Sentenza n. 76/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 604/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo
comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla formazione della
piccola proprietà contadina, promosso con ordinanza emessa il 29
ottobre 1963 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile
vertente tra Forrer Pompilio e Vittorio e l'Amministrazione finanziaria
dello Stato, iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8
febbraio 1964.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle
finanze dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile in grado di appello vertente
fra Forrer Pompilio e Vittorio e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, avente ad oggetto la decadenza dei predetti Forrer dal beneficio
della riduzione della tassa di registro loro concessa a norma degli
artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla formazione della
piccola proprietà contadina, e il conseguente recupero dei tributi
ordinari ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, la Corte d'appello di
Trento, con ordinanza del 29 ottobre 1963, sollevava di ufficio
questione di legittimità costituzionale del penultimo comma del citato
art. 7, in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
La Corte d'appello osserva nell'ordinanza che la decadenza dai
benefici fiscali previsti dalla ricordata legge n. 604 del 1954 è
collegata al verificarsi di determinate condizioni - alienazione degli
immobili, cessazione della coltivazione diretta da parte
dell'acquirente -, il cui accertamento è demandato "in via esclusiva"
all'Ispettorato provinciale agrario, quale organo più idoneo ad
appurare i motivi di decadenza. A dire della Corte d'appello, la
esclusività della Cognizione così attribuita agli Ispettorati
vincolerebbe il giudice ed escluderebbe così ogni controllo giudiziale
circa la reale ed effettiva esistenza di dette condizioni, comprimendo
la libertà di apprezzamento del giudice stesso sul punto fondamentale
del giudizio relativo all'opposizione dell'interessato alla ingiunzione
di pagamento dei tributi ordinari ed incidendo quindi sulla tutela
giudiziale del suo diritto subiettivo alla esenzione.
Dopo aver richiamato la sentenza n. 70 del 1961 della Corte
costituzionale, che ha ritenuto incostituzionale la norma dell'art. 10
della legge 23 maggio 1950, n. 253, concernente l'attribuzione al Genio
civile dell'accertamento delle condizioni tecniche che legittimano lo
sgombero delle abitazioni locate in regime vincolistico, l'ordinanza
prosegue affermando che, anche nel caso in esame, la norma impugnata
importa un difetto di tutela che viola gli artt. 24 e 3 della
Costituzione, perché impedisce di avvalersi degli strumenti di prova
garantiti in generale a chi è parte in giudizio, ed esclude inoltre il
contraddittorio in merito all'accertamento effettuato dall'Ispettorato.
Ritenuta pertanto manifestamente fondata e rilevante la questione
così prospettata, la Corte d'appello disponeva la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale per la decisione di competenza.
L'ordinanza, notificata alla parte privata ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 10 dicembre 1963 ed all'Amministrazione
finanziaria dello Stato il 12 dicembre successivo, è stata comunicata
ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.
2. - Si è costituita dinanzi a questa Corte l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni nella
cancelleria il 26 febbraio 1964.
Osserva l'Avvocatura che, indubbiamente, se gli accertamenti di cui
alla norma impugnata dovessero considerarsi vincolanti per il giudice,
ciò comporterebbe la preclusione di ogni facoltà di prova diretta a
contrastare la sussistenza delle condizioni di fatto poste a base della
revoca del beneficio fiscale e della conseguente pretesa
dell'Amministrazione al recupero dei tributi ordinari, e concreterebbe
pertanto la violazione della garanzia giurisdizionale assicurata dalla
Costituzione, analogamente a quanto è stato ritenuto dalla Corte
costituzionale con la sentenza richiamata nella ordinanza di rinvio.
Senonché non potrebbe ravvisarsi un parallelismo fra la situazione
presa in considerazione nell'ordinanza di rinvio e quella che diede
origine alla citata sentenza della Corte costituzionale, perché,
mentre in quest'ultimo caso la consolidata interpretazione
giurisprudenziale ha ritenuto l'accertamento del Genio civile
vincolante per il giudice, altrettanto non potrebbe dirsi per
l'accertamento dell'Ispettorato di cui alla norma impugnata. E ciò
perché, innanzi tutto, la locuzione usata dalla norma in questione,
secondo cui l'accertamento delle circostanze "è fatto
dall'Ispettorato", porterebbe a ritenere che essa ha un significato del
tutto diverso da quella usata dalla legge n. 253 del 1950, che invece
adottò la formula "l'accertamento è demandato al Genio civile".
In secondo luogo, mentre l'accertamento del Genio civile avrebbe un
contenuto squisitamente tecnico, che poteva giustificare l'intenzione
del legislatore di attribuirvi efficacia vincolante, quello compiuto
dall'Ispettorato si limiterebbe ad una indagine concernente mere
circostanze di fatto, che prescindono da valutazioni di carattere
tecnico e costituiscono semplicemente i presupposti di fatto della
dichiarazione di decadenza dai benefici: onde la qualifica particolare
dell'organo cui l'indagine stessa è affidata non potrebbe
interpretarsi come volontà di esclusione del sindacato di legittimità
sulla dichiarazione di decadenza, da parte del giudice ordinario,
sindacato comprendente ovviamente l'indagine circa l'effettiva
sussistenza, in fatto, dei presupposti richiesti dalla legge. Ne
deriverebbe che, non sussistendo la lamentata limitazione della tutela
giurisdizionale, non sussisterebbe neppure il preteso contrasto della
norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo dichiararsi non fondata la
sollevata questione. Considerato in diritto :
1. - Con decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si
concessero benefici fiscali per la formazione della piccola proprietà
contadina.
Con l'art. 9 si fissavano i casi di decadenza dalla concessione dei
previsti benefici stabilendosi che ai fini della dichiarazione di
decadenza, spettava all'Ispettore compartimentale per l'agricoltura "di
procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sarà
comunicato all'Amministrazione finanziaria per gli ulteriori
adempimenti di competenza".
Con la legge 6 agosto 1954, n. 604, si apportarono modifiche al
regime fiscale ricordato e con l'art. 7 si confermarono le disposizioni
contenute nel già citato art. 9 del D. L. del 1948. Il penultimo comma
dell'art. 7 dispose che l'accertamento delle circostanze per le quali
si verificava la decadenza "è fatto su invito dell'Amministrazione
finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario,
il quale deve comunicare alla Intendenza di finanza il risultato degli
accertamenti a tale fine effettuati".
Secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, questo
accertamento sarebbe attribuito dalla legge all'Ispettorato in modo
esclusivo, tanto da essere vincolante oltre che per l'Amministrazione
finanziaria, anche per il giudice ordinario, in sede di giudizio
tributario.
E da tale natura dell'accertamento deriverebbero le assunte
violazioni degli artt. 24 e 3 della Costituzione.
2. - Occorre innanzi tutto rilevare che la censura si fonda su una
presunta identità della situazione in esame con quella su cui si è
pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 1961. Ma
tale identità non sussiste.
L'accertamento, infatti, del Genio civile di cui all'art. 10 della
legge n. 253 del 1950, preso in esame con la ricordata sentenza di
questa Corte, era previsto espressamente in funzione del giudizio sulla
cessazione della proroga legale delle locazioni promosso dal locatore,
ed il suo risultato era pertanto, ex lege, inserito nella procedura
giudiziaria quale elemento probatorio del buon diritto del locatore. Ma
è da escludere che, nel caso in esame, l'accertamento dell'Ispettorato
agrario circa l'esistenza delle cause di decadenza dai benefici
tributari sia concepito nella legge come vincolante per il giudice.
L'accertamento dell'Ispettorato è un mezzo di indagine previsto in
relazione al procedimento di imposizione tributaria, che sostituisce,
entro i limiti di precise incombenze tassativamente indicate, ai
normali organi, un organo tecnico particolarmente qualificato, data la
peculiarità delle circostanze da accertare. Non per questo, può
desumersi l'intenzione del legislatore di munire l'accertamento stesso
di una particolare forza vincolante, oltre quella propria al suo
contenuto di mera ricognizione di elementi di fatto obiettivi, da
assumere a presupposto della dichiarazione di decadenza dai benefici
fiscali, dichiarazione che resta, a norma della stessa legge, e come è
stato riconosciuto dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie,
di competenza dell'Amministrazione finanziaria.
3. - L'accertamento dell'Ispettorato agrario, ai fini della
dichiarazione di decadenza dai benefici di cui si tratta, non ha,
pertanto, propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi nel
procedimento tributario previsto dalla legge, che eventualmente si
conclude con la decadenza dai benefici fiscali. Nel giudizio che si
instauri, il sindacato del giudice deve quindi ammettersi tanto circa
l'esattezza dei fatti attestati dall'Ispettorato, quanto circa la
correttezza giuridica della definizione data ai fatti stessi,
risolvendosi questo esame nell'indagine sulla sussistenza dei
presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato. In tal
senso si realizza, nella competente sede, il normale controllo di
legittimità dell'atto amministrativo.
La proposta questione è, pertanto, da dichiarare non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 29
ottobre 1963 della Corte d'appello di Trento, sulla legittimità
costituzionale del penultimo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto
1954, n. 604, concernente "Modificazioni alle norme relative alle
agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina",
in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte