Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 4legge 1049/1952
  • art. 136legge 1049/1952
  • art. 98-bislegge 1049/1952
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 117, commi 4 e 5, 130, comma 2, 136, comma 7, e 142,

comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1998 dal

Pretore di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Cortes Eros

Mario e il Prefetto di Pordenone, iscritta al n. 160 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso il

provvedimento di ordinanza ingiunzione emesso dal Prefetto di

Pordenone nei confronti di un cittadino argentino in conseguenza

della violazione degli artt. 142, comma 9, e 117, commi 4 e 5, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), il Pretore di quella città ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, del combinato disposto dei predetti due articoli e

degli artt. 130, comma 2, e 136, comma 7, del medesimo codice;

che il ricorrente è stato assoggettato alla sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

per il periodo complessivo di mesi cinque, così determinata: tre

mesi per l'eccesso di velocità (art. 142, comma 9) e due mesi per la

violazione delle limitazioni poste nei confronti di chi abbia

conseguito la patente di guida da meno di tre anni (art. 117);

entrambe le sanzioni sono state fissate sul presupposto che il

ricorrente fosse un neopatentato, mentre quest'ultimo è già

titolare da oltre dieci anni di una patente argentina in corso di

validità; ne consegue che, ove fossero sussistenti le necessarie

condizioni di reciprocità tra l'Italia e l'Argentina, l'odierno

opponente avrebbe potuto ottenere la patente italiana per semplice

conversione, senza sostenere alcun esame e senza perciò incorrere

nelle più gravi sanzioni previste dalla legge per il titolare di

patente da meno di tre anni;

che il sistema sanzionatorio in questione, secondo il

rimettente, oltre ad essere discriminatorio e quindi lesivo del

principio di uguaglianza, si pone anche in conflitto col canone della

ragionevolezza, poiché mentre il titolare di patente valida

all'estero può liberamente circolare in Italia alla sola condizione

di non avervi stabilito la propria residenza da più di un anno,

altrettanto non avviene per chi abbia deciso, per necessità o per

scelta, di conseguire la patente italiana;

che da altre norme del codice della strada discende, inoltre,

che l'ordinamento ricollega pur sempre un qualche rilievo alla

patente straniera come attestato di capacità, idoneo a rendere

inoperante l'art. 117 in questione. L'art. 136, comma 7, infatti,

prevede che chi circola in Italia, decorso il termine di un anno

dall'acquisizione della residenza, con patente straniera valida,

incorre nelle sanzioni previste per chi guida con patente italiana

scaduta di validità, e non in quelle previste per la guida senza

patente. Allo stesso modo l'art. 130, comma 2, cod. strada, nel

regolare la materia della revoca e della riacquisizione della patente

revocata, stabilisce che le limitazioni di cui all'art. 117 si

applicano con riferimento alla data di rilascio della patente

revocata. Da siffatte ipotesi si confermerebbe che il trattamento

di maggiore severità valevole per lo straniero che abbia conseguito

la patente italiana nonostante il possesso di patente valida

all'estero si palesa irrazionale e discriminatorio, e perciò in

conflitto con l'art. 3 della Carta fondamentale;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata manifestamente infondata atteso che le disposizioni

censurate non violerebbero il principio di uguaglianza né

contrasterebbero con quello di ragionevolezza.

Considerato preliminarmente che l'art. 16 della Costituzione

garantisce il diritto alla libera circolazione e che, per potere

concretamente esercitare tale diritto come conducente di veicolo a

motore, è necessario che il soggetto sia munito di patente di guida;

che, altresì, per regola generale la patente di guida nel

territorio italiano va rilasciata dall'autorità amministrativa

italiana (art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992);

che a questa regola fa parziale eccezione l'art. 135 del

nuovo codice della strada (che riproduce l'art. 98 del vecchio

codice) che consente ai conducenti muniti di patente di guida o di

permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, la guida nel

territorio del nostro Paese di autoveicoli e motoveicoli delle stesse

categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso

nel Paese di rilascio; e che la circolazione con patente straniera

viene tollerata fino ad un anno successivo all'acquisto della

residenza in Italia per dare tempo alle pratiche di conversione o al

conseguimento di patente italiana;

che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 121 del

1973) a proposito del citato art. 98 del vecchio codice della strada,

la ratio di detta regola è quella di agevolare quei soggetti che,

residenti in uno Stato estero, trascorrano in Italia brevi periodi di

permanenza; si favorisce così la circolazione stradale

internazionale, che consiste (secondo la definizione che ne dà

l'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, resa

esecutiva in Italia con la legge 19 marzo 1952, n. 1049) in una

circolazione di veicoli che implichi il passaggio di almeno una

frontiera;

che l'art. 136 del nuovo codice della strada (che subentra

all'art. 98-bis del vecchio codice) distingue due ipotesi di

conversione della patente: quella dell'atto rilasciato da uno Stato

dell'Unione Europea, per la cui conversione è sufficiente la

residenza in uno Stato membro; e quella di patente rilasciata da uno

Stato non comunitario, per la quale l'art. 136, comma 2, del d.lgs.

n. 285 del 1992 prevede l'applicazione delle disposizioni del comma

1, purché a condizione di reciprocità o in presenza di altri

eventuali requisiti previsti in accordi internazionali particolari;

che, mentre la patente estera può avere giuridico rilievo

nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione, ove non

sussistano queste condizioni, lo straniero, sia pure munito di

patente di guida estera, che consegua quella italiana dovrà essere

considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri

neopatentati e assoggettato al relativo regime giuridico;

che il suddetto diverso trattamento non implica alcuna

violazione del principio di uguaglianza, il quale impone che

situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano,

invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti (sentenza

n. 121 del 1973);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117,

commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e

dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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