Sentenza n. 765/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 24legge 1646/1962
citata
- art. 7legge 1098/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge
22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti
di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promosso con ordinanza
emessa il 16 luglio 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III
giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa,
iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione di De Maio Maria Teresa nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi l'Avv. Gabriele Moricca per De Maio Maria Teresa e l'Avv.
dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa
avverso il provvedimento di reiezione, da parte dell'Amministrazione
previdenziale, della sua istanza di riscatto del biennio del corso di
studi per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice
d'infanzia - qualifica da lei ricoperta presso l'Istituto Lorenza
Gaslini - la Corte dei Conti, sez. III giurisdizionale, ha sollevato,
con ordinanza del 16 luglio 1982, una questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 24 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, recante "Modifiche agli ordinamenti
degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro".
Detta disposizione prevede che "Il personale femminile iscritto
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito di
diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto,
istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi
sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 può chiedere.....il riscatto del
biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto,
purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad
uno dei posti occupati durante la carriera".
Tale disposizione - osserva il giudice a quo - non è applicabile,
stante il suo carattere tassativo, a chi abbia conseguito il diploma
di vigilatrice d'infanzia, ancorché - come nel caso di specie - esso
sia richiesto per il posto occupato. La mancata estensione della
norma a detta ipotesi dà luogo, a suo avviso, ad ingiustificata
disparità di trattamento tra due categorie professionali infermiere
professionali e vigilatrici d'infanzia - considerate in modo
sostanzialmente identico dal legislatore.
La Corte rimettente evidenzia, al riguardo, i seguenti elementi
comuni: a) la formazione professionale, essendo il diploma di
vigilatrice d'infanzia conseguito al termine di un corso biennale
teorico pratico presso scuole convitto per infermiere professionali
(art. 7 l. 19 luglio 1940, n. 1098); b) i requisiti per accedere a
dette scuole, giacché in mancanza di norme espresse sono stati
applicati per le vigilatrici d'infanzia quelli prescritti per
l'ammissione a scuole convitto per infermiere professionali, e ciò
anche dopo la modifica di questi introdotta con l. 25 febbraio 1971,
n. 124; c) il livello professionale, in quanto ambedue sono
professioni sanitarie ausiliarie; d) le mansioni, essendo alle
vigilatrici d'infanzia assegnate quelle "previste per gli infermieri
professionali, limitatamente all'infanzia" (artt. 2 e 3 d.P.R. 14
marzo 1974, n. 225); e) gli enti che possono istituire le scuole
professionali per entrambe le categorie, nonché il valore legale dei
rispettivi diplomi.
2. - Nel giudizio così instaurato si è costituita la parte
privata De Maio Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.
Moricca e C. Raggi, la quale ha chiesto l'accoglimento della
questione in base ad argomentazioni analoghe a quelle svolte
nell'ordinanza di rimessione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, è invece intervenuto chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata. A fondamento della richiesta
l'interveniente pone, oltre al diverso contenuto dei programmi
d'insegnamento ed al peculiare titolo di studio richiesto per le
infermiere professionali (art. 2 l. n. 124 del 1971), i più
impegnativi compiti ed i maggiori oneri richiesti alle allieve
infermiere, le cui scuole convitto sono istituite presso pubblici
ospedali con l'obbligo per le allieve di ottemperare a quanto
prescritto per il personale sanitario ausiliario (artt. 133 e segg.
R.D. n. 1265 del 1934) e quindi con l'osservanza di ben determinati
compiti ed orari anche notturni in relazione al funzionamento degli
ospedali stessi. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti
dubita che l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (recante
"Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il
Ministero del Tesoro") contrasti con l'art. 3 Cost. in quanto - con
riferimento al personale femminile iscritto presso la Cassa per le
pensioni dei dipendenti degli enti locali - consente il riscatto del
biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto
occorrente per conseguire il relativo diploma solo a favore delle
infermiere professionali e non anche per le vigilatrici di infanzia,
pur trattandosi di professioni sanitarie analoghe per requisiti di
accesso, formazione, livello professionale e mansioni.
2. - La questione è fondata.
La legge 19 luglio 1940, n. 1098 ha per la prima volta
disciplinato in modo autonomo la professione sanitaria di vigilatrice
di infanzia. Essa prevede (art. 8), per il conseguimento del diploma
necessario per l'esercizio di detta professione, un corso biennale
teorico-pratico da svolgersi presso speciali scuole convitto, con la
possibilità della istituzione di un terzo anno di insegnamento per
l'abilitazione alle funzioni direttive.
La disciplina così prevista è identica a quella dettata per
esercitare la professione sanitaria ausiliaria di infermiera
professionale: anche per quest'ultima il conseguimento del diploma
può avvenire dopo un corso biennale teorico-pratico (con un terzo
anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive) da
effettuarsi presso scuole convitto istituite dagli stessi enti
abilitati all'istituzione di scuole convitto per vigilatrici di
infanzia, previa, per entrambe le situazioni, autorizzazione
ministeriale (artt. 135 e 136 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.
1265 e art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098).
D'altra parte, quest'ultima legge, anche nel titolo ("Disciplina
delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene
sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice"), evidenzia
l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico campo
dell'attività sanitaria.
I corsi per vigilatrice di infanzia, così istituiti, si sono
affiancati a quelli per infermiera professionale in relazione alle
rilevanti affinità della materia e dei programmi, oltreché dei
requisiti per poter ad essi accedere: gli uni e gli altri, in
mancanza di apposita disciplina, sono stati per le vigilatrici di
infanzia mutuati da quella dettata per le infermiere professionali e
su questa modellati.
Tale situazione si è protratta anche dopo che, con la legge 25
febbraio 1971, n. 124, sono stati prescritti nuovi e più rigorosi
requisiti per l'ammissione alle scuole convitto per infermiere
professionali. Nel parere reso al riguardo il 30 ottobre 1973 (n.
1587), il Consiglio di Stato si è invero pronunziato nel senso
dell'applicabilità alle vigilatrici di infanzia anche di questa
nuova disciplina, stante "l'identico livello delle due professioni,
nell'equivalenza delle rispettive funzioni, nell'esigenza di una
preparazione teorica e pratica di uguale intensità riflettentesi nel
contenuto dei rispettivi programmi, così da non poter essere diverso
il livello culturale iniziale degli aspiranti all'ammissione all'uno
ed all'altro tipo di scuole".
Anche le successive disposizioni confermano gli stretti
collegamenti tra struttura e funzionamento dei due corsi e contenuti
dell'insegnamento. Entrambi i corsi sono stati portati a tre anni,
con un quarto per l'abilitazione alle funzioni direttive, tanto per
le infermiere professionali (d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867) che per
le vigilatrici di infanzia (legge 30 aprile 1976, n. 338): e l'ultimo
comma dell'art. 1 di tale ultima legge ha previsto che le infermiere
professionali diplomate possono essere ammesse al terzo corso della
scuola per vigilatrici, così come queste - pure diplomate - possono
accedere al terzo corso per infermiere professionali.
Infine i programmi dei corsi, regolati rispettivamente dal d.P.R.
13 ottobre 1975, n. 867 per le infermiere e dal D.M. 20 febbraio 1978
per le vigilatrici di infanzia, pur considerando gli aspetti
specifici dei rispettivi insegnamenti, presentano rilevanti affinità
sia per i contenuti che per la stessa durata massima
dell'apprendimento teorico e pratico.
D'altra parte, l'art. 3 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 chiarisce
che le mansioni di vigilatrice di infanzia ("limitatamente - come è
ovvio - all'infanzia") sono quelle previste per gli infermieri
professionali.
3. - Con la sentenza n. 128 del 1981 questa Corte ha messo in
rilievo il fatto che la legislazione in materia di riscatto è andata
via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione
professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza.
In questo senso appare ingiustificatamente discriminatoria
l'esclusione della possibilità di riscattare il periodo dedicato ai
corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia,
possibilità invece consentita alle infermiere professionali.
Invero, l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di
studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto,
l'identità dei requisiti di accesso realizzano una sostanziale
uguaglianza delle situazioni considerate quanto al periodo di studio
per il conseguimento dei diplomi necessari per svolgere tali
professioni sanitarie ausiliarie, che per di più comportano lo
svolgimento di mansioni affini.
Il deteriore trattamento riservato dalla disposizione censurata
alle vigilatrici di infanzia, rispetto alle infermiere professionali,
non è perciò giustificato; e si appalesano a tal fine irrilevanti
marginali diversità segnalate dall'Avvocatura dello Stato, connesse
ad aspetti specifici del programma o dell'attuazione del tirocinio.
Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto
con l'art. 3 Cost., della norma impugnata, nella parte in cui non
consente la possibilità di riscatto del biennio di studi presso le
scuole convitto anche alle vigilatrici di infanzia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge
22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti
di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non
prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato
dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940,
n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie
infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di
puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al
relativo corso di studi, purché il predetto diploma sia stato
prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:765 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte