità del ricorso del Presidente del Consiglio e che essa
deve precedere la proposizione del ricorso - ciò che nella specie è
avvenuto - ma da questo non può dedursi il principio, sostenuto dalla
Regione, secondo il quale sarebbe inammissibile il ricorso che non
indichi la data della deliberazione consiliare. Del resto, il
tempestivo deposito in cancelleria della deliberazione in parola
consentiva alla Regione di controllare, prima del deposito delle sue
deduzioni, la regolarità sia della deliberazione che del ricorso;
2) la seconda eccezione sollevata dalla Regione, e fondata sulla
circostanza che il Presidente della Giunta regionale non intervenne
alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale fu deliberato di
impugnare la legge valdostana, ad avviso dell'Avvocatura non ha alcun
rilievo, in quanto la deliberazione del Governo di ricorrere alla Corte
costituzionale per l'annullamento di una legge regionale non rientra
tra le questioni che " interessano particolarmente " la Regione:
l'impugnativa di una legge regionale, infatti, è questione che
interessa esclusivamente lo Stato e concerne l'esercizio di un suo
diritto potestativo, e non è un atto adottato " nell'interesse " della
Regione.
Nel merito, la Regione, con le deduzioni e con la memoria dianzi
richiamate, oppone che il ricorso è infondato.
La Valle ha potestà legislativa esclusiva in materia di turismo e
di tutela del paesaggio (art. 2, lett. q) e competenza legislativa
integrativa in materia di antichità e belle arti (art. 3, lett. m),
materie nelle quali la Regione ha il potere di esercitare ed in realtà
esercita le funzioni amministrative in virtù dell'art. 4 dello Statuto
speciale. Con la legge impugnata, la Regione, trasferendo in concreto
alla Valle le materie già attribuite alla sua competenza legislativa,
si è limitata a determinare gli organi regionali competenti ad
esercitare le funzioni prima esercitate da organi dello Stato. E questo
è il minimum della disciplina che la Regione, a norma del suo Statuto,
poteva adottare nella soggetta materia; e l'ha adottata senza nessuna
di quelle innovazioni sostanziali che pure avrebbe potuto apportare ai
sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto.
Del resto già sei volte la Regione ha emanato leggi in materie
attribuite alla sua sfera legislativa primaria o sussidiaria, senza che
lo Stato le abbia mai impugnate. Il che, se non costituisce un elemento
giuridico determinante, è certamente significativo.
Né è esatto affermare che la Valle non può trasferire agli
organi propri le funzioni amministrative già spettanti ad organi
statali, perché ciò rientrerebbe nella competenza dello Stato. Tale
tesi è resistita non solo dallo stesso art. 51 dello Statuto, il
quale dispone che " nelle materie attribuite alla competenza della
Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali, si applicano le leggi dello Stato ", ma anche dalla
considerazione che se l'attuazione dello Statuto speciale fosse
affidata alla discrezionalità dello Stato, questo - in ipotesi -
potrebbe, con la sua inerzia, paralizzare la vita legislativa della
Regione.
La disposizione transitoria VIII della Costituzione non è
applicabile nella specie.
Vero è che la Corte costituzionale ha ritenuto che quella
disposizione ha portata generale ed è, quindi, applicabile anche alle
Regioni a Statuto speciale, ma non ha stabilito che essa si estenda
anche alla Valle d'Aosta, per cui la questione della sua applicabilità
alla Regione valdostana rimane tuttora aperta.
Si osserva in proposito che il silenzio dello Statuto speciale
della Valle circa le norme di attuazione non può ascriversi ad una
involontaria omissione dei costituenti, perché quando essi ritennero
la necessità di norme di attuazione per determinati settori lo dissero
espressamente. Così l'art. 14 dello Statuto speciale, istituendo la "
zona franca " in Val d'Aosta, espressamente dispone che le modalità di
attuazione della " zona franca " saranno concordate con la Regione e
stabilite con legge dello Stato.
Inoltre, mentre per le altre tre Regioni a Statuto speciale ben
può lo Stato emanare norme di attuazione dei rispettivi Statuti
perché è la stessa legge costituzionale a prevederlo, per quanto
riguarda la Valle d'Aosta lo Stato non può emanare tali norme, non
previste dallo Statuto, salvo il caso, espressamente previsto, della
istituzione della zona franca di cui al citato art. 14.
È da ritenere, pertanto, che i costituenti non ravvisarono la
necessità di norme di attuazione dello Statuto della Valle sia perché
i benefici di vario genere accordati alla Regione valdostana, stante la
limitata estensione del suo territorio, la scarsa popolazione ed i
modesti interessi economici della Regione, rappresentavano ben poca
cosa nel quadro degli interessi generali dello Stato; sia perché prima
dell'entrata in vigore della Costituzione il decreto legislativo n. 545
del 7 settembre 1945 aveva accordato alla Valle piena autonomia, " in
considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e
linguistiche del tutto particolari ". Il provvedimento fu poi integrato
con il successivo decreto legislativo del 23 dicembre 1946, n. 532, che
trasferì "in concreto" alla Regione vari servizi già appartenenti
allo Stato.
Al momento dell'emanazione dello Statuto valdostano, dunque,
l'ordinamento giuridico di piena autonomia della Valle era un fatto
già compiuto, per cui apparirono superflue norme disciplinatrici di
poteri già spettanti alla Regione.
Il trasferimento dei poteri amministrativi dallo Stato alla Regione
valdostana è stato legislativamente disposto con gli artt. 2, 3, 4 e
51 dello Statuto speciale. Già in occasione del ricorso dello Stato
contro la legge valdostana n. 1 del 1958 in materia di miniere, il
Governo non disconobbe che in virtù dell'art. 11 dello Statuto della
Valle, poteri già spettanti allo Stato potessero essere trasferiti
alla Regione senza necessità di norme di attuazione. E la Corte
costituzionale non avrebbe respinto quel ricorso, come fece con
sentenza del 27 gennaio 1958, n. 8, se non avesse implicitamente
riconosciuto che non esisteva una pregiudiziale circa la legittimità
del trasferimento di quei servizi dalla Valle allo Stato con legge
regionale. Considerato in diritto .
1. - Non sono fondate le eccezioni di inammissibilità proposte
dalla difesa della Valle.
Nessuna disposizione di legge stabilisce che nel ricorso debba
essere menzionata la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la
quale è autorizzato il Presidente a proporre il ricorso contro una
legge regionale.
Né tale menzione è necessaria per il raggiungimento degli scopi
dell'atto o al fine di assicurare il contraddittorio. Necessario è che
la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia di data anteriore a
quella del ricorso; e nella specie lo è stata, come risulta dagli atti
depositati nel giudizio e non è contestato dalla difesa della Regione,
che ha potuto prenderne conoscenza in tempo utile per controllare la
regolarità della deliberazione e del ricorso.
Quanto all'altra eccezione riferentesi al mancato intervento del
Presidente regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui fu
deliberata la proposizione del ricorso, basterà richiamare la recente
sentenza n. 12 del 7 febbraio 1963, con la quale la Corte, giudicando
di una identica questione basata sull'art. 47, secondo comma, dello
Statuto speciale per la Sardegna, che usa la stessa espressione
contenuta nell'art. 44, terzo comma, dello Statuto valdostano, ha
escluso che la deliberazione del Governo sul promuovimento di una
questione di legittimità o di una questione di merito nei confronti di
una legge regionale possa riguardare " particolarmente " la Regione,
essendo, invece, rivolta ad ottenere il rispetto o della sfera di
competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti dalla
Costituzione o degli interessi nazionali.
2. - Nel merito, l'unica questione, che è alla base del contrasto
fra lo Stato e la Regione in ordine alla legittimità della legge
impugnata, è quella se anche per la Valle d'Aosta occorra che una
legge dello Stato regoli il passaggio alla Regione dei servizi statali
che gli Statuti speciali hanno assegnato alla sfera regionale.
La Corte rileva essere esatto che, a differenza di altri Statuti,
lo Statuto speciale per la Valle non ha previsto l'emanazione di norme
di attuazione, all'infuori dell'art. 14 relativo alla "zona franca ",
che fa espresso richiamo ad una legge dello Stato per le modalità di
attuazione. E anche vero che con disposizioni precedenti all'emanazione
dello Statuto speciale erano stati trasferiti alla Regione vari servizi
statali. E risponde pure a verità che lo Stato non ha sollevato alcuna
eccezione contro varie leggi valdostane, che hanno un contenuto
strettamente analogo a quello della legge ora impugnata e che,
nell'unica impugnazione proposta - quella contro la legge valdostana
in materia di miniere - non venne contestata dal Governo la
legittimità del trasferimento, con legge regionale, di un servizio
statale alla Regione.
Per cominciare dall'ultimo argomento, tratto dal comportamento
dello Stato, effettivamente univoco per diversi anni, la Corte ritiene
che questo comportamento non può offrire un sussidio ai fini
dell'interpretazione delle norme costituzionali, giacché, anche se
quel comportamento avesse determinato una prassi (il che nel caso
attuale non è stato dimostrato), ci si troverebbe di fronte ad una
prassi contra legem che non potrebbe essere invocata a quei fini.
Né giova alla tesi della Regione il precedente costituito dalla
sentenza n. 8 del 1958 di questa Corte relativa alla legge mineraria:
solo con ordinanza n. 22 del 5 aprile 1960, in sede di risoluzione di
un conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la Regione siciliana, la
Corte ha, per la prima volta, sollevato una questione di legittimità
costituzionale non proposta con l'ordinanza di rimessione o con il
ricorso.
D'altra parte, è da tener presente che il motivo essenziale, in
base a cui la Corte emise la sua decisione, fu quello che la
concessione ex art. 11 dello Statuto valdostano è da considerare come
attribuzione alla Regione di un complesso di poteri che essa deve
esercitare, in luogo degli organi statali, per fini di decentramento,
restando allo Stato i poteri che gli spettano nella veste di
concedente. Fu una soluzione particolare, che non richiedeva la
definizione di questioni generali.
Venendo all'esame dell'argomento fondamentale addotto dalla
Regione, la Corte osserva che il silenzio dello Statuto valdostano
circa le norme di attuazione può significare effettivamente che non si
ritenne necessario, nei riguardi della Valle, conferire al Governo il
potere di emanare norme di attuazione; ma ciò non significa che si
fosse voluto adottare per la Valle un sistema diverso da quello
generale.
Il legislatore costituente, con esplicite norme contenute in tutti
gli Statuti speciali del 1948, escluso quello valdostano, e nel recente
Statuto speciale per il Friuli- Venezia Giulia (art. 65), nonché nella
disposizione transitoria VIII della Costituzione, ha disposto che
l'assunzione di funzioni amministrative da parte delle Regioni, a
Statuto speciale o a statuto ordinario, non può aver luogo se le
relative modalità non siano dettate con norme legislative statali.
Su questo punto la giurisprudenza della Corte è costante (se ne
veda il richiamo nelle sentenze n. 22 del 7 maggio 1961, n. 14 del 7
marzo 1962, n. 67 del 7 giugno e n. 83 del 3 luglio dello stesso anno e
in numerose altre). Dalle stesse sentenze ora ricordate e da quelle
alle quali esse fanno riferimento si rileva che la giurisprudenza della
Corte è altresì costante nel ritenere che la disposizione transitoria
VIII della Costituzione sancisce un principio generale ed inderogabile,
che afferma la necessità di una attuazione coordinata dei principi
costituzionali dell'autonomia e del decentramento nel campo
dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e dello Stato.
A nulla rileva, dunque, il fatto che nello Statuto della Valle
siano state conferite alla Regione diverse attribuzioni amministrative
senza la espressa indicazione della necessità di norme statali di
attuazione, se questa necessità era stata già espressa nella
Costituzione con una disposizione generale valevole per tutte le
Regioni.
Né, ad isolare la situazione della Valle, servono gli argomenti
fondati sugli artt. 14 e 51 dello Statuto.
Il fatto che, nello Statuto valdostano, sia stata prevista una
legge di attuazione per il solo caso della zona franca non significa
che si sia voluto escludere la possibilità o addirittura la
legittimità di altre leggi di attuazione.
Neppure giova il richiamo all'art. 51, secondo il quale nelle
materie attribuite alla competenza della Regione si applicano le leggi
dello Stato fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali. Ad un argomento identico basato sull'art. 57 dello Statuto
sardo, che ha lo stesso contenuto dell'art. 51 dello Statuto
valdostano, la Corte con la citata sentenza n. 22 del 1961 rispondeva
che l'art. 57 prevede il caso della permanenza della legislazione
statale anche dopo l'emanazione delle norme di attuazione ove la
Regione si astenga dal legiferare: quella norma, quindi, non può
essere invocata per dimostrare che la Regione potrebbe regolare il
passaggio dei servizi con proprie leggi prima che intervengano le norme
di attuazione.
Non si contesta alle Regioni il potere di emanare leggi nelle
materie di propria competenza anche prima del passaggio dei servizi,
purché, però, non siano modificate le attribuzioni degli organi
statali (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 2 del 22 gennaio 1960
e n. 13 del 22 febbraio 1962).
Non è decisivo l'altro argomento addotto dalla Regione - anch'esso
di portata generale - secondo cui l'affermata esigenza di norme statali
di attuazione potrebbe rendere possibile un differimento anche sine die
dell'inizio dell'attività delle Regioni, in settori che la legge
costituzionale ha ad esse affidato, ove lo Stato non provveda ad
emanare le norme occorrenti. Che questo inconveniente possa verificarsi
e che, anzi, si sia già verificato è cosa innegabile; ma dal fatto
che il sistema abbia prodotto e possa produrre degli inconvenienti non
può essere tratto un argomento contro il sistema. Tanto più che non
è detto che l'ordinamento costituzionale sia assolutamente privo di
rimedi contro l'ingiustificata inerzia degli organi ai quali è
demandato il compito di dettare le norme di attuazione.
È da osservare, infine, che l'argomento addotto dalla Regione e
fondato sulle norme che anteriormente allo Statuto disposero il
passaggio dei servizi alla Valle è, invece, decisivo contro la tesi
regionale. Difatti, il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta,
all'art. 13, dispose che le modalità dell'assunzione da parte della
Valle dei servizi indicati nel precedente art. 12 sarebbero state
determinate con separati provvedimenti legislativi. E, per quanto
concerne la materia che interessa la presente controversia, è da
ricordare che l'art. 5 del D. L. C. P. S. 23 dicembre 1946, n. 532,
dispose che nella circoscrizione della Valle le attribuzioni spettanti
alle Sovraintendenze alle antichità e belle arti sono esercitate dalla
Valle che vi provvede con uffici e personale propri.
La situazione attuale è ancora quella determinata dalla norma del
1946, la quale dispose il trasferimento alla Valle delle funzioni delle
Sovraintendenze, non quelle del Ministero della pubblica istruzione né
quelle del Governo della Repubblica ai sensi degli artt. 4 e 5 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, contenente norme sulla protezione delle
bellezze naturali, né qualunque altra spettante ad organi dello Stato
diversi dalle Sovraintendenze.
E, pertanto, la legge regionale impugnata, mentre ha legittimamente
statuito circa le attribuzioni degli organi della Valle nelle materie
già di competenza delle Sovraintendenze, ha indebitamente attribuito
ad organi della Valle funzioni che spettano, e dovranno spettare, ad
organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze, fino a quando una
legge statale non ne disciplinerà il trasferimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
della Valle d'Aosta, approvata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962,
recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di
tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, nelle parti
in cui detta legge attribuisce ad organi della Valle poteri spettanti
al Ministero della pubblica istruzione ed al Governo della Repubblica o
ad altri organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze alle
antichità e belle arti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte