Sentenza n. 77/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1963 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9
della legge della Regione siciliana 9 aprile 1954, n. 10, promosso con
ordinanza emessa il 18 maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra la Società per azioni "'A Zagara" e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 133 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 39 del 18 agosto 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società "'A
Zagara" e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto di
intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato, l'avv.
Guido Aula, per la Società "'A Zagara", e l'avv. Camillo Ausiello
Orlando, per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 16 giugno 1956 l'Ufficio del registro di Bisacquino ammise
la registrazione a tassa fissa, in via provvisoria, di un atto con il
quale la Società per azioni "'A Zagara" aveva acquistato 9.000 mq. di
area edificabile destinata alla costruzione di un grande albergo
turistico.
Successivamente, però, e precisamente in data 8 ottobre 1958, lo
stesso Ufficio del registro ingiunse alla Società di pagare la somma
di lire 18.443.000 quale imposta su detto atto di compravendita.
La Società "'A Zagara", con atto notificato in data 8 novembre
1958, propose davanti al Tribunale di Palermo opposizione alle
ingiunzioni ricevute e, nei riguardi di quella sopra menzionata,
dedusse la violazione degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge regionale 9
aprile 1954, n. 10, sostenendo che - in mancanza di una pronuncia
negativa dell'autorità amministrativa competente a concedere il
beneficio fiscale ai sensi dell'art. 5 della legge stessa -
l'ammissione provvisoria al beneficio non avrebbe potuto essere
revocata.
Con ordinanza emessa il 18 maggio 1962 il Tribunale di Palermo
sollevava d'ufficio la questione della legittimità costituzionale
della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, considerando l'esame delle
disposizioni di questa rilevante per la decisione della causa
principale ed osservando che la illegittimità di tali disposizioni,
emesse in contrasto con l'art. 117 della Costituzione e l'art. 17 dello
Statuto della Regione, era già stata riconosciuta con la decisione
della Corte costituzionale n. 60 del 24 novembre 1958, che aveva
dichiarato illegittima la proroga delle disposizioni stesse, concessa
con la legge regionale siciliana 12 maggio 1958, n. 16, proprio in
considerazione del contenuto normativo della legge del 1954, n. 10,
oggetto della proroga.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 18 agosto
1962.
Si costituivano in giudizio la Società "'A Zagara" e il Ministero
delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e faceva intervento il Presidente della Regione siciliana.
Nelle loro deduzioni e nelle successive memorie tanto la Società
quanto la Regione opponevano, in via pregiudiziale, la inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale, sostenendo la
irrelevanza di essa rispetto al giudizio principale e l'erroneità del
richiamo all'art. 117 della Costituzione contenuto nell'ordinanza del
Tribunale di Palermo; nel merito chiedevano che la questione fosse
dichiarata infondata.
L'Avvocatura generale dello Stato replicava contestando sia le
eccezioni pregiudiziali che gli argomenti di merito e richiamando
ampiamente la giurisprudenza della Corte.
All'udienza del 3 aprile 1963 i difensori delle parti e l'Avvocato
dello Stato ribadivano gli argomenti esposti nelle deduzioni e nelle
memorie. Considerato in diritto :
1. - Le eccezioni di inammissibilità della questione proposta
dalle difese della parte privata e della Regione non possono essere
accolte. La Corte costituzionale ha costantemente ritenuto e più volte
chiarito che il giudizio sulla rilevanza della questione di
legittimità costituzionale di una norma rispetto alla controversia
principale compete al giudice investito della controversia stessa e
chiamato ad applicare la norma in questione. Tale giudizio deve basarsi
ovviamente su adeguati motivi, risultanti dal testo dell'ordinanza; ma
costituisce già una motivazione adeguata l'affermazione contenuta in
tale testo che per decidere la controversia il giudice riterrebbe di
dover applicare quella norma, ove non fosse insorto il dubbio sulla sua
legittimità costituzionale.
Nella specie l'ordinanza contiene il rilievo, che la Società "'A
Zagarà " aveva fondato la sua opposizione deducendo la violazione
degli artt. 3, 5, e 9 della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, e
chiedendone quindi essa stessa l'applicazione, di guisa che
l'accertamento della legittimità costituzionale della legge medesima
costituiva un presupposto della decisione sul merito. Di conseguenza,
non si può contestare che la rilevanza della questione rispetto al
giudizio principale è stata riconosciuta e motivata adeguatamente
nella ordinanza di rimessione degli atti alla Corte.
Per le stesse ragioni la Corte non può prendere in considerazione
la tesi sostenuta negli atti difensivi, secondo la quale la legge
regionale n. 10 del 1954 avrebbe cessato da tempo di spiegare la sua
funzione, cosicché non le sue norme, ma altre disposizioni sarebbero
state applicabili ai rapporti in contestazione. A prescindere dalla
facile osservazione che l'intervento in questo giudizio della parte
privata e l'impegno dimostrato dalla sua difesa inducono a ritenere che
essa abbia un notevole interesse all'applicazione di quelle norme, e
con ciò stesso ammetta implicitamente la rilevanza della questione
rispetto al giudizio principale, si deve riaffermare anche in questa
occasione il principio, già chiarito altra volta (sentenza n. 4 del 16
gennaio 1959), che il sindacato della Corte costituzionale può e deve
essere esercitato tutte le volte che di " efficacia" (art. 136 Cost.) e
di "applicazione" (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87) della
legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della
medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta, pur sempre, entro
i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi
nel tempo.
2. - Passando ad esaminare il merito della causa, la Corte osserva
che le disposizioni, rispetto alle quali l'ordinanza del Tribunale di
Palermo ha proposto questione di legittimità costituzionale, non hanno
costituito finora oggetto diretto di esame da parte della Corte stessa.
Questa però ha avuto occasione di dichiarare la illegittimità di una
legge regionale successiva - approvata dall'Assemblea della Regione
siciliana il 21 marzo 1958 e promulgata il 12 maggio 1958 - recante
"proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9
aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature
turistiche, climatiche e termali della Regione"; e nella sentenza (19
novembre 1958, n. 60), con la quale venne dichiarata tale
illegittimità, la Corte ebbe a motivare la reiezione delle eccezioni
di improcedibilità proposte dalla difesa della Regione e desunte dalla
mancata impugnazione della legge prorogata osservando che "se una legge
temporanea, pur essendo costituzionalmente illegittima, non fu, a suo
tempo, impugnata per qualsiasi ragione, ciò non preclude il potere del
Commissario dello Stato di impugnare le norme delle quali la successiva
legge ha protratta nel tempo l'efficacia", e ciò in quanto "il vizio
di costituzionalità della legge prorogata si ripresenta,
autonomamente, nel contenuto normativo della legge di proroga".
Dopo un ampio e minuzioso esame delle disposizioni della legge
impugnata, la Corte ne rilevava la illegittimità costituzionale sotto
un duplice aspetto: anzitutto perché "nella sfera delle leggi
tributarie dello Stato manca una disposizione che contenga un tipo di
esenzione, cui possano riferirsi le norme della legge prorogata per
dedurne la legittimità costituzionale"; in secondo luogo perché "nel
sistema della legislazione statale le leggi tributarie hanno carattere
di specificità ... lo stesso principio deve, con maggior rigore,
trovare applicazione per le esenzioni fiscali, le quali costituiscono
una eccezione alla regola, che impone il dovere di corrispondere quel
determinato tributo... alle esenzioni prevedute dalla legge impugnata
manca il requisito della specificità quanto all'oggetto, perché i
benefici fiscali sono accordati a qualsiasi attività ed anche a
generiche iniziative con finalità turistiche (art. 1); manca inoltre
la specificità quanto alle categorie che possono fruire delle
agevolazioni tributarie, perché le esenzioni e riduzioni delle imposte
sono accordate a società di qualunque specie, anche trasformate, a
enti e a privati, la cui attività sia diretta ad incrementare,
comunque, le industrie turistiche (articoli 1, 2, 3)".
Questioni in parte analoghe si sono presentate anche
successivamente alla Corte, in un giudizio per conflitto di
attribuzione elevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
riferimento ad un decreto del Presidente della Regione siciliana 10
aprile 1959, n. 6, con il quale si estendevano taluni benefici fiscali
e, in particolare, si riproduceva integralmente il contenuto della
legge regionale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con
la ricordata sentenza (n. 60 del 19 novembre 1958).
In questo secondo giudizio la Corte osservava: "il decreto
presidenziale impugnato ha indubbiamente esorbitato dai limiti di
competenza della Regione... Quel decreto ha rinnovato la concessione di
agevolazioni tributarie a categorie di imprese, per le quali questa
Corte aveva dichiarato illegittime le proroghe dei benefici accordati
precedentemente, perché la concessione di esso non rientrava nella
potestà tributaria conferita alla Regione dallo Statuto speciale. Né
essa ritiene che sussistano motivi sufficienti per ammettere che tale
concessione ulteriore, ritenuta illegittima quando era stata disposta
con leggi regionali, sia oggi legittima perché accordata mediante un
decreto del Presidente della Regione"(sentenza 9 giugno 1960, n. 39).
Proposta ora la questione della legittimità costituzionale delle
norme contenute negli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 9 aprile 1954, n.
10, si deve osservare che l'ordinanza del Tribunale richiama tanto
l'art. 117 della Costituzione quanto l'art. 17 dello Statuto speciale
della Regione siciliana. Il richiamo all'art. 117 è frutto di una
svista, perché questa norma concerne le Regioni a statuto ordinario e,
pertanto, non si applica alla Sicilia; ma dall'art. 17 dello Statuto
speciale la Corte ha precisamente desunto i criteri dei quali ha fatto
applicazione nella ricordata sentenza n. 60 del 1958, ed è evidente
che - come si desume del resto anche dal testo di questa - gli
argomenti validi per dichiarare la illegittimità della legge di
proroga sono ancora più eicaci a dimostrare la illegittimità di
quella prorogata, sottoposta ora soltanto al giudizio della Corte. Le
norme denunciate devono, pertanto, essere riconosciute illegittime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dal Presidente della
Regione siciliana e dalla Società "' A Zagarà ";
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9
della legge della Regione siciliana 9 aprile 1954, n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte