Sentenza n. 77/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 176
e 188 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte
dirette), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 15 luglio 1965 dalla Commissione
distrettuale delle imposte dirette e indirette di Milano su due ricorsi
di Minoletti Giulio contro l'Ufficio delle imposte di Milano, iscritte
ai nn. 69 e 70 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;
2) ordinanza emessa il 13 aprile 1966 dalla Commissione
distrettuale delle imposte dirette e indirette di Crotone sul ricorso
di Sanguedolce Romolo contro l'Ufficio delle imposte di Crotone,
iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 17 agosto 1966;
3) ordinanza emessa il 14 luglio 1966 dalla Commissione
distrettuale delle imposte dirette e indirette di Acireale sul ricorso
di Licciardello Alfio contro l'Ufficio delle imposte di Acireale,
iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 12 novembre 1966;
4) ordinanze emesse il 5 maggio 1966 dalla Commissione distrettuale
delle imposte dirette e indirette di Milano sui ricorsi di Bedeschi
Giulio, Margstahler Franco e Dal Verme Carlo contro l'Ufficio delle
imposte di Milano, iscritte ai nn. 205, 206 e 207 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 299 del 26 novembre 1966;
5) ordinanza emessa il 21 giugno 1966 dalla Commissione
distrettuale delle imposte dirette e indirette di Asti sul ricorso di
Giazzi Corrado contro l'Ufficio delle imposte di Asti, iscritta al n.
213 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Minoletti Giulio, Bedeschi
Giulio, Margstahler Franco, Dal Verme Carlo e dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato, e gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 31 maggio 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Mario Casella, Carlo Dal Verme e Mario Pogliani,
per Minoletti, Bedeschi, Margstahler e Dal Verme, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione finanziaria dello Stato
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimenti aperti su ricorso del sig.
Minoletti, la Commissione distrettuale imposte dirette e indirette di
Milano, con due ordinanze del 15 luglio 1965, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 176 e 188 del D.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 (T.U. sulle imposte dirette), in riferimento agli artt.
53, 76 e 113 della Costituzione.
L'art. 176 del testo unico, poiché prevede l'iscrizione a ruolo,
per l'anno in corso, di redditi del secondo anno precedente o di quello
immediatamente precedente, violerebbe il principio della capacità
contributiva (art. 53 della Costituzione): questa, infatti, quale
parametro di tassazione del cittadino, si riferisce a redditi reali,
non a redditi ipotetici (cioè a redditi di due anni prima presunti
eguali per l'anno in corso). Inoltre quell'articolo, contenuto in una
legge delegata, si scosterebbe dalla legislazione preesistente, e
perciò sconfinerebbe dai limiti posti al Governo nella legge di
delegazione (5 gennaio 1956, n. 1).
Quanto all'art. 188 (la seconda delle due disposizioni impugnate),
esso, compromettendo la facoltà di ricorrere contro l'iscrizione
provvisoria nei ruoli, sottrarrebbe al contribuente una parte della
tutela garantita dall'art. 113 della Costituzione.
L'art. 176 è stato inoltre denunciato dalla Commissione
distrettuale di Crotone con ordinanza 16 aprile 1966 su ricorso
Sanguedolce; dalla Commissione distrettuale di Acireale con ordinanza
14 luglio 1966 su ricorso Licciardello; dalla Commissione distrettuale
di Milano con ordinanza 5 maggio 1966 su ricorsi Bedeschi, Margstahler,
Dal Verme, anche in riferimento agli artt. 70, 71 e 81 della
Costituzione; nonché dalla Commissione distrettuale di Asti con
ordinanza 21 giugno 1966 su ricorso di Giazzi, anche in riferimento
all'art. 3 della Costituzione: la norma, colpendo redditi supposti,
"mette in forse la parità dei cittadini", secondo la quale, invece, "a
redditi eguali debbono corrispondere eguali imposizioni".
Le ordinanze sono state ritualmente notificate e pubblicate.
2. - La difesa del Minoletti, con atto depositato il 1 giugno 1966,
insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle due
disposizioni.
Infatti, proprio per la Corte costituzionale (sentenza n. 50 del
1965), capacità contributiva non è altro che idoneità soggettiva
all'obbligo tributario rivelata dal suo presupposto, cioè dal reddito
al quale la prestazione sia effettivamente collegata: l'art. 176 del
T.U. invece consente di iscrivere nei ruoli un reddito futuro, cioè
non ancora prodotto, desunto arbitrariamente dal reddito maturato in un
altro periodo di imposta (quello del "secondo anno solare precedente"):
il principio della capacità contributiva esigerebbe, al contrario, la
commisurazione del tributo ad un reddito che sia stato realmente
prodotto. A chi dicesse che la norma s'appoggia su "una capacità
contributiva presunta", la difesa del contribuente replicherebbe che
nei rapporti umani non si può dedurre un evento (reddito) futuro da un
fatto (reddito) passato; per chi poi ricordasse che si tratta di
iscrizione provvisoria, dettata da necessità e suscettibile di
successiva correzione, la risposta sarebbe che la capacità
contributiva è quella che è in concreto, senza che si possa
distinguere tra effetti provvisori ed effetti definitivi
dell'imposizione; la violazione dell'art. 53 della Costituzione, norma
precettiva, apparirebbe dunque evidente.
L'art. 176, inoltre, avrebbe introdotto con carattere di stabilità
un principio ignoto alla legislazione precedente, quello della
imposizione ante rem: cosa che il Governo non poteva fare mantenendosi
nei limiti della potestà (delegata) di semplificazione tributaria e di
razionale organizzazione dei servizi. Il sistema, secondo la difesa
della parte privata, è assolutamente nuovo, rivoluzionario, ignoto
perfino agli artt. 3, 19 e 20 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che
pure riguardano iscrizioni provvisorie; non apporta razionalità
nell'organizzazione dei servizi poiché anzi ne appesantisce le
funzioni; infine "non semplifica l'applicazione dei tributi" poiché
istituisce, accanto alla iscrizione definitiva, un nuovo tipo ordinario
di iscrizione, quella provvisoria.
Questi argomenti sono ripresi con atti depositati il 15 dicembre
1966, dalla difesa dei sigg. Bedeschi, Margstahler e Dal Verme; secondo
la quale, inoltre, la norma denunciata contrasterebbe coi principi che
presiedono allo stesso T.U., di cui fa parte (eguaglianza dei
contribuenti, determinazione dell'imponibile a consuntivo: artt. 2, 3,
4, 173), dimodoché l'una e gli altri non potrebbero coesistere:
violato sarebbe pertanto anche l'art. 23 della Costituzione; d'altronde
prima che si correggano le cifre dell'iscrizione provvisoria prevista
dall'art. 176 potrebbero passare tanti anni da renderla praticamente
definitiva; senza contare che essa dà luogo a sperequazioni fra
cittadino e cittadino trattando allo stesso modo il reddito prodotto e
il reddito supposto.
L'art. 176 violerebbe l'art. 81 della Costituzione: mentre questo
esige l'equilibrio fra le entrate e le spese, quello invece lo rende
fittizio ed effimero poiché registra entrate ipotetiche; e il deficit,
che ne risulta, viene poi artificiosamente colmato con accertamenti
ipertrofici e illogici.
Infine le due norme denunciate colpirebbero anche l'art. 113 della
Costituzione; infatti l'art. 188, primo comma, lett. c, dà il rimedio
giurisdizionale contro le iscrizioni definitive ma non contro quelle
provvisorie; sotto le quali non c'è niente, poiché il reddito non
s'è ancora prodotto, e contro il niente non è possibile ricorso.
Prodottosi il reddito, il contribuente potrà reclamare, ma intanto ha
già pagato: si genera dunque, conclude la parte privata, una
situazione analoga a quella del solve et repete, che urta con gli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione.
3 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a
mezzo dell'Avvocatura dello Stato, in causa Minoletti con atti
depositati il 31 marzo 1966 e nella causa Sanguedolce con atti
depositati il 6 luglio, mentre l'Amministrazione finanziaria si è
costituita, in causa Giazzi, il 13 ottobre 1966.
In questi scritti si nega che la norma denunciata violi gli artt.
53 e 3 della Costituzione: essa prevede soltanto un'iscrizione
provvisoria subordinata all'accertamento definitivo, applicabile a
tutti i cittadini, giustificata dall'interesse pubblico alla preventiva
riscossione della imposta, fondata su quel principio della periodicità
tributaria per cui l'obbligazione si rinnova ogni anno sino a che non
intervenga un fatto estintivo. Del resto la capacità contributiva,
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 45
del 1965 e n. 50 del 1965), deve porsi in relazione non con la concreta
capacità di ogni contribuente, ma col presupposto al quale è
collegata la prestazione tributaria: presupposto che può consistere
anche in un reddito presunto.
Quanto all'"eccesso di delega", il sistema dell'iscrizione
provvisoria vigeva per i soggetti tassabili in base al bilancio fin dal
1936 (art. 12 della legge 8 giugno 1936, n. 1231) ed era stato esteso a
tutti i contribuenti con gli artt. 3, 10, 20 e 46 della legge 11
gennaio 1951, n. 25; aveva ed ha lo scopo di avvicinare il più
possibile, per ogni periodo d'imposta, i due momenti della produzione
del reddito e della riscossione del tributo; non rappresenterebbe
pertanto una novità.
L'Avvocatura dello Stato conclude che l'art. 188 del T.U.
disciplina, sì, la materia dei ricorsi contro le iscrizioni a ruolo,
ma non limita la tutela del contribuente che assuma l'inesistenza
totale o parziale del reddito e della relativa obbligazione.
4. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato il 18 maggio 1967 una
memoria nella quale ricorda che, ai fini dell'iscrizione provvisoria,
non si tiene conto di componenti eccezionali del reddito del penultimo
anno precedente; che l'iscrizione provvisoria è fatta nella base d'un
imponibile effettivo dichiarato dal debitore d'imposta, sia pure il
penultimo anno; che la Corte costituzionale ha già sancito la
legittimità delle iscrizioni provvisorie (sentenza n. 30 del 1961);
che, quanto all'art. 188 del T.U., esso contiene una tutela adeguata
del contribuente, anche se soggetta a condizioni ed a termini.
5. - Nella discussione orale si sono riaffermate e sviluppate le
opposte tesi. Considerato in diritto :
1. - Le cause, avendo ad oggetto le stesse questioni di
legittimità costituzionale, vengono decise con unico giudizio.
2. - È stato denunciato innanzi tutto l'art. 176 del D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645 (T.U. sulle imposte dirette), secondo cui nel
ruolo relativo ad ogni periodo d'imposta si iscrive a titolo
provvisorio il tributo corrispondente all'imponibile del penultimo o
dell'ultimo anno precedente. La disposizione, poiché consente
l'iscrizione d'un imponibile che non è quello dell'anno a cui si
riferisce il tributo, violerebbe gli artt. 3, 53, 70, 71, 76, 81 della
Costituzione.
La questione è infondata.
Il sistema vigente di tassazione è quello così ddetto a
consuntivo. Rispetto ad ogni periodo (anno solare o, per gli enti
tassabili in base a bilancio, esercizio sociale), l'imposta è dovuta
per il reddito che si produce quell'anno, e durante quell'anno dovrà
essere pagata. Ne deriva che il tributo viene iscritto sui ruoli prima
del tempo a cui si riferisce, vale a dire in un'epoca nella quale la
misura precisa del reddito, non ancora maturata, è inconoscibile e si
può soltanto presumere.
Il sistema, che riposa in gran parte su norme non impugnate (artt.
da 3 a 5 del T.U.), è indubbiamente discutibile, ma non è irrazionale
sia in generale, sia in particolare, rispetto alla presunzione su cui
l'iscrizione si fonda: in generale, poiché la iscrizione provvisoria
per il reddito dell'anno successivo evita di regola la formazione di
ruoli suppletivi (resi necessari molto spesso dal sistema previgente);
in particolare, poiché, se si guarda al quod plerumque accidit, non è
arbitrario ritenere in via del tutto provvisoria che il reddito
denunciato dal contribuente per un periodo d'imposta si produca, almeno
nella stessa misura, anche nei due periodi successivi: permanendo la
fonte produttiva, non sembra irragionevole prevedere la formazione d'un
imponibile per lo meno eguale nell'anno o nei due anni seguenti.
Perciò non si può negare che l'obbligazione tributaria sia collegata
a quello che è il suo presupposto.
La Corte non si nasconde che la rigida applicazione del sistema
potrebbe portare talvolta a conseguenze ingiuste; ma anche in questi
casi il pericolo è sensibilmente ridotto innanzi tutto dalla
possibilità di evitare l'iscrizione provvisoria se vi sia stata
cessazione della fonte di reddito; in secondo luogo dal fatto che,
nell'applicazione pratica, l'iscrizione viene contenuta in limiti
ragionevoli se nel penultimo anno precedente alla formazione del
reddito abbiano "concorso componenti di carattere eccezionale" o se,
nell'anno dell'iscrizione, siano intervenuti mutamenti radicali nella
situazione economica del debitore d'imposta: applicazione pratica che
sembra trovare conforto nel sistema della legge.
A ogni modo, se l'imponibile dovesse risultare inferiore a quello
registrato provvisoriamente, il debitore d'imposta potrà ottenere il
rimborso in sede di conguaglio: e questo è il motivo per cui solo in
certi casi il diritto di ricorrere è riconosciuto da quella norma
(art. 188, lett. c, del T.U.), che, valendo anche per le iscrizioni
provvisorie, lungi dal violare l'art. 113 della Costituzione, come
pretendono invece alcune ordinanze di rinvio, è applicazione del
principio che lo ispira. In ultima istanza il contribuente paga
l'imposta sul reddito accertato, cioè in ragione della sua capacità
contributiva. Perciò l'art. 53 della Costituzione non riceve offesa
dalla legge.
3. - Ma neanche l'art. 3 apparisce violato: il fatto che per legge
un reddito presunto sia tassato (provvisoriamente) come un reddito
reale non dà luogo a problemi di eguaglianza, per lo stesso motivo per
cui non risulta leso l'art. 53 della Costituzione.
Una delle parti ha sostenuto che con le iscrizioni provvisorie si
registrano entrate ipotetiche e che ciò renderebbe fittizio
quell'equilibrio fra le entrate e le spese su cui deve poggiare il
bilancio dello Stato (art. 81 della Costituzione); ma può rispondersi
che il bilancio, ovviamente, è formato su previsioni, non su certezze,
e che, come s'è detto, previsioni ragionevoli sono quelle fondate sui
redditi dell'anno o degli anni precedenti.
Inoltre, poiché è legge anche la così detta legge delegata, gli
artt. 70 e 71 della Costituzione, come l'art. 23 richiamato in corso
di causa, sono stati male addotti.
4. - Infine pare alla Corte che il Governo si sia tenuto nei limiti
della potestà attribuitagli dalla legge di delegazione.
Prima dell'emanazione del T.U., per gli enti tassabili in base al
bilancio (redditi di cat. A, B) e, a discrezione degli uffici, per i
percettori di redditi di cat. C/2 vigeva il sistema dell'iscrizione
provvisoria sulla base dell'imponibile dell'anno precedente (art. 12
della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e art. 1 R.D.L. 3 dicembre 1934, n.
1979); per gli altri contribuenti, invece, si provvedeva con iscrizioni
definitive: l'imposta era dovuta per l'esercizio finanziario (1 luglio
- 30 giugno) e commisurata sui redditi dell'anno solare precedente
(art. 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 25).
Il Governo non ha ritenuto di mantenere i due tipi d'esazione, dato
che gli si chiedevano coordinamento e semplificazione (art. 63 della
legge 5 gennaio 1956, n. 1), ed ha esteso a tutti i soggetti il
sistema vigente per gli enti tassabili in base al bilancio: facendo
questa scelta invece di quella opposta ha esercitato un potere che la
legge genericamente gli aveva conferito.
In verità la norma impugnata contiene anche un'altra innovazione:
per i soggetti non tassabili sul bilancio l'iscrizione provvisoria è
fatta sul reddito del penultimo anno precedente, mentre, in passato, si
fondava, là dov'era in vigore, sull'imponibile dell'ultimo anno
precedente; ma l'innovazione è stata necessaria poiché, essendosi
portato ad anno solare il periodo d'imposta, normalmente gli uffici,
allorché formano i ruoli, non sono ancora in possesso delle
dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 176 e 188 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle
leggi sulle imposte dirette) proposta, in relazione all'art. 63 della
legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento agli artt. 3, 53, 70, 71,
76, 81 e 113 della Costituzione, con le ordinanze 15 luglio 1965 e 5
maggio 1966 della Commissione distrettuale di Milano, 16 aprile 1966
della Commissione distrettuale di Crotone, 21 giugno 1966 della
Commissione distrettuale di Asti e 14 luglio 1966 della Commissione
distrettuale di Acireale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte