Sentenza n. 77/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2450,
terzo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 luglio 1966 dal presidente del Tribunale
di Milano nel procedimento civile vertente tra Piazza Emilia e Di Sarro
Crespi Maria ed altri, iscritta al n. 245 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28
gennaio 1967;
2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1967 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Sirtori Margherita ed Angelo contro
Masuelli Luigi e D'Addario Luigi, iscritta al n. 112 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 dell'8 luglio 1967.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Di Sarro Crespi Maria ed altri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Mario Boneschi e Vincenzo Mazzei, per Di Sarro
Crespi ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di due procedimenti civili (Piazza contro Di Sarro
Crespi e altri, Sirtori contro Masuelli e D'Addario) il presidente del
Tribunale di Milano e rispettivamente il Tribunale di Milano emanavano
il 14 luglio 1966 e il 13 gennaio 1967 due ordinanze di analogo
contenuto: in esse si denuncia, per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, l'art. 2450, terzo comma, del Codice civile, che
attribuisce al presidente del Tribunale il potere di nominare i
liquidatori delle società che si trovino in particolari condizioni.
La norma sarebbe sospetta perché tale nomina, sia o non sia atto
di volontaria giurisdizione, può non essere preceduta da
contraddittorio e non è suscettibile di reclamo al collegio ex art.
739 del Codice di procedura civile; essa, con la sua efficacia
immediata, può cagionare, alla società e ai soci, danni
irrimediabili, ai quali spesso non riesce a porre rimedio neanche
l'eventuale successivo giudizio di cognizione o tanto meno la società
nei casi in cui alla nomina dei liquidatori si sia giunti per pretesa
impossibilità di funzionamento o inattività dell'assemblea. Se poi la
nomina, come sembra preferibile, dovesse considerarsi un provvedimento
cautelare, questo, secondo il Tribunale di Milano, mancherebbe del
necessario giudizio di convalida. Insomma, ammesso che alla nomina dei
liquidatori possa procedersi anche quando non sia pacifico l'avvenuto
scioglimento del rapporto sociale, la norma impugnata non garantirebbe
il diritto di difesa della società e dei soci né durante tale nomina
né dopo.
2. - Nella prima causa si sono costituiti i signori Di Sarro Crespi
e altri con atto depositato l'11 agosto 1966. In esso si avverte come
la nomina dei liquidatori, nel caso di cui all'art. 2448, n. 3,
presupponga l'avvenuta realizzazione della causa di scioglimento
(impossibilità di funzionamento o inattività dell'assemblea), della
cui sussistenza giudica quindi, prima di passare alla nomina, il
presidente del Tribunale senza che vi sia possibilità di reclamo.
Perciò, anche se si trattasse d'un procedimento di volontaria
giurisdizione (e contro l'opinione dominante può dubitarsene), esso
non sarebbe collegato col giudizio che può instaurarsi sull'esistenza
di quella causa e nel quale chi agisce si trova ad essere indubbiamente
sacrificato; questi infatti ha l'onere della prova e deve rimuovere una
situazione già in atto esercitando un'azione, che, per giunta, si
ritiene diretta, non ad accertare l'avvenuto scioglimento della
società, ma ad impugnare l'atto di nomina dei liquidatori.
Ne deriverebbero: compressione del diritto di difesa, che si svolge
solo dopo un accertamento avvenuto ad opera del presidente del
Tribunale spesso senza la conoscenza e il contraddittorio degli
interessati, indispensabile in qualunque giudizio, e senza la
necessaria motivazione;
la difficoltà, data l'azione che può essere stata svolta dai
liquidatori, di riattivare il rapporto sociale, per ipotesi mai
sciolto; in conclusione, garanzie processuali sacrificate alla
speditezza d'un giudizio che invece proprio per la sua sommarietà e
delicatezza richiederebbe la collaborazione di tutti (società, soci e
terzi).
La norma infine contrasterebbe col principio d'eguaglianza (art. 3
della Costituzione), poiché permette che si accerti lo scioglimento
della società con una procedura diversa da quella relativa alla
risoluzione d'altri rapporti, e sottrarrebbe la decisione al giudice
naturale (art. 25 della Costituzione).
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nella
prima causa, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 15 dicembre 1966, nel quale si nega l'incostituzionalità
della norma quand'anche la si interpreti come, in via ipotetica,
propone l'ordinanza di rinvio. La nomina presidenziale dei liquidatori,
per la dottrina, è sempre, nonostante una sentenza parzialmente
contraria della Cassazione, un atto di volontaria giurisdizione
attinente alla gestione della società; come tale esso non condiziona
né pregiudica l'eventuale giudizio contenzioso promosso da chi neghi
il presupposto della nomina, cioè l'avvenuto scioglimento della
società; perciò, sulla scorta di alcune sentenze della Corte
costituzionale (n. 11 e n. 70 del 1965), l'Avvocatura dello Stato
sostiene che l'assenza del contraddittorio, inerente alla tipica
struttura del procedimento (come in quello monitorio o per decreto
penale), non violi il diritto di difesa: diritto che invece può
realizzarsi secondo le norme ordinarie nel predetto giudizio
contenzioso, eventualmente promosso da un interessato ed autonomo
rispetto all'atto di nomina dei liquidatori.
4. - Le parti private hanno arricchito le loro argomentazioni in
una lunga memoria depositata il 28 maggio 1968 e nella discussione
orale; ad esse, nel corso di quest'ultima, ha replicato la difesa del
Presidente del Consiglio. Considerato in diritto :
1. - È stato denunciato l'art. 2450, terzo comma, del Codice
civile perché attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di
nominare i liquidatori anche quando si contesti l'avvenuto scioglimento
della società per impossibilità di funzionamento o per inattività
dell'assemblea: dato che il provvedimento può non essere preceduto da
contraddittorio, non è motivato e non è reclamabile al collegio ex
art. 739 del Codice di procedura civile, la norma violerebbe il
diritto di difesa dei soci e della società.
La questione è infondata.
Quale che sia la natura del procedimento è certo che esso non ha
effetti decisori rispetto allo scioglimento della società: il
Presidente, dopo un'indagine sommaria analoga a quella che precede le
misure cautelari, può nominare i liquidatori sul presupposto che la
società si sia sciolta per impossibilità di funzionamento o per
inattività dell'assemblea; ma, senza dubbio, non accerta né
l'avvenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto: tanto
è vero che sulla questione uno qualunque degli interessati (presente o
non presente) potrà promuovere un giudizio ordinario e, provata
l'insussistenza delle cause di scioglimento, ottenere la rimozione
degli effetti del decreto presidenziale.
In realtà, diversamente dal provvedimento previsto nell'art. 274,
secondo comma, del Codice civile (sentenza del 1965 n. 70), quel
decreto non preclude né compromette l'esercizio dell'azione in sede
contenziosa. Le parti private, sull'eco dell'ordinanza di rinvio,
lamentano la non reclamabilità del decreto; ma non tengono conto di
ciò, che, se esso fosse reclamabile sul punto dello scioglimento, il
reclamo dovrebbe essere proposto entro termine breve e darebbe luogo a
pronunzia in camera di consiglio (art. 739 Cod. proc. civ.): sotto
questo aspetto invece il sistema vigente offre ai dissenzienti una
tutela maggiore poiché permette loro di esercitare l'azione ordinaria
senza termini di decadenza e di difendersi con la garanzia d'un più
aperto contraddittorio.
Per concludere, poiché il giudizio sullo scioglimento della
società si svolge in un secondo tempo dinanzi al giudice competente,
il fatto che in precedenza possa essere mancato il contraddittorio non
colpisce l'art. 24 della Costituzione.
2. - Una delle ordinanze e le parti private accennano al pericolo
derivante dall'immediata esecuzione del decreto di nomina del
liquidatore: tra l'altro questi, nel legittimo esercizio del suo
potere, potrebbe anche disperdere i beni sociali compromettendo in
qualche modo la futura ripresa dell'attività imprenditrice alla quale
frattanto apra la via la pronuncia favorevole del giudice
dell'accertamento.
Questa situazione, ovviamente, può prodursi solo se non si accolga
l'indirizzo, seguito anche da talune Corti, secondo cui l'esercizio
dell'azione nelle vie ordinarie sospende il procedimento dinanzi al
Presidente.
Tuttavia, anche esclusa la sospensione, a parte che il sorgere
della lite induce il liquidatore ad estrema prudenza nello svolgimento
della sua attività, il pericolo è di quelli a cui è dato porre
rimedio. Infatti chi contesta in sede contenziosa l'avvenuto
scioglimento della società può chiedere "i provvedimenti d'urgenza...
piu idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito" posto
che, nel caso ipotizzato, vi sia minaccia d'"un pregiudizio imminente e
irreparabile" (art. 700 del Cod. proc. civile).
Del resto non si può tacere da un canto che, perfino se il decreto
di nomina fosse reclamabile, il reclamo non ne sospenderebbe sempre
l'efficacia (v. art. 741, secondo comma, Cod. proc. civ.); dall'altro,
che, comunque, la pronuncia favorevole in sede contenziosa obbliga al
risarcimento dei danni, derivati dalla liquidazione, chi aveva chiesto
tale nomina. La situazione è ben diversa da quella del presunto
infermo di mente che un decreto camerale abbia privato della libertà
col pericolo di cagionargli un danno, per la natura del diritto
colpito, assolutamente irreparabile (sentenza n. 74 di pari data).
3. - Si è sostenuto in corso di causa che il decreto presidenziale
non offra garanzie proprio perché viene preso in assenza della
società e all'insaputa dei soci.
Se con questo si intende ripetere che manca il contraddittono, a
ciò s'è data risposta più sopra. Se invece si vuol denunciare la
segretezza del procedimento che non assicura né alla società né ai
soci la conoscenza di quanto vi "si sta preparando" e la possibilità
di difesa tempestiva nelle vie ordinarie, si cade in un equivoco.
Infatti è da dire innanzi tutto che non si emana il decreto di nomina
senza aver informato almeno il rappresentante legale della società; ma
specialmente si può osservare come sia inverosimile l'ipotesi che gli
amministratori sociali rimangano all'oscuro del provvedimento o della
sua esecuzione.
Quanto ai soci, basti rilevare che, neanche se il procedimento di
nomina si svolgesse col rito normale, dovrebbero essere citati o
informati. Perciò gli uni e gli altri, se non promuovono in tempo il
giudizio di cognizione, potranno rimproverare soltanto se stessi.
4. - L'art. 2450 Codice civile è stato denunciato anche per
violazione del principio d'eguaglianza (art. 3 della Costituzione): non
sì giustificherebbe come, se presupposto della liquidazione è
l'inefficienza dell'assemblea, sia il Presidente a provvedere, mentre
negli altri casi di scioglimento della società si procede colle forme
ordinarie.
Anche questa denuncia è infondata. Il legislatore è partito dalla
considerazione che l'inefficienza dell'assemblea, cioè
l'impossibilità di funzionamento o l'inattività, sia facilmente
constatabile e produca una situazione così critica da richiedere
l'intervento immediato dei liquidatori. L'opportunità della norma e
stata discussa e può essere discutibile ma con un giudizio che questa
Corte non potrebbe emettere senza colpire la discrezionalità del
legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata in riferimento agli
artt. 24 e 3 della Costituzione con le ordinanze del 4 luglio 1966 e 13
gennaio 1967 del Presidente del Tribunale e del Tribunale di Milano,
sulla legittimità costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del
Codice civile (nomina dei liquidatori di società con decreto del
Presidente del Tribunale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte