Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140

del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1974 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra la società Camporina Prima e Giambra

Michele, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975;

2) ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra la ditta C.M.G. e Ferrari Otello,

iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;

3) ordinanza emessa il 28 novembre 1972 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Catenazzo Gerardo e la ditta Selenia,

iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui

consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della

raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione.

Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità

della questione che ne forma oggetto.

Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata

da questa Corte con sentenza n. 213 del 1975 e che non vengono

prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che

possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella

parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di

spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della

sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte