Sentenza n. 76/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d. 2229/1939
usata come parametro
- art. 23Costituzione
- art. 5legge 143/1949
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
settimo, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, recante norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, promosso con
ordinanza emessa il 24 febbraio 1966 dal Pretore di Massa nel
procedimento civile vertente tra Rossari Gaudenzio e Giorgi Ugo,
iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Rossari Gaudenzio e di Giorgi
Ugo;
udita nell'udienza pubblica del 31 maggio 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto 19 gennaio 1965 l'ing. Ugo Giorgi, premesso di essere
stato incaricato da un decreto del Prefetto di Massa e Carrara, in base
all'art. 4 del decreto - legge 16 novembre 1939, n. 2229, di sottoporre
a controllo le opere in cemento armato da eseguirsi dalla impresa
Gaudenzio Rossari per la costruzione di un immobile, proponeva ricorso
al Pretore di Massa, assumendo che per le prestazioni professionali
eseguite gli era dovuta la somma di lire 47.661, come specificato da
notula recante il parere dell'Ordine degli ingegneri della provincia di
Massa e Carrara; essendogli già state corrisposte lire 16.000,
chiedeva decreto ingiuntivo per la somma residua. Il Pretore, in data
20 gennaio 1965, emetteva il richiesto decreto.
Il Rossari proponeva opposizione, affermando di nulla dovere,
avendo già versato la cifra che era stata stabilita dal decreto
prefettizio; il Giorgi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio il Rossari sollevava eccezione di
illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma settimo, del D.
L. n. 2229 del 1939, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, in
quanto, dovendosi considerare il compenso dell'ingegnere-ispettore,
posto a carico del costruttore, come una specie di tassa, il detto art.
4, col rinviare alla tariffa professionale, non indica criteri precisi
per la sua delimitazione.
Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, la
rimetteva a questa Corte, con ordinanza 24 febbraio 1966, regolarmente
notificata e comunicata.
Si osserva nell'ordinanza che l'opera svolta, nella specie,
dall'ingegnere incaricato dell'ispezione è assimilabile a quella del
collaudatore, prevista dall'art. 5, lett. h, della tariffa
professionale, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143; ma poiché,
secondo tale articolo, gli onorari dovuti per i collaudi delle
strutture complessive in cemento armato sono stabiliti a discrezione
del professionista, mancano criteri adeguati per delimitare la
discrezionalità dell'ente impositore, che nella specie non sarebbe
neanche la pubblica Amministrazione, ma il libero professionista.
L'ordinanza afferma inoltre che il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, può
essere ritenuto atto avente forza di legge per effetto della delega
contenuta nell'art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114. È pertanto
proposta la questione di legittimità costituzionale del più volte
citato art. 4, con riferimento all'art. 5 della legge 2 marzo 1949, n.
143, in relazione all'art. 23 della Costituzione.
Nel presente giudizio si sono costituite entrambe le parti: il
Rossari rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Andreani; il Giorgi,
dall'avv. Aldo Cenci Campani.
Nelle deduzioni 17 marzo 1966, con cui si è costituito il Rossari,
si deduce che l'obbligo del costruttore di sottoporre le opere a visite
di controllo dà luogo a un rapporto di diritto pubblico, in cui la
pubblica Amministrazione agisce nella sua potestà d'imperio a tutela
dell'incolumità pubblica. La somma che il privato deve pagare
all'ingegnere - ispettore ha quindi la natura di un tributo, e rientra
precisamente nella categoria delle tasse obbligatorie per l'esercizio
di una determinata attività. La norma dell'art. 4, comma 7, del citato
decreto n. 2229, deve essere considerata una norma in bianco, in quanto
rimanda alle tariffe professionali, e poiché queste, per le
prestazioni di cui trattasi, stabiliscono una retribuzione a
discrezione, si ha violazione dell'art. 23 della Costituzione, in
quanto non sono indicati i criteri idonei a delimitare la
discrezionalità dell'organo al quale è stato attribuito il potere
impositore. Si conclude per la dichiarazione di illegittimità.
Resiste la difesa del Giorgi, costituitosi con atto 14 marzo 1966,
in cui si afferma che le prestazioni di cui all'ord. 5 della tariffa
non sono prevedibili né apprezzabili ai fini di una preventiva
estimazione economica; comunque, le notule formulate dal professionista
sono sottoposte al visto dell'Ordine professionale e all'eventuale
sindacato dell'Autorità giudiziaria. Si chiede pertanto il rigetto
della richiesta del sig. Rossari.
Nelle memorie sono stati ribaditi gli argomenti hinc inde
prospettati. Considerato in diritto :
1. - Le "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio", compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche e
approvate e rese obbligatorie con R.D. 16 novembre 1939, n. 2229
(avente forza di legge in base all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio
1926, n. 100, e all'articolo unico del decreto - legge 5 settembre
1938, n. 1787), stabiliscono all'art. 4, comma settimo, che "agli
ingegneri incaricati delle visite di controllo sono corrisposte, a
carico dei costruttori, le competenze sancite dalla tariffa
professionale". La tariffa professionale degli ingegneri e architetti,
approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, dispone a sua volta, all'art.
5, ritenuto applicabile nella specie, che "gli onorari sono stabiliti a
discrezione... per le prestazioni seguenti...: h) collaudi di strutture
complessive in cemento armato"; e il precedente art. 2 della medesima
tariffa spiega che "a discrezione" vuoi dire: "a criterio del
professionista".
La proposta questione di legittimità costituzionale ha per oggetto
il riportato comma dell'art. 4 del R.D. n. 2229 del 1939, in relazione
all'art. 5, lett. h, della tariffa professionale. Premesso che il
rapporto tra privato costruttore e pubblica Amministrazione è di
natura pubblicistica, e che l'ingegnere incaricato delle funzioni
ispettive è assimilabile a pubblico ufficiale, si sostiene che la
somma dovuta a quest'ultimo dal costruttore è un tributo imposto dalla
legge; ma poiché la tariffa professionale stabilisce che la
determinazione di tale somma è a discrezione dell'ingegnere, si deduce
la violazione dell'art. 23 della Costituzione, per la mancata
previsione di criteri idonei a delimitare la discrezionalità del
soggetto impositore.
2. - Osserva la Corte che il punto decisivo della questione
proposta - la quale non ha per oggetto l'accollo al privato delle
competenze dell'ingegnere ispettore, ma il modo di determinarne la
misura - non è se la prestazione di cui trattasi abbia o non natura di
tributo (o, più specificamente, di tassa, come si assume da una delle
parti), ma se il sistema previsto dalla legge assoggetta il privato a
una prestazione la cui misura può essere determinata ad incontrollato
arbitrio del soggetto a cui la prestazione è dovuta.
Al quesito si deve dare risposta negativa.
L'art. 4, comma settimo, in esame, assoggetta la attività del
costruttore, per ragioni di sicurezza, a un controllo che si esplica
mediante la prestazione d'opera di un professionista, di ciò
incaricato dall'Amministrazione. Col disporre che le competenze per
l'opera del professionista, posto a carico del costruttore, saranno
corrisposte secondo le tariffe professionali, la norma sostanzialmente
stabilisce che la misura del compenso sarà quella fissata in via
generale per l'opera professionale in cui il controllo si concreta. La
posizione del costruttore soggetto al controllo è così parificata a
quella del diretto committente, nel comune assoggettamento alla
disciplina degli onorari professionali, contenuta in norme giuridiche
generali, quali sono le tariffe, che, nel caso degli ingegneri, sono
state approvate con legge.
La circostanza che, per i collaudi delle strutture complessive e in
cemento armato, la tariffa vigente prevede che gli onorari siano
stabiliti a criterio del professionista non vuol dire che l'obbligato
al pagamento, sia esso il costruttore dell'opera soggetta a controllo
come il diretto committente, sia soggetto all'arbitrio del
professionista; ma indica che, per ragioni tecniche, all'opera del
professionista per il collaudo delle dette strutture non sono state
ritenute applicabili le tabelle che stabiliscono, per il collaudo di
altre opere, un compenso a percentuale, né è stato ritenuto
applicabile il sistema della determinazione del compenso a quantità o
a vacazione. Ma anche quando la tariffa si richiama al criterio del
professionista, con ciò non attribuisce alla sua esclusiva
discrezionalità la liquidazione dell'onorario, la cui misura deve
corrispondere a criteri obbiettivi, indicati nelle norme di diritto
comune sul lavoro autonomo e sulle professioni intellettuali, ed è
soggetta al controllo del Consiglio dell'Ordine e, in caso di
contestazione giudiziaria, alla determinazione del giudice.
Infatti, per avvalersi del procedimento ingiuntivo, l'ingegnere che
ha eseguito il collaudo deve munirsi del parere del Consiglio
dell'Ordine, a norma dell'art. 636 del Codice di procedura civile; ed
in caso di procedimento ordinario, sorto per opposizione
all'ingiunzione o promosso in via principale, il compenso sarà
determinato dal giudice, secondo i criteri posti negli artt. 2225 e
2233 del Codice civile (corrispondenza al risultato dell'opera e al
lavoro normalmente necessario per ottenerlo, importanza dell'opera,
decoro della professione).
Pertanto le disposizioni impugnate nel presente giudizio non
assoggettano il privato all'obbligo di una prestazione la cui misura
può essere arbitrariamente e insindacabilmente fissata dal soggetto
creditore, ma prevedono la prestazione di un compenso la cui misura
deve corrispondere a criteri positivamente indicati dall'ordinamento
giuridico: corrispondenza che è garantita, oltre che dall'intervento
del Consiglio dell'Ordine, dai poteri attribuiti dalla legge
all'Autorità giudiziaria.
Deve quindi riconoscersi l'infondatezza della proposta questione di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 24
febbraio 1966 del Pretore di Massa, della legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma settimo, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, recante
"Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
semplice od armato" in relazione all'art. 5, lett. h, della legge 2
marzo 1949, n. 143, con riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte