Sentenza n. 76/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972,
concernente la "disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di
vendita al dettaglio", promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione siciliana, notificato il 15 marzo 1972, depositato in
cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi
1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Vittorio Ottaviano, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 15 marzo 1972 il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 7 marzo 1972 concernente la "disciplina
dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio".
Nei riguardi della legge in questione il ricorrente solleva tre
motivi d'incostituzionalità.
Denuncia in primo luogo l'art. 1 per avere incluso nell'elenco
delle festività, agli effetti della chiusura degli esercizi
commerciali, la giornata del 15 maggio, festa regionale per la
ricorrenza della promulgazione dello Statuto siciliano ed osserva in
proposito che l'istituzione di festività, incidendo su rapporti
pubblici e privati, deve avere carattere di uniformità su tutto il
territorio nazionale. La materia relativa alle festività e solennità
nazionali e civili spetta quindi necessariamente al legislatore
nazionale e nessuna potestà al riguardo conferisce infatti lo Statuto
alla Regione.
Altra censura d'incostituzionalità viene mossa all'art. 5, comma
secondo, della legge per avere completamente esonerato, senza alcuna
motivazione, la categoria dei venditori ambulanti girovaghi dalla
osservanza degli orari di attività durante i giorni feriali.
In violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3
della Costituzione, verrebbe così ad essere assicurata una condizione
di privilegio, non giustificata da obiettive esigenze, a favore della
categoria dei commercianti ambulanti, la cui posizione competitiva nei
confronti delle categorie dei commercianti a posto fisso è oggi in
progressivo aumento sia per lo sviluppo avuto dai mezzi motorizzati,
sia perché gli ambulanti non hanno costi onerosi di esercizio.
L'ultima censura è formulata, infine, nei riguardi dell'art. 7,
comma secondo, della legge che impone ai grandi magazzini di vendita al
dettaglio l'obbligo di osservare separatamente i due orari di vendita e
chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per il
settore non alimentare prevalente. Si osserva al riguardo che il primo
comma dello stesso articolo, conformemente alla normativa nazionale,
impone per le attività commerciali miste l'obbligo di osservare un
solo orario e precisamente quello prescritto per l'attività
prevalente. È quindi evidente che il trattamento riservato dal
legislatore regionale ai grandi magazzini che operano nell'Isola è
ingiustamente differenziato sia rispetto agli altri grandi magazzini
che svolgono la loro attività nel restante territorio nazionale, sia
rispetto alle altre attività miste operanti in Sicilia.
Nel presente giudizio si è costituito il Presidente della Regione
siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Ottaviano, con
deposito di memoria in cancelleria in data 13 aprile 1972.
In ordine alla dedotta illegittimità dell'art. 1 della legge
impugnata che include fra i giorni festivi la giornata del 15 maggio,
festa dell'autonomia regionale, la difesa sostiene che la norma
denunciata non ha stabilito quali giorni siano da considerare festivi
"a tutti gli effetti", nel qual caso solo si potrebbe parlare di
influenza sui rapporti pubblici e privati, ma ha solo inteso indicare i
giorni "dichiarati festivi agli effetti della presente legge" ai fini,
ossia, della chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.
Comunque la determinazione delle festività non può dar luogo a
una "materia" particolare. La materia del commercio spetta al
legislatore regionale, il quale, nel disciplinarne le modalità di
esercizio, ben può stabilire che in alcuni giorni che ricordano
avvenimenti particolari il commercio non debba essere esercitato.
Precisa infine il patrocinio della Regione che la festività "a
tutti gli effetti" del 15 maggio è stata stabilita con un decreto del
Presidente della Regione che risale al 29 aprile 1948, di tal che
l'odierna impugnativa dovrebbe ritenersi tardiva.
Passando al secondo motivo di incostituzionalità rivolto all'art.
5 della legge, la difesa afferma che l'esclusione dei venditori
ambulanti girovaghi dall'osservanza degli orari di attività durante i
giorni feriali non dà luogo alla lamentata violazione del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Le caratteristiche
di questi venditori sono invero del tutto diverse da quelle degli aftri
commercianti sia per il tipo di lavoro che svolgono, che non li obbliga
a risiedere stabilmente in una bottega, sia perché trattasi di
commercio economicamente modesto esercitato da unità familiari di
minima dimensione.
Lo svolgimento dell'attività dei girovaghi in tutti i giorni
feriali, oltre che giustificato dai richiamati motivi, va anche
incontro alle esigenze dei consumatori che vedono così attenuato il
disagio loro provocato dalla chiusura dei negozi.
Infondato è, infine, ad avviso della Regione l'ultimo motivo di
incostituzionalità mosso all'art. 7 della legge in ordine all'orario
di chiusura fissato per i grandi magazzini con gamma merceologica
promiscua, tenuti separatamente all'osservanza degli orari di vendita e
chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per
quello non alimentare prevalente.
Non sussisterebbe la ravvisata disparità di trattamento in
confronto dei negozi che esercitano "attività miste" tenuti per contro
all'osservanza del solo orario previsto per l'attività prevalente,
poiché fra grande magazzino e negozi ad attività mista esiste una
sostanziale differenza che ben giustifica la diversa regolamentazione.
Basti considerare che il grande magazzino dispone di personale distinto
per i singoli reparti laddove lo stesso personale negli altri negozi
accudisce normalmente alla vendita delle varie merci.
La norma appare, peraltro, opportuna e giustificata. Col vietare,
infatti, che i settori alimentari dei grandi magazzini funzionino
quando gli altri esercizi dei medesimi generi riposano, si evita che i
primi facciano una indebita concorrenza al secondo.
Conclude pertanto la difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, in una memoria per il Commissario dello
Stato, depositata in cancelleria il 18 aprile 1972, aggiunge, a
completamento di quanto già dedotto sul ricorso, che l'inclusione del
15 maggio nel novero delle festività produce delle conseguenze, oltre
che sul campo dei rapporti privati, anche in materia processuale sul
computo dei termini.
In particolare, sotto questo ultimo profilo, osserva che la
disposta chiusura totale dei negozi nella data suddetta non renderebbe
possibile le notificazioni, previste dagli artt. 19 e 145 del codice di
procedura civile, presso le sedi in cui società, associazioni e
titolari svolgono la loro attività commerciale.
Né sarebbe invocabile, a favore del notificante, la proroga di cui
all'art. 155, ultimo comma, dello stesso codice poiché la festività
del 15 maggio non è inclusa tra quelle previste dalla legge nazionale
27 maggio 1949, n. 260, alla quale soltanto può essere raccordata la
norma del codice di rito.
In ordine poi agli altri due motivi di incostituzionalità
l'Avvocatura ribadisce che sia il trattamento di favore fatto dalla
legge alla categoria dei venditori ambulanti girovaghi, sia la
imposizione del doppio orario di chiusura previsto per i grandi
magazzini, appaiono in contrasto col principio di uguaglianza e che gli
argomenti addotti dalla difesa della Regione a sostegno della
legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge non danno una
razionale giustificazione della disposta disparità di trattamento
normativo. Considerato in diritto :
1. - Il primo motivo di illegittimità costituzionale, avverso la
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7
marzo 1972, è proposto nei confronti di quella parte dell'art. 1 che
include, nell'elenco delle festività, agli effetti della chiusura
degli esercizi commerciali, la giornata del 15 maggio, festa della
Regione.
La Corte ritiene che gli argomenti addotti nel ricorso e
ulteriormente sviluppati dall'Avvocatura dello Stato nella sua memoria
a sostegno della censura siano da condividere.
La questione proposta va esaminata e risolta sotto un profilo
strettamente giuridico ed esula, quindi, da questa sede ogni
valutazione in ordine agli apprezzabili intenti, di indubbio valore
morale, che hanno sollecitato il legislatore regionale a ricordare la
data del 15 maggio come ricorrenza di un avvenimento di grande rilievo
particolarmente avvertito dalla collettività regionale. Quel che
interessa accertare, ai fini della soluzione della questione, è
soltanto se la Regione potesse o non introdurre ed aggiungere un altro
giorno festivo all'elenco delle festività previsto dalla legge
nazionale 27 maggio 1949, n. 260, sia pure ai limitati effetti di una
normativa avente ad oggetto la "disciplina dell'orario dei negozi e
degli esercizi di vendita al dettaglio".
La risposta al quesito non può essere che negativa.
Le norme dello Statuto non conferiscono, invero, alcuna competenza
al legislatore regionale in ordine alla disciplina delle festività. La
qualificazione giuridica dei giorni festivi è produttiva di effetti
notevoli nel nostro ordinamento sia in campo pubblicistico (quali il
diritto processuale, amministrativo e la legislazione sociale), sia nel
campo dei rapporti privatistici del lavoro. Da ciò l'assoluta
necessità di una disciplina unitaria ed uniforme su tutto il
territorio nazionale della materia inerente alla istituzione delle
festività, disciplina la cui regolamentazione spetta esclusivamente
allo Stato.
Né vale addurre in contrario che, avendo la Regione competenza
legislativa esclusiva in materia di commercio, ben poteva disporre che
i negozi rimanessero chiusi, oltre che nelle domeniche e negli altri
giorni festivi previsti dalla legge nazionale, anche nel giorno della
festa della Regione. L'art. 14, lett. d), dello Statuto fa salva, nella
materia indicata, la disciplina dei rapporti privati ed è innegabile
che la disposizione impugnata, come esattamente rilevato
dall'Avvocatura, abbia incidenza immediata e diretta sui rapporti
economico - normativi tra datori di lavoro e prestatori d'opera.
La disposizione stessa produce inoltre conseguenze rilevanti anche
nella materia delle notificazioni giudiziarie.
2. - Con la seconda censura di incostituzionalità, rivolta
all'art. 5, comma secondo, della legge in esame, si denuncia che
l'esonero dei venditori ambulanti girovaghi dalla osservanza degli
orari di attività durante i giorni feriali contrasterebbe con l'art.
3 della Costituzione determinando in favore di essi una ingiusta
condizione di privilegio, dannosa per la categoria dei commercianti a
posto fisso.
La Corte ritiene che nel caso di specie non sussiste una identità
di condizioni soggettive ed oggettive tra le due categorie di
commercianti considerate che valga a giustificare la parità del loro
trattamento normativo. Come esattamente osservato dal patrocinio della
Regione, la situazione dei venditori ambulanti girovaghi è del tutto
diversa da quella dei commercianti a posto fisso, sia per l'entità e
modalità con cui la loro attività commerciale è svolta (trattandosi
di commercio di modeste dimensioni cui attendono personalmente e a
domicilio del consumatore i titolari delle licenze col solo aiuto dei
familiari), sia per le loro condizioni economiche, notoriamente
inferiori a quelle degli altri commercianti. È proprio in relazione a
questa differenza di situazioni e per venire incontro alle esigenze di
una categoria economicamente più debole che il trattamento
differenziato trova razionale giustificazione.
3. - Il terzo ed ultimo motivo di incostituzionalità, anche esso
riferito al principio di uguaglianza, ha per oggetto la disposizione
contenuta nell'art. 7, comma secondo, ai sensi della quale i grandi
magazzini di vendita al dettaglio sono tenuti ad osservare
separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale
stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare
prevalente. Si assume che questa separata disciplina di orari sarebbe
ingiusta rispetto al trattamento riservato sia alle attività
commerciali miste operanti nella Regione, sia agli altri grandi
magazzini che operano sul territorio nazionale, i quali, invece, giusta
quanto disposto dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono tenuti
all'osservanza del solo orario prescritto per l'attività prevalente.
Ad avviso della Corte, dal fatto che la legge nazionale abbia
dettato un'unica disciplina di orario per le due categorie di esercizi,
non deriva alcun obbligo per il legislatore regionale di adottare una
identica disciplina. È opportuno ricordare che nella materia di cui
trattasi è riconosciuta alla Regione una potestà legislativa
esclusiva e nell'esercizio di tale competenza spetta al legislatore
regionale la valutazione sulla sussistenza della parità o disparità
di situazione tra gli esercizi in questione nell'ambito territoriale
dell'Isola. La difesa della Regione ha posto in evidenza che il sistema
di vendita dei grandi magazzini è strutturato in modo sostanzialmente
diverso da quello dei negozi misti avendo i primi, e non i secondi,
personale distinto addetto ai vari settori di vendita. Questa
obbiettiva diversità può ragionevolmente porsi alla base della
disposizione impugnata che ha previsto solo per essi l'obbligo di
osservare separatamente gli orari di vendita stabiliti per il settore
alimentare e per quello non alimentare prevalente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo
1972, concernente la "disciplina dell'orario dei negozi e degli
esercizi di vendita al dettaglio", limitatamente alla parte in cui
include nell'elenco delle festività la data del 15 maggio, festa della
Regione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
proposte nei confronti degli artt. 5, comma secondo, e 7, comma
secondo, della stessa legge, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte