Sentenza n. 77/1958
Altra decisione · depositata il 30/12/1958 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con i seguenti ricorsi:
1) ricorso notificato il 14 aprile 1958, depositato il 21 aprile
1958 nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 9
del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e
la Regione siciliana sorto per effetto dell'ordinanza dell'Assessore
per la pubblica istruzione n. 2481 del 15 febbraio 1958, che ha
disciplinato i trasferimenti degli insegnanti elementari nell'ambito
del territorio della Regione siciliana;
2) ricorso notificato il 6 settembre 1958, depositato il 13
settembre 1958 nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto
al n. 25 del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra
lo Stato e la Regione siciliana sorto per effetto della ordinanza
dell'Assessore per la pubblica istruzione n. 12560 del 10 luglio 1958,
che ha disciplinato le assegnazioni provvisorie degli insegnanti
elementari per l'anno scolastico 1958-59 nell'ambito del territorio
della Regione siciliana.
Udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Antonio Sorrentino
per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana ha
emanato due ordinanze il 15 febbraio e il 10 luglio 1958 con le quali
ha disciplinato, rispettivamente, i trasferimenti e le assegnazioni
provvisorie degli insegnanti elementari nell'ambito del territorio
della Regione siciliana. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
ritenendo che tali ordinanze violassero o falsamente applicassero gli
articoli 14, lett. r, e 20 dello Statuto per la Regione siciliana, ha
elevato conflitto di attribuzione con ricorsi depositati nella
cancelleria di questa Corte il 21 aprile e il 13 settembre 1958.
La Regione siciliana si è costituita in giudizio, depositando le
sue deduzioni rispettivamente il 3 maggio e il 20 settembre 1958.
Tanto la difesa del Presidente del Consiglio quanto quella della
Regione prendono le mosse dalla sentenza di questa Corte del 18 gennaio
1958, n. 1, che dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge
regionale approvata il 2 maggio 1957 relativa alla "disciplina dei
trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie dei maetri elementari
nella Regione siciliana": naturalmente per trarne conseguenze opposte.
La difesa dello Stato, infatti, partendo dalla affermazione di
questa sentenza che la Regione siciliana non ha il potere di "emanare
norme sullo stato giuridico degli insegnanti prima che, con
l'osservanza del procedimento stabilito nell'art. 43 dello Statuto
siciliano o in altra guisa legittimamente efficace, gli uffici e il
personale dello Stato siano passati alla organizzazione regionale",
afferma che, non potendo la Regione siciliana esercitare la potestà
legislativa in questa materia, essa non può nemmeno esercitare le
funzioni esecutive ed amministrative corrispondenti, come si
ricaverebbe dalla norma contenuta nell'art. 20 dello Statuto medesimo,
e conclude perché la Corte dichiari che ogni attribuzione in materia
di trasferimento e di assegnazione provvisoria degli insegnanti
elementari nella Regione siciliana spetta allo Stato (Ministero della
pubblica istruzione), annullando, in conseguenza, gli impugnati
provvedimenti.
La difesa della Regione sostiene invece che l'Assessore per la
pubblica istruzione della Regione siciliana non ha emanato le ordinanze
impugnate nell'esercizio di un potere "suo proprio", bensì quale
organo decentrato dell'Amministrazione statale, ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567,
il quale stabilì, com'è noto, che fino al passaggio degli uffici e
del personale dello Stato alla Regione e fino all'emanazione delle
norme occorrenti per l'attuazione dello Statuto siciliano, il
Presidente e la Giunta regionale esercitano le attribuzioni già
spettanti all'Alto Commissario e alla Consulta regionale in virtù del
regio decreto legge 18 marzo 1944, n. 91. Vero è che l'ultimo comma
dell'art. 2 di questo decreto, non modificato per questa parte né dal
decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, né dal
decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 50, fa salva la
competenza dell'Amministrazione centrale a provvedere per le nomine, i
licenziamenti, le promozioni e i trasferimenti degli impiegati dello
Stato, ma tale salvezza, riferendosi soltanto ai provvedimenti concreti
di nomine, trasferimenti e via, non vieterebbe l'emanazione di
direttive generali e di criteri di massima. Che ciò sia vero, sarebbe
confermato e dal fatto che le ordinanze emesse dall'Assessore negli
anni scorsi non sono state mai impugnate dallo Stato e dalle stesse
ammissioni dello Stato, che per bocca della sua difesa, nel giudizio
sopra ricordato di legittimità costituzionale della legge regionale,
ammise che le ordinanze in materia di trasferimenti e di assegnazioni
provvisorie degli insegnanti dell'ordine elementare erano state emanate
dall'Assessore quale organo di decentramento burocratico. Si dovrebbe
anzi parlare, per questo, di inammissibilità del ricorso dello Stato
per acquiescenza.
2. - Nella memoria depositata il 22 ottobre 1958, l'Avvocatura
dello Stato respinge le argomentazione della difesa regionale
affermando: 1) che, come è costante giurisprudenza dell'Alta Corte per
la Sicilia e di questa Corte, non è consentito parlare di acquiescenza
nel campo del diritto costituzionale, dove ogni provvedimento
legislativo o amministrativo "ha una sua individualità giuridica, un
suo contenuto che non si confonde affatto con un provvedimento
precedente anche se disciplina identica materia"; 2) che, per fondare
la competenza dell'assessore regionale ad emanare ordinanze quali
quelle impugnate, non si può fare ricorso né all'art. 20, ultima
parte del comma primo, dello Statuto siciliano, perché nel caso
mancherebbero "le direttive del governo dello Stato" che
l'amministrazione regionale è tenuta ad osservare e che devono essere
esplicitamente e previamente date con appositi provvedimenti statali,
né al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno
1947, n. 567, in relazione al regio decreto legge 18 marzo 1944, n. 91,
in quanto proprio l'art. 2 di quel decreto riserva alle Amministrazioni
centrali la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le
promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di
diritto pubblico.
Nella sua memoria, depositata il 22 ottobre, la Regione espone un
lungo elenco di atti che comproverebbero come lo Stato abbia
costantemente riconosciuto alla Regione la competenza a provvedere non
soltanto in materia di trasferimenti degli insegnanti dell'ordine
elementare, ma più generalmente sul loro stato giuridico ed economico,
chiedendo che, se le circostanze esposte fossero contestate, la Corte
volesse accertarle valendosi dei suoi poteri istruttori.
Da questo comportamento deriverebbero conseguenze non soltanto sul
piano processuale (inammissibilità del ricorso per acquiescenza), ma
anche "sul piano sostanziale". Si potrebbero, infatti, fare due
ipotesi, o che la Regione eserciti funzioni amministrative in materia
di istruzione elementare a norma dell'art. 20 dello Statuto in
riferimento all'art. 14 dello Statuto che riconosce alla Regione la
potestà legislativa in materia di istruzione elementare - dovendosi
ritenere avvenuto il trapasso effettivo dei poteri dallo Stato alla
Regione sulla base dei precedenti ricordati, dato che nessun
provvedimento di legge formale è richiesto per questo trapasso - o
ritenere che la Regione esercita i poteri in questa materia quale
organo statale sulla base del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, in relazione al regio decreto legge
18 marzo 1944, n. 91, nel qual caso il ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri dovrebbe dichiararsi inammissibile perché
riguarderebbe un conflitto fra organi che nella materia agiscono tutti
quali organi dello Stato.
3. - All'udienza, nella discussione dei due ricorsi, i difensori
hanno illustrato le loro deduzioni, insistendo nelle rispettive
conclusioni. In particolare, il difensore della Regione ha ripetuto la
richiesta che la Corte, nel caso in cui ne fosse contestata l'esistenza
o la veridicità, volesse accertare, avvalendosi dei suoi poteri
istruttori, l'esistenza del complesso dei documenti dei quali era stato
fatto cenno in memoria: documenti che, insieme con innumerevoli altri,
attesterebbero come il Ministero della pubblica istruzione abbia sempre
riconosciuto alla Regione la competenza ad adottare i provvedimenti
concernenti lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari
dipendenti dallo Stato, rinviando costantemente gli atti stessi
all'Assessorato regionale. Considerato in diritto :
1. - Le due cause possono essere decise con unica sentenza, avendo
esse per oggetto questioni identiche.
2. - Non è fondata l'eccezione di inammissibilità per
acquiescenza, dedotta dalla difesa della Regione. Con sentenza n. 44
del 7 marzo 1957 questa Corte, pur non escludendo a priori che nei
giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale
possano avere rilevanza preclusioni che spiegano efficacia nei giudizi
inter partes, dichiarava che nei giudizi di legittimità
costituzionale, anche se proposti in via principale, non possono trovar
posto istituti, come quello dell'inammissibilità del ricorso per
acquiescenza, quali sono stati specialmente elaborati nella
giurisprudenza amministrativa. Il Collegio non si è discostato e non
ritiene di doversi discostare da questo indirizzo.
3. - La difesa della Regione, dopo avere ricordato una assai
numerosa serie di atti che comproverebbero come il Ministero della
pubblica istruzione abbia costantemente declinato la propria competenza
rispetto agli atti riguardanti lo stato giuridico degli insegnanti
elementari, rinviando gli atti stessi all'Assessorato regionale,
deduce, in via alternativa, da questo comportamento del Ministero due
ipotesi: o che la Regione eserciti legittimamente iure proprio i poteri
legislativi ed amministrativi in materia di istruzione elementare, nel
presupposto che il trapasso effettivo dei poteri dallo Stato alla
Regione si debba considerare avvenuto sulla base dei precedenti
ricordati, stante che nessun provvedimento di legge formale è
richiesto per questo trapasso; o che la Regione eserciti i poteri in
questa materia quale organo di decentramento statale sulla base del
decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 567, in relazione al regio
decreto legge 18 marzo 1944, n. 91. In questo secondo caso il ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe dichiararsi
inammissibile perché riguarderebbe un conflitto fra organi che
agiscono nell'ambito della stessa Amministrazione dello Stato.
La prima delle due ipotesi prospettate dalla difesa regionale non
è fondata. La Corte non ha che da richiamare la propria sentenza del
14 gennaio 1958, n. 1, con la quale dichiarava la illegittimità della
legge regionale 21 giugno 1957, n. 39, dopo avere constatato e
dimostrato che i maestri elementari della Sicilia, aventi la posizione
di dipendenti statali, non si sono trasformati in dipendenti regionali,
nonostante i numerosi atti legislativi ed amministrativi elencati nella
stessa decisione, attraverso i quali la Regione ha attuato il suo
intervento nel regolare e nell'espletare i concorsi per maestri
elementari e per direttori didattici e nel disciplinare
legislativamente i ruoli organici provvisori, speciali transitori e in
soprannumero dei maestri stessi.
Nel presente giudizio la difesa della Regione ha enumerato una
lunga serie di atti amministrativi dai quali si rileva che, sin dal
tempo in cui fu in funzione l'Alto Commissariato per la Sicilia,
è stato costantemente ritenuto, in pieno accordo tra il Ministero della
pubblica istruzione e la Regione siciliana, che l'amministrazione del
personale insegnante dell'ordine elementare addetto alle scuole
dell'Isola spettasse alla Regione. A tal proposito la Corte, rilevando
che non esiste contestazione sulla ripetuta affermazione della difesa
della Regione in ordine alle circostanze di fatto richiamate, ritiene
che non occorre ai fini del decidere disporre accertamenti istruttori.
Ma il fatto, pure innegabile, dell'esercizio di un determinato potere,
anche se tale esercizio sia stato univoco, pacifico e perdurante
costantemente e per lungo tempo, non ha determinato il mutamento dello
status degli insegnanti da personale statale a personale regionale.
Questa constatazione trova conferma nella causa attuale.
4. - Occorre ora esaminare se i poteri in questione siano stati
esercitati dalla Regione come organo di decentramento
dell'Amministrazione statale ed, in caso affermativo, quali conseguenze
se ne debbano trarre agli effetti della presente controversia.
Giova dire subito che non appare fondata la tesi prospettata dalla
difesa della Regione, tesi che nella precedente controversia, definita
con la ricordata sentenza del 14 gennaio 1958, era stata sostenuta dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana e dall'Avvocatura
dello Stato, e cioè che il decentramento dallo Stato alla Regione si
fosse attuato in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 567.
Esattamente, l'Avvocatura dello Stato, nel presente giudizio, osserva
che a norma dell'art. 2 del regio decreto legge 18 marzo 1944, n. 91,
modificato con decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n.
50, restava in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni la
competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni e
i trasferimenti del personale dello Stato. E pertanto la competenza a
provvedere sui trasferimenti degli insegnanti elementari, in quanto
appartenenti al personale statale, non passò all'Alto Commissariato
per la Sicilia né, dopo la sua soppressione, poté essere attribuita
all'Amministrazione regionale ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1947, n. 567. Né può dirsi altrimenti delle assegnazioni
provvisorie dello stesso personale, essendo ovvio che l'assegnazione
provvisoria è un provvedimento che, per sua natura, rientra nel novero
di quelli elencati nel citato art. 2 del decreto legge del 1944.
5. - Escluso che l'esercizio di questi poteri abbia avuto per
legittima base le richiamate norme del 1944 e del 1947, la Corte non
crede che se ne possa dedurre senz'altro, come vorrebbe nella presente
causa l'Avvocatura dello Stato, che l'esercizio stesso non debba avere
alcuna rilevanza agli effetti della presente controversia.
La Corte ritiene che la situazione, tanto chiara ed incontroversa
in fatto quanto delicata in diritto, debba essere esaminata alla
stregua dell'art. 20, primo comma, seconda disposizione, dello Statuto
speciale per la Regione siciliana. A norma di tale disposizione, il
Presidente e gli Assessori regionali, nelle materie non comprese negli
artt. 14, 15 e 17 dello Statuto, svolgono una attività amministrativa
secondo le direttive del Governo dello Stato.
La difesa statale, richiamandosi ai criteri posti da questa Corte
con le sentenze n. 9 del 17 gennaio 1957 e n. 13 del 18 dello stesso
mese ed anno, nega che l'art. 20 possa essere invocato nel caso in
esame, essendo mancata la previa emanazione di precise e categoriche
direttive da parte del Governo. La Corte osserva che nelle due
richiamate sentenze fu sollevata, fra tante altre, la questione
relativa alla portata della disposizione contenuta nella seconda parte
del primo comma dell'art. 20, ma tale questione non fu esaminata dal
Collegio, il quale non ne ebbe la possibilità, in quanto quelle
decisioni si fondarono sopra altro presupposto. Nel caso attuale la
norma, più volte citata, dell'art. 20 deve essere esaminata in
relazione allo stato di fatto che permane inalterato da diversi anni.
L'attuale controversia non offre, quindi, l'occasione più adatta per
indagare sulla portata di quella norma; e, pertanto, in questa che è
una fattispecie particolare, non occorre stabilire quali siano i
presupposti dell'applicazione della norma: se, cioè, tale applicazione
richieda che siano state date all'Amministrazione regionale da parte
del Governo dello Stato "precise, categoriche direttive", come sostiene
l'Avvocatura, quale forma debba avere l'atto con cui tali direttive
siano impartite e quale debba essere l'autorità statale competente ad
impartirle. Nel caso di specie, anche se mancano atti formali, è del
tutto certo e pacifico che il Governo dello Stato ha consentito, fin
dall'inizio del funzionamento dell'Amministrazione regionale, che i
provvedimenti relativi ai trasferimenti ed alle assegnazioni
provvisorie dei maestri fossero emanati dalla Regione. Ciò si evince
dal fatto che, nonostante fosse accertato, anche in seguito a più di
una sentenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana, che i maestri
elementari dei ruoli statali non erano passati alla dipendenza della
Regione, nessuna impugnativa risulta esperita avverso le ordinanze
emanate dall'Assessore regionale in materia di trasferimenti e di
assegnazioni provvisorie dei suddetti maestri ed avverso i singoli
provvedimenti adottati in conseguenza dallo stesso Assessore; anzi è
incontroverso che il Ministero della pubblica istruzione ha sempre
inviato per competenza all'assessorato gli atti relativi. Questo stato
di cose, non contestato in fatto nella presente controversia, è stato
esplicitamente ammesso - sia pure con una giustificazione che, come si
è detto, non era valida - nel precedente giudizio definito da questa
Corte con la sentenza 14 gennaio 1958. È altresì incontestabile, in
fatto, che non sono mancate le direttive dell'Amministrazione centrale
in materia. È pacifico, in primo luogo, che tutte le ordinanze
dell'Assessore relative a trasferimenti ed assegnazioni provvisorie non
si discostano dalle ordinanze emanate dal Ministro. È, inoltre,
incontroverso che quasi tutte le volte in cui il Ministero inviava per
competenza all'Assessore pratiche di questo genere indicava
all'Assessore stesso le direttive alle quali in materia si atteneva
l'Amministrazione centrale; il che costituisce un modo di dar
direttive.
6. - Di conseguenza, si deve dichiarare che la Regione ha operato
nella materia della presente controversia non jure proprio, bensì
quale organo decentrato dell'Amministrazione statale, la quale rimane
titolare di questi poteri fino a quando non passeranno alla Regione con
il procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto siciliano o in
altra guisa giuridicamente efficace. In tale veste l'amministrazione
regionale è tenuta a sottostare alle direttive dell'Amministrazione
centrale dello Stato.
Giova tuttavia porsi il dubbio se gli attuali ricorsi del
Presidente del Consiglio dei Ministri non costituiscano una idonea
manifestazione di volontà dell'Amministrazione dello Stato, diretta a
fare cessare in materia l'esercizio dei poteri statali, fin qui svolti
dalla Regione con il consenso del Ministero della pubblica istruzione.
Ma il dubbio non sarebbe fondato. Nella specie l'Amministrazione dello
Stato, proponendo i ricorsi, non ha inteso mutare una situazione già
esistente, ma ha chiesto una definizione dei rapporti inerenti a tale
situazione.
Comunque, anche se i ricorsi fossero atti idonei a far cessare
l'attività dell'Assessore nella materia, quale organo decentrato
dell'Amministrazione statale, non si potrebbe riconoscere ad essi
efficacia retroattiva destinata ad operare in relazione ad atti
amministrativi già compiuti, i quali hanno esplicato in concreto i
propri effetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due cause indicate in epigrafe;
respinge le eccezioni pregiudiziali proposte dalla Regione;
dichiara che le due ordinanze impugnate sono state emanate
dall'Assessore regionale quale organo decentrato dell'Amministrazione
statale;
respinge, in conseguenza, la domanda di annullamento delle
ordinanze medesime.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte