Sentenza n. 76/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1966 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 111r.d. 1827/1935
- art. 23r.d. 1827/1935
- art. 111r.d.l. 1827/1935
- art. 112r.d.l. 1827/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 111
e 112 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; 23 e 24 della legge 4 aprile
1952, n. 218; e 82, primo comma, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 giugno 1965 dal Pretore di
Civitacastellana nel procedimento penale a carico di Di Fiore Gennaro,
iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;
2) ordinanza emessa il 28 giugno 1965 dal Pretore di Filadelfia nel
procedimento penale a carico di Sibio Domenico Antonio, iscritta al n.
167 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965;
3) ordinanza emessa il 19 giugno 1965 dal Tribunale di Rovereto nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e Pinter Giovanni, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze
1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del
4 settembre 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell'I.N.P.S.;
udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Antonio Giorgi, per l'I.N.P.S., ed il vice avvocato
generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Le questioni di legittimità costituzionale che formano oggetto del
presente giudizio sono state proposte da tre ordinanze, pronunciate
rispettivamente dal Pretore di Civitacastellana (24 giugno 1965), dal
Pretore di Filadelfia (28 giugno 1965) e dal Tribunale di Rovereto (19
giugno 1965) e concernenti essenzialmente un identico oggetto;
precisamente la legittimità costituzionale delle norme che prevedono,
a carico di chi abbia omesso il versamento tempestivo di contributi
obbligatori all'Istituto nazionale della previdenza sociale, un tipo di
sanzione che ha dato luogo a molti dissensi.
Le norme denunciate sono contenute negli artt. 111 e 112 del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827; 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82,
primo comma, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, i quali statuiscono
l'obbligo, imposto al datore di lavoro che non abbia provveduto al
pagamento dei contributi assicurativi entro i termini stabiliti, di
versare anche una "somma aggiuntiva" eguale a quella dovuta per i
contributi. I principi costituzionali, che si prospettano violati
dalle norme suddette, sono quelli contenuti negli artt. 3, 23, 24,
primo comma, e 53 della Costituzione.
Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e 223 del
1965; si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, in tutte
le cause, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma
soltanto rispetto alla questione rimessa alla Corte dalla ordinanza del
Tribunale di Rovereto. Le parti private non si sono costituite.
Nella ordinanza del Pretore di Civitacastellana si osserva che -
secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - la "somma
aggiuntiva" è una sanzione di natura civile, che si profila come
conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, con la duplice
funzione di rafforzare l'obbligazione principale e di risarcire il
danno arrecato all'I.N.P.S. nella misura stabilita dalla legge con
presunzione iuris et de iure; tale risarcimento si risolverebbe in un
privilegio, concesso in violazione del principio di eguaglianza (art. 3
della Costituzione) ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte
costituzionale. La violazione dell'art. 23 della Costituzione
consisterebbe nel fatto che la legge non contiene criteri idonei a
limitare il potere discrezionale dell'Ente nella determinazione della
prestazione dovuta, la quale può anche essere ridotta nella misura in
caso di tempestiva oblazione.
Nella ordinanza del Pretore di Filadelfia si fa richiamo all'art. 3
della Costituzione, nel senso che le norme denunciate attribuirebbero
all'I.N.P.S. una situazione di privilegio ed una disparità di
trattamento nei confronti di tutti gli altri soggetti, titolari di
diritti patrimoniali derivanti da atti illeciti, e ciò senza che tale
disparità trovi giustificazione nella natura del credito ovvero nel
carattere del creditore. L'ordinanza ravvisa nella specie anche una
violazione del diritto di difesa, osservando che le norme denunciate
pongono nei confronti dei datori di lavoro inadempienti "un ostacolo
insormontabile a far valere in giudizio le proprie ragioni nel caso in
cui l'inadempimento od il ritardo sia stato determinato da
impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile".
Nella ordinanza del Tribunale di Rovereto si fa particolare
richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, osservandosi
che nella norma denunciata il potere discrezionale conferito
all'I.N.P.S., che si estende dal limite minimo - corrispondente
all'ammontare degli interessi moratori - al limite massimo -
corrisponente al cento per cento dell'ammontare dei contributi non
versati - "appare assoluto, difettando qualsiasi direttiva che possa
costituire un criterio limite per la quantificazione della
prestazione". Il Tribunale di Rovereto, chiamato a giudicare in
relazione ad un procedimento concorsuale (fallimento), pone in rilievo
anche il rischio che le disposizioni denunciate importino conseguenze
dannose a carico di terzi, vale a dire degli altri creditori ammessi al
concorso.
La difesa dell'I.N.P.S. ha sostenuto che la "somma aggiuntiva" ha
carattere di risarcimento del danno derivato all'Ente
dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento degli obblighi
assicurativi ed è automaticamente determinata e liquidata per
garantire l'immediatezza ed evitare lunghe controversie. Essa si
inquadra perciò nel sistema del diritto italiano (artt. 1224, 1382 e
seguenti del Codice civile), cui non ripugna il metodo della
liquidazione preventiva dei danni mediante pattuizioni o precetti di
legge, tanto più necessari in materia di oneri e di assicurazioni
sociali. Nega infine che esista alcuna discrezionalità nelle
decisioni dell'Istituto o del magistrato nella applicazione delle
sanzioni e che possano verificarsi violazioni del principio di
eguaglianza.
L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che l'obbligazione
di corrispondere i contributi assicurativi e il "risarcimento" relativo
deriva da un rapporto di diritto pubblico, nel quale l'Istituto agisce
come organo dell'amministrazione indiretta per l'assolvimento di
pubblica funzione e di pubblico servizio. La sanzione prevista si
configura solo lato sensu di natura civile, come ogni altra sanzione
patrimoniale non ricollegabile al concetto di pena, perché la norma ha
voluto introdurre un indennizzo per il servizio di ricupero verso gli
inadempienti. Il rapporto di assicurazione sociale avrebbe fisionomia
pubblicistica e pertanto la "somma aggiuntiva" integrerebbe il
contenuto di una responsabilità amministrativa, alla quale non
sarebbero applicabili i principi della responsabilità civile.
La difesa dello Stato espone infine altre considerazioni su diversi
aspetti prospettati nelle ordinanze di rimessione, richiamando le
limitazioni poste dalla legge alla discrezionalità dei provvedimenti
in discussione e numerose disposizioni dell'ordinamento vigente, che
prevedono figure analoghe di rapporti in materia di assicurazioni
sociali.
Nella discussione in pubblica udienza i patroni hanno confermato e
ribadito le proprie conclusioni. Considerato in diritto :
La soluzione delle questioni di legittimità costituzionale
sottoposte al giudizio della Corte con le ordinanze sopra indicate
presuppone il confronto fra la norma contenuta nell'art. 111, n. 2 e
ultimo comma, del D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ora trasfusa nell'art.
23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed i principi sanciti negli
articoli 3, 23, 24, primo comma, e 53 della Costituzione. La stretta
connessione degli argomenti consente l'esame congiunto dei quesiti
proposti dalle ordinanze suddette, che pertanto vengono decisi con
unica sentenza.
A parere dei giudici di merito la disposizione che impone al datore
di lavoro, il quale non abbia provveduto entro il termine stabilito al
pagamento dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, di versare anche una "somma aggiuntiva" pari a quella dovuta
per i contributi, ed in particolare la facoltà concessa al Comitato
esecutivo dell'Istituto di ridurre discrezionalmente la somma stessa
quando venga presentata domanda di oblazione nei termini stabiliti
dall'art. 112 del decreto n. 1827 del 1935 (vale a dire, anteriormente
alla apertura del dibattimento del giudizio di primo grado), dovrebbero
ritenersi in contrasto con le norme contenute nei citati articoli della
Costituzione.
Non si può contestare che la natura giuridica del nuovo istituto
della "somma aggiunta", introdotto con le disposizioni in esame, ha
dato luogo a qualche perplessità nella dottrina.
Si deve soggiungere, però, che la giurisprudenza non ha tardato a
riconoscere l'indubbio carattere sanzionatorio della imposizione del
pagamento della "somma aggiunta", escludendo nello stesso tempo che
tale sanzione abbia carattere penale. Anche se la qualifica di
sanzione civile non sembra del tutto appropriata, dovendosi più
correttamente ricorrere al concetto di sanzione amministrativa, essa
può essere sufficiente tuttavia ad evitare gli inconvenienti che
deriverebbero da altre concezioni ancor meno esatte.
D'altra parte, non sembra nemmeno che si possa escludere in modo
assoluto che fra gli scopi della norma in discussione sia compreso
anche quello di procurare all'Istituto assicurativo un ristoro dei
danni provocati dalla inadempienza degli obbligati, tenuto conto del
carattere tipico del sistema delle assicurazioni, e in particolare
delle assicurazioni sociali obbligatorie. È infatti evidente che tutto
il sistema assicurativo, richiedente calcoli attuariali basati su
previsioni per grandi numeri, rispetto al rapporto fra l'eventualità
dei rischi e la entità dei premi corrisposti, esige la puntualità o,
quanto meno, il minimo ritardo nel pagamento di questi; di regola,
anzi, l'inadempimento dell'assicurato o di chi per lui determina nei
rapporti assicurativi contrattuali la cessazione, definitiva o
temporanea, delle prestazioni assicurative.
Si deve tener presente però che nei riguardi delle assicurazioni
sociali obbligatorie conseguenze (o misure) di questo genere non sono
attuabili, anzi neppure concepibili. L'interesse generale enunciato
dal legislatore e garantito dalla Costituzione (art. 38, secondo e
quarto comma), assegna carattere pubblicistico e imperativo alle
disposizioni che le concernono. Gli enti costituiti per l'esercizio e
la prestazioni di tali provvidenze non potrebbero infatti rifiutarle ad
alcuno degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale, da
parte degli obbligati diretti o indiretti, al dovere del versamento dei
premi. Perciò la sanzione prevista nella norma in esame ha carattere
amministrativo anche in relazione allo scopo di indurre i datori di
lavoro a soddisfare tempestivamente i propri obblighi, assicurando
così agli Istituti previdenziali un ordinato e tempestivo afflusso dei
contributi ad essi occorrenti per adempiere le prestazioni imposte
dalla legge a favore degli assicurati. Nella ipotesi di abolizione
della sanzione stessa, o di una dimostrata insufficienza di essa allo
scopo, il legislatore non avrebbe altra via che quella di prevedere
altre e più severe sanzioni di carattere penale, rendendo così ancora
più onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro.
Per quanto concerne poi la facoltà concessa all'Istituto di
ridurre discrezionalmente la misura della sanzione nei singoli casi, è
da osservare anzitutto che anche la norma relativa deve essere
interpretata in relazione alla funzione assegnata agli istituti di
previdenza sociale. E non sembra dubbio che una certa elasticità
nella valutazione della convenienza di "venire incontro" a eventuali
proposte degli inadempienti, in modo da facilitare e soprattutto da
anticipare la soluzione del conflitto di interessi, evitando lunghi e
costosi procedimenti, può giovare tanto all'Ente assicurativo quanto
alle controparti.
La eventuale riduzione della misura della "somma aggiuntiva", al
pari - del resto - delle dilazioni nei versamenti, può essere proposta
dalla amministrazione come anche richiesta dall'inadempiente, e diviene
vincolante soltanto se accettata dalla controparte, vale a dire se
tanto il contribuente (che teme di dover pagare una somma superiore),
quanto l'amministrazione dell'Ente (che può anche dubitare dell'esito
del giudizio e deve tener conto, in ogni caso, della durata più o meno
lunga del processo nei diversi "gradi di giurisdizione), ritengono
opportuno risolvere la controversia mediante una riduzione dell'entità
della "somma aggiuntiva".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i tre giudizi di legittimità costituzionale promossi con
le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
delle norme contenute negli artt. 111, n. 2 ed ultimo comma, e 112 del
R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.
218), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, e 53 della
Costituzione, proposte dal Pretore di Civitacastellana con ordinanza 24
giugno 1965, dal Pretore di Filadelfia con ordinanza 28 giugno 1965 e
dal Tribunale di Rovereto con ordinanza 19 giugno 1965.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte