Sentenza n. 77/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 160/1955
- art. 6legge 160/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre
1960, n. 1728, e 27 dicembre 1963, n. 1878, promosso con ordinanza
emessa il 15 gennaio 1964 dal Pretore di Montegiorgio nel procedimento
penale a carico di Vittorini Orgeas Ilda ed altri, iscritta al n. 28
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Ai sensi della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, l'esercizio
professionale dell'insegnamento medio è subordinato al possesso di un
titolo di abilitazione, conseguibile da coloro che siano in possesso di
uno dei prescritti titoli accademici.
Il possesso di tali requisiti e richiesto anche dalla legge 19
marzo 1955, n. 160, la quale, però, nel prevedere il conferimento di
supplenze, stabilisce all'art. 4 che "gli insegnamenti non conferibili
a professori titolari o a professori incaricati ai sensi della stessa
legge, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente
indispensabile". Tali insegnamenti sono conferiti dal capo di istituto
secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione.
Con legge 27 dicembre 1963, n. 1878, è stata data
l'interpretazione autentica di dette norme nel senso che "tra gli
insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente
indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai
Provveditori agli studi, perché non rientrano nelle categorie elencate
nell'art. 3 della legge del 1955, sia quelli comunque non conferiti
dagli stessi Provveditori agli studi". È stato anche chiarito che tra
i criteri da seguire nel conferimento delle supplenze s'intendono
"comprese le modalità secondo le quali i capi d'istituto,
nell'attuazione del disposto del predetto art. 4, conferiscono
supplenze, con carattere eccezionale e temporaneo (e revocano, in caso
di disponibilità di aspiranti muniti del titolo prescritto), anche a
persone munite di titolo di studio inferiore a quelli richiesti per
l'ammissione agli esami di abilitazione".
Ora, nel procedimento penale aperto dal Pretore di Montegiorgio a
carico di Vittorini Orgeas Ilda e di altri 49 imputati, quali
responsabili i primi 43 del reato di cui all'art. 348 del Codice
penale, per aver esercitato l'insegnamento in via temporanea in alcune
scuole medie statali senza essere in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento, e gli altri (e cioè 6 capi di istituto e il
Provveditore agli studi della Provincia) per concorso nello stesso
delitto, quel giudice, con ordinanza del 15 gennaio 1964, ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 27
dicembre 1963, n. 1878, per violazione degli artt. 3 e 33 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata notificata agli imputati in date varie dal 20
gennaio all'8 febbraio 1964; al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Fermo il 29 gennaio dello stesso anno; al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 1964, e comunicata ai Presidenti
delle Assemblee legislative il 27 gennaio 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Osserva il Pretore: l'interpretazione data dalla legge del 1963
circa gli incarichi di insegnamento da conferire non è esatta, perché
gli insegnamenti non conferibili sarebbero solo gli insegnamenti
riferibili a "corsi incompleti" e gli insegnamenti già conferiti a
professori titolari di ruolo o a professori incaricati e rimasti, nel
corso dell'anno, privi di titolari. Invece per gli insegnamenti
riferibili a "corsi completi", conferibili, in quanto tali, solo a
professori "incaricati" o non conferiti per mancanza di aspiranti,
provvede, in via di deroga tanto eccezionale, da costituire anch'essa
attività legislativa costituzionalmente illegittima, la legge 30
dicembre 1960, n. 1728, la quale autorizza il conferimento di detti
insegnamenti "dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti
del prescritto titolo di abilitazione, a titolo d'incarico per
supplenza annuale, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido
per l'ammissione agli esami di abilitazione (in genere diploma di
laurea)".
Inoltre, l'art. 6 della legge del 1955, interpretata dalla legge
del 1963, può delegare il Ministro della pubblica istruzione ad
emanare, con ordinanza, le norme necessarie a disciplinare la
valutazione dei titoli, ma solo per le nomine degli aspiranti forniti
dei prescritti titoli (accademico e di abilitazione) e non anche di
quelli forniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti,
perché, così facendo, il legislatore delegherebbe al potere esecutivo
una potestà legislativa ch'egli stesso non ha e che non potrebbe
arrogarsi, perché ciò sarebbe in contrasto con l'art. 33, quarto
capoverso, della Costituzione.
Ne consegue che la legge del 1963, lungi dall'essere una legge
interpretativa, è invece "innovativa" e tanto innovativa da sovvertire
totalmente taluni principi cardine dell'ordinamento scolastico. Essa
costituisce inoltre una norma di jus singulare, della specie dei
beneficia personale e, come tale, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in base al quale tutti i cittadini sono eguali davanti
alla legge.
Si rileva infine che l'insegnamento, anche se svolto alle
dipendenze di scuole pubbliche, è pur sempre una "libera professione",
sia perché svolto in piena libertà e secondo scienza e coscienza, sia
perché la libertà di insegnamento è riconosciuta dalla stessa
Costituzione.
E proprio in attuazione del precetto costituzionale, il legislatore
del 1955 ordinò e disciplinò l'esercizio professionale
dell'insegnamento, richiedendo per il concreto esercizio di tale
attività l'esame di Stato e l'iscrizione nell'albo professionale. Né
può dirsi che l'art. 33 della Costituzione, nel parlare di "esame di
Stato" abbia inteso riferirsi ad un generico e non individuato esame, e
che toccherebbe al legislatore ordinario stabilire, fra i vari esami,
quale sia in concreto quello richiesto per l'esercizio di una
determinata professione: se così fosse, ad un certo momento il
legislatore ordinario potrebbe accontentarsi anche del semplice esame
di "compimento inferiore", il che sarebbe assurdo. Pertanto la legge 27
dicembre 1963, n. 1878, sarebbe al pari della legge 30 dicembre 1960,
n. 1728, in contrasto con l'art. 33, quarto capoverso, della
Costituzione.
Di conseguenza il Pretore, ritenuto che la questione è "rilevante
per la stessa configurabilità del reato per il quale l'ufficio
procede", ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
La parte privata non si è costituita nel giudizio davanti alla
Corte.
È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con
l'atto di intervento del 16 marzo 1964, ha chiesto che la Corte
costituzionale dichiari non fondata la questione sollevata dal Pretore
di Montegiorgio.
Al riguardo l'Avvocatura osserva:
La nozione di insegnante supplente temporaneo, di cui all'art. 4
della legge n. 160 del 1955, aveva dato luogo a qualche dubbio di
interpretazione. Secondo l'Amministrazione, per insegnamenti "non
conferibili" si intendono non solo quelli che non rientrano nelle
categorie degli insegnamenti conferibili ai professori di ruolo ed
incaricati o supplenti, ma anche quelli non potuti conferire a queste
categorie per mancanza di appartenenti ad esse. L'interpretazione
autentica data con la legge n. 1878 del 1963 ha confermato
l'interpretazione data dall'Amministrazione.
L'altro punto dubbio riguardava la nozione dei "criteri definiti
con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione" per il
conferimento degli insegnamenti.
Secondo l'Amministrazione, nel novero di tali criteri devono
intendersi comprese anche le modalità con le quali i capi di istituto
conferiscono supplenze temporanee con carattere eccezionale e
transitorio anche a persone munite di titolo di studio inferiore a
quello richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione.
L'interpretazione autentica data dalla legge n. 1878 del 1963 ha
confermato l'interpretazione come sopra data dall'Amministrazione.
Circa il carattere innovativo che, secondo il Pretore, avrebbe la
legge denunziata, l'Avvocatura osserva che non può essere, già in
astratto, considerata lesiva della sfera del potere giudiziario una
legge interpretativa che non appaia mossa dall'intento di interferire
nei giudizi in corso di cui non si conosce neppure l'esistenza.
Inoltre, anche ammesso che la legge del 1963 avesse carattere
innovativo e non interpretativo, se si accogliesse la tesi del giudice
a quo, ne conseguirebbe che non potrebbe mai legittimamente provvedersi
alla abolizione di una norma penale contenente la previsione di un
fatto come reato, mentre è normale che la legge sia mutata - ove
occorra - ed è noto che in base all'art. 2 del Codice penale, nessuno
può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato. E, così facendo, il legislatore non crea
artificiosamente una categoria di persone per fare ad essa un
trattamento preferenziale ed eccezionale.
Né più fondata appare all'Avvocatura la dedotta violazione
dell'art. 33 della Costituzione.
Si deve distinguere l'attività di insegnante per così dire non
ufficiale, alla quale cioè non consegue il rilascio di titoli di
studio legalmente validi, da quella di insegnante ufficiale. Solo per
quest'ultimo occorre l'abilitazione professionale, mentre per
l'insegnamento non ufficiale basta ed è sufficiente che esso sia
esercitato con il rispetto dei limiti stabiliti dalla Carta
costituzionale, quali il rispetto del buon costume, della salute e
della pubblica incolumità. Per il resto, l'insegnamento nel suo
contenuto è libero.
Ma questo non significa che l'esercizio dell'insegnamento
costituisca, per ciò solo, una "libera professione", specie quando,
come nella specie, esso insegnamento sia esercitato alle dipendenze
dello Stato: in questo caso, non trattandosi di una professione
libera, non è necessariamente prescritto il conseguimento della
abilitazione, ma basta che la idoneità dell'insegnante sia accertata
attraverso il superamento di un esame di concorso che può avere
pratica attuazione in uno dei modi in cui esami di quel tipo si
svolgono o, anche, attraverso assunzione diretta all'impiego, purché,
ovviamente, sia osservato l'ordinamento che stabilisce i requisiti che
occorrono per l'assunzione medesima. Ed è appunto questo il caso di
specie.
E sembra perfettamente legittimo che la valutazione di tale
idoneità tecnica dell'insegnante sia fatta dal legislatore ordinario o
anche dal potere esecutivo cui sia stata attribuita tale competenza,
come nel caso che ne occupa, anche perché non è vero che nella nostra
Costituzione sia stata recepita una nozione, a denominatore comune,
dell'esame di Stato, tale per cui non possa il legislatore, per il
futuro, procedere né ad attenuazione, né ad aggravamento del suo
contenuto senza incorrere in un vizio di costituzionalità.
Pertanto l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - Per quanto dal dispositivo risulti che la legge denunziata, ai
fini del giudizio di legittimità costituzionale, sia soltanto quella
del 27 dicembre 1963, n. 1878, dal contenuto dell'intera ordinanza
emerge che il Pretore ha sollevato l'incidente di costituzionalità
anche nei riguardi della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, la quale
autorizza il conferimento degli insegnamenti agli aspiranti non
abilitati, purché forniti di titolo di studio valido per l'ammissione
agli esami di abilitazione.
La comune causa di illegittimità delle due leggi nascerebbe dal
contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. L'insegnante
delle scuole medie, anche nell'esercizio delle sue funzioni nelle
scuole di Stato espletate in veste di pubblico impiegato, sarebbe
sempre "il più libero dei liberi professionisti"; egli, quindi, non
potrebbe mai prestare un'attività docente senza avere superato l'esame
di Stato. Le leggi che autorizzano una deroga a tale principio
sarebbero, pertanto, illegittime per violazione della richiamata norma
costituzionale.
La legge 27 dicembre 1963 sarebbe, poi, incostituzionale anche per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. A questa legge, dal
contenuto innovativo, sarebbe stato dato un carattere di
interpretazione autentica al fine di sottrarre ai rigori della legge
penale quanti - insegnanti abusivi, presidi, provveditori agli studi,
ed altre maggiori autorità scolastiche - hanno fin qui violato la
norma dell'art. 348 del Codice penale, in relazione a quella dell'art.
1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, dettando così "una norma di
jus singulare della specie dei beneficia personae".
2. - L'esame della questione relativa alla illegittimità della
legge 27 dicembre 1963 per violazione dell'art. 3 della Costituzione
deve precedere quello della questione concernente il contrasto della
stessa legge e della legge 30 dicembre 1960 con la richiamata norma
dell'art. 33. La precedenza è fondata sul fatto che la denunziata
violazione dell'art. 3, se fosse esistente, toglierebbe la base di
legittimità alla legge interpretativa, indipendentemente dalla
violazione dell'art. 33.
L'ordinanza comincia con il contestare il carattere interpretativo
della legge del 1963, asserendo che "l'evidentissimo significato
letterale, logico e sistematico delle due norme (artt. 4 e 6 della
legge 19 marzo 1955, n. 160) è stato sempre pacifico e incontroverso",
e rispetto a cui non ci sono stati dubbi "né in dottrina né tampoco
in giurisprudenza", nel senso che: 1) gli insegnamenti di cui all'art.
4 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono soltanto quelli non
conferibili e giammai quelli non conferiti; 2) l'art. 6 della stessa
legge del 1955 delega al Ministro l'emanazione di norme necessarie a
disciplinare la valutazione dei titoli di merito e di servizio al fine
della compilazione, da parte dei capi di istituto, delle graduatorie
degli aspiranti alla supplenza temporanea.
La nuova legge avrebbe non interpretato ma profondamente innovato,
sovvertendo principi fondamentali dell'ordinamento scolastico. Essa
sarebbe stata varata con veste interpretativa unicamente per conseguire
uno scopo illegittimo.
L'Avvocatura dello Stato, nelle sue deduzioni, oppone che le
affermazioni del Pretore sarebbero, oltre che apodittiche, non
rispondenti al vero. Quando nell'ordinanza si afferma che non sarebbero
mai esistiti dubbi né in dottrina né tampoco in giurisprudenza sul
significato della formula "insegnamenti non conferibili" di cui
all'art. 4 della legge n. 160 del 1955 non si indica da quali autori
sia costituita tale dottrina e per la giurisprudenza si ritiene
esclusivamente quella dello stesso Pretore in un precedente processo a
termine del quale (con sentenza gravata di appello) il Pretore medesimo
ha ritenuto un ex direttore generale del Ministero della pubblica
istruzione ed il Provveditore agli studi di Ascoli Piceno (oltre che
due Ministri sui quali non ha potuto esprimere giudizio decisivo)
responsabili, in concorso, del reato di esercizio abusivo della
professione di insegnante, per aver consentito ad uno studente
universitario di esercitare le mansioni di coordinatore di un posto
televisivo di ascolto, condannando di conseguenza tali persone.
L'Avvocatura prosegue affermando che non esiste giurisprudenza di altre
magistrature, se è vero che decine di migliaia di insegnanti, che
versano nelle stesse condizioni degli insegnanti che esplicano la loro
attività nella giurisdizione di detto Pretore, continuano
tranquillamente a svolgere le loro funzioni senza incorrere negli
interventi di tutti gli altri Pubblici Ministeri della Repubblica, che
si deve presumere sappiano esplicare e correttamente esplichino la loro
funzione.
L'Avvocatura, dopo avere richiamato le esigenze della realtà
scolastica che anticiperebbero la stessa materiale possibilità di
tempestivamente legiferare, rendendo necessario di attribuire al potere
esecutivo la competenza a provvedere, esclude che la legge
interpretativa avrebbe avuto il fine di sottrarre chicchessia ai rigori
della legge penale, in quanto il processo nel corso del quale il
Pretore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale non
era stato ancora iniziato quando quella legge fu proposta ed approvata.
Non si potrebbe, quindi, considerare lesiva della sfera del potere
giudiziario una legge interpretativa che non appaia mossa dall'intento
di interferire in giudizi in corso.
Ma - conclude su questo punto l'Avvocatura - anche se la legge del
1963 avesse carattere innovativo, essa non cesserebbe di essere
legittima, dal momento che al legislatore non può essere inibito di
abrogare una norma penale, ponendo in essere, a favore del reo, il
principio contenuto nell'art. 2 del Codice penale, il quale dispone che
nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato.
La Corte ritiene che queste, così contrastanti, considerazioni e
conclusioni contenute nell'ordinanza di rimessione e nelle deduzioni
dell'Avvocatura dello Stato e qui riportate in gran parte testualmente,
in quanto si riferiscono allo stato della dottrina e della
giurisprudenza sulle leggi anteriori a quella interpretativa, non
abbiano influenza sulla decisione del presente giudizio.
Anche se fosse vero che l'interpretazione delle norme precedenti
fosse stata pacifica nel senso indicato nell'ordinanza ed anche se,
quindi, la nuova legge, qualificata come interpretativa, fosse da
considerarsi come sostanzialmente innovativa, non sussisterebbe il
vizio di legittimità denunziato nell'ordinanza.
Se, disponendo per l'avvenire, la nuova legge avesse abrogato una
norma penale o una norma che, per usare una espressione del Pretore
(sull'esattezza della quale non giova pronunciarsi), era divenuta
penale solo per receptionem, la questione non sarebbe presumibilmente
sorta: non è, infatti, contestabile che il legislatore ordinario abbia
il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possano
derivare effetti nei riguardi dei procedimenti penali in corso od anche
già definiti. Queste norme potranno essere illegittime per altre
ragioni - per esempio, per gli effetti ingiustamente discriminatori che
possano derivarne -, ma non per il fatto che esse producano o possano
produrre, per la generalità, effetti sui procedimenti o sui giudicati
penali.
Nella specie, il vizio denunziato deriverebbe non dal fatto di
avere attribuito carattere interpretativo ad una legge innovativa, ma
dal fatto di avere dato, con questo espediente, efficacia retroattiva
ad una norma che arrecherebbe, per violazione del principio di
eguaglianza, illegittimo vantaggio a persone sottoposte o passibili di
essere sottoposte a procedimento penale.
La violazione non sussiste perché la norma retroattiva è fondata
sopra una base, che trascende di gran lunga la sfera degli interessi di
singole persone, siano poche, molte o moltissime. Dalla relazione dei
proponenti del progetto di legge e dalla discussione nei due rami del
Parlamento risulta come tra le preoccupazioni del legislatore sia stata
minima quella della responsabilità penale di un certo numero di
persone. Se mai questa preoccupazione ha fatto corpo con quelle, più
gravi e di carattere più generale, attinenti al funzionamento della
scuola, di fronte alla gravissima carenza di personale insegnante (che,
del resto, è notoria), la quale ha determinato, specialmente dopo
l'estensione del periodo di obbligo scolastico, una situazione così
drammatica da richiedere urgenti misure di emergenza.
Dai lavori preparatori della legge denunziata emerge pure che in
quella sede furono fatte recriminazioni, critiche, richieste di
provvedimenti più organici. Ma, quali che siano la consistenza e
l'esattezza di tali interventi, è certo che il legislatore non fu
spinto da motivi di carattere discriminatorio, ma si ispirò a ragioni
di ordine generale, la cui valutazione non è suscettibile di
apprezzamento nel presente giudizio in relazione alla questione
proposta, che concerne la violazione del principio di eguaglianza.
3. - Circa il contrasto con l'art. 33, quinto comma, della
Costituzione, che nascerebbe dalle due leggi sopra menzionate, giova
precisare che l'unica questione proposta con l'ordinanza, quale risulta
dall'ordinanza stessa anche in relazione alla motivata rilevanza
rispetto al giudizio a quo, è se sia legittimo ammettere
all'insegnamento nelle scuole statali persone che non siano abilitate
con l'esame di Stato previsto dalla citata norma costituzionale.
E, pertanto, devono restare fuori della presente causa altre
questioni delle quali l'ordinanza e, conseguentemente, le deduzioni
dell'Avvocatura dello Stato fanno cenno. Non si devono, quindi,
esaminare le osservazioni relative al possesso del titolo di
abilitazione conseguito con l'esame di Stato per accedere
all'insegnamento fuori delle scuole statali, né quelle relative ai
titoli di studio occorrenti per essere ammessi all'esame di Stato, né
quelle relative al contenuto degli esami di Stato, neppure quelle
relative ai titoli di studio da richiedersi per gli incarichi di
insegnamento nelle scuole di Stato da conferire a chi non sia munito
del titolo di abilitazione, né, infine, quelle concernenti i poteri
affidati al Ministro per la pubblica istruzione al fine di definire i
criteri di accertamento delle capacità degli aspiranti alle supplenze.
L'ordinanza parte da due presupposti esatti. Il primo è che
l'esame di Stato previsto dalla norma costituzionale invocata si
riferisce alle libere professioni; il secondo è che anche il
professore supplente temporaneo delle scuole statali è un pubblico
impiegato.
Ma l'ordinanza afferma che, nonostante che l'insegnante delle
scuole statali sia pubblico impiegato, egli deve sempre essere
considerato come libero professionista e pertanto non può accedere
all'insegnamento se non è munito del titolo di abilitazione conseguito
con l'esame di Stato.
Il ragionamento per giungere a questa conclusione si basa sulla
libertà di insegnamento: libero essendo l'insegnamento, libera deve
considerarsi la professione dell'insegnante. In altri termini, poiché
nella scuola dello Stato non si impartisce un insegnamento di dottrina
di Stato, ma si lascia all'insegnante piena libertà di insegnare
secondo la sua scienza e coscienza, il professore, pur avendo la veste
di impiegato statale, esercita una funzione libera per il cui
espletamento egli abbisogna di un titolo di abilitazione pari a quello
dei liberi professionisti.
Che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della
Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale, si
riferisca alle libere professioni è principio pacifico. I dissensi e
le incertezze possono nascere in relazione alla nozione di libera
professione in generale ed in rapporto a singole professioni, rispetto
alle quali si ammetta o si neghi la rispondenza a quella nozione.
Che il professore supplente, anche se temporaneo, sia da
considerare impiegato dello Stato, è fuori contestazione.
L'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle
funzioni di insegnante pone il supplente in un rapporto con lo Stato,
da cui discendono obblighi e diritti, caratteristici del pubblico
impiego. Il supplente è tenuto a fornire una prestazione continuativa,
con vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha diritto ad una
retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici
dipendenti.
Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una
professione debba considerarsi libera, la Corte ritiene che in nessun
modo il professore della scuola di Stato possa essere qualificato come
libero professionista.
Vero è che il professore è libero nella sua attività didattica,
pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza
dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali
non giova far cenno ai fini della presente controversia. Ma questa
libertà non altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo
Stato, perché è un modo di essere dell'attività che l'insegnante è
tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di
fedeltà, di collaborazione ed anche di subordinazione che sono propri
dei pubblici impiegati.
Da ciò deriva, altresì, che di fronte alla sua scuola lo Stato
non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a
qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito
della propria organizzazione.
La ragione essenziale per cui l'art. 33, quinto comma, della
Costituzione prescrive l'esame di Stato per l'esercizio delle libere
professioni è data dalla esigenza che un accertamento preventivo,
fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e della
collettività e dei committenti, che il professionista abbia i
requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto
esercizio professionale.
Nei riguardi dei pubblici dipendenti questo accertamento deve
essere fatto in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 97 della
Costituzione. Ed anche per l'assunzione dei supplenti scelte ponderate
sono disposte in base alla legge.
Nessuno contesta al legislatore la facoltà di aggiungere o
sostituire ad altri accertamenti di capacità un esame di Stato anche
per l'assunzione dei propri impiegati o di disciplinare cumulativamente
l'una cosa e l'altra. Ma non può dirsi che questo sia un dovere del
legislatore.
Per poterlo considerare tale, occorrerebbe accedere all'opinione
che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione avrebbe cristallizzato
il sistema che vigeva in materia al tempo dell'entrata in vigore della
Costituzione. Ma una opinione siffatta sarebbe priva di fondamento.
Quando sussistano dei dubbi, uno dei criteri per identificare se
una professione debba considerarsi libera ai fini dell'applicazione
dell'art. 33' quinto comma, è quello basato sulla tradizionale
disciplina che a detta professione davano le leggi precedenti alla
Costituzione. Ma ciò non significa, anzitutto, che codeste leggi
avrebbero acquistato un carattere tale da non essere modificabili
nemmeno nei dettagli, né significa che l'esame di Stato debba essere
mantenuto anche quando, come nel caso dei professori delle scuole
secondarie statali, il relativo obbligo sia stabilito dalle leggi per
opportunità attinenti all'organizzazione amministrativa pubblica e non
per il fatto che si tratti di esercizio di libera professione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19
marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze
annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli
artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in
materia di personale insegnante non di ruolo", in riferimento agli
artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte