Sentenza n. 77/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1970 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
sarda 5 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969, recante
"Posizione e trattamento dei dipendenti della regione sarda eletti a
cariche presso enti autonomi territoriali", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 novembre 1969,
depositato in cancelleria il 1 dicembre successivo ed iscritto al n. 14
del registro ricorsi 1969.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della regione autonoma
della Sardegna;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Pietro Gasparri, per la regione sarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 22 novembre 1969 e depositato il 1
dicembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, ha promosso questione
di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 51 della
Costituzione e dell'art. 3, lett. a, dello statuto speciale, legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nei confronti della legge
regionale sarda 5 dicembre 1968, riapprovata in data 6 novembre 1969,
recante norme sulla posizione ed il trattamento economico dei
dipendenti di quella regione, eletti a determinate cariche presso enti
autonomi locali.
Disponendo il collocamento in aspettativa di ufficio - anziché a
richiesta come prevede la legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 -
dei dipendenti anzidetti, la legge regionale determinerebbe
incostituzionalmente una sorta di incompatibilità che non trova
riscontro nella legislazione statale, violando così l'art. 51 della
Costituzione.
Sotto altro aspetto la stessa legge, ampliando rispetto alla legge
statale già ricordata il concorso degli enti locali per quanto
riguarda gli oneri inerenti alla corresponsione del trattamento di
aspettativa spettante ai dipendenti regionali, violerebbe anche l'art.
3, lett. a, dello statuto, in quanto verrebbe ad incidere in materia
non rientrante nei compiti istituzionali della regione.
2. - Si è costituita in giudizio, con atto depositato il 12
dicembre 1969, la regione autonoma della Sardegna, sostenendo che
l'art. 51 della Costituzione non contiene una riserva di legge
statale, che il legislatore regionale avrebbe operato nell'ambito della
sua competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici" e di
"stato giuridico ed economico" dei propri dipendenti, che il
collocamento in aspettativa costituirebbe una facilitazione e non un
ostacolo per quei dipendenti che siano eletti a cariche pubbliche, che
l'onere a carico dell'ente, presso cui la carica elettiva è assunta,
di integrare il trattamento economico per coloro che per effetto della
elezione vengano a subire una minorazione retributiva costituirebbe
espressione di un principio dell'ordinamento, rispetto al quale la
normativa impugnata avrebbe valore ricognitivo e non costitutivo.
Sulla base di questi argomenti la difesa della regione chiede
pertanto la reiezione del ricorso.
Nella pubblica udienza la difesa delle parti ha insistito nelle
argomentazioni e conclusioni rispettivamente dedotte. Considerato in diritto :
1. - Come accennato in narrativa, la legge impugnata ha per oggetto
la posizione ed il trattamento economico dei dipendenti regionali
eletti a cariche presso determinati enti locali e ricalca
sostanzialmente lo schema della corrispondente legge statale del 12
dicembre 1966, n. 1078, differenziandosene però sotto un duplice
aspetto. In primo luogo, stabilendo che detti dipendenti siano
collocati in aspettativa d'ufficio, anziché dietro loro richiesta; in
secondo luogo, ampliando l'ambito degli enti, l'assunzione ad uffici
elettivi dei quali è presa in considerazione ai fini del collocamento
in aspettativa. Rientrano, infatti, nelle previsioni della legge
statale, oltre all'ufficio di consigliere regionale, quelli di
presidente di giunte provinciali e di assessore di giunte di provincie
con più di 700.000 abitanti; di sindaco di capoluogo di provincie
ovvero di comuni con più di 50.000 abitanti; di assessore di comuni
con più di 100.000 abitanti; di presidente di enti e di aziende di
enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti. Rientrano
invece nelle più larghe previsioni della legge regionale gli uffici di
presidente e assessore provinciale, senza distinzioni; di sindaco, o di
assessore di comuni con più di 15.000 abitanti; di presidente di enti
e aziende comunali, provinciali e consortili, senza riguardo al numero
dei rispettivi dipendenti. La legge regionale rinvia poi alla normativa
della legge n. 1078 del 1966 per quanto concerne il trattamento
economico di aspettativa, ponendo a carico dell'ente presso cui i
dipendenti regionali siano stati eletti l'onere della retribuzione ad
essi spettante nell'amministrazione di appartenenza, ovvero, quando sia
prevista una indennità di carica, la differenza tra i quattro decimi
di questa ultima e la retribuzione anzidetta.
Su questi due punti si accentrano le censure del ricorso,
deducendosi - quanto al primo - che la legge de qua avrebbe creato una
incompatibilità senza riscontro nella legislazione statale, con
violazione dell'art. 51 della Costituzione, che vuole garantito a tutti
i cittadini l'accesso alle cariche pubbliche elettive in condizioni di
eguaglianza; deducendosi altresì - quanto al secondo punto - che la
legge regionale, imponendo il concorso finanziario di enti locali che
non vi sarebbero altrimenti tenuti, violerebbe l'art. 3, lett. a, dello
statuto, incidendo su materia sottratta alla competenza legislativa
della regione.
2. - La Corte osserva anzitutto che nel potere della regione di
dettare norme in tema di "ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del
personale" (art. 3, lett. a, dello statuto) rientra certamente quello
di regolare nel modo più adeguato all'interesse del buon andamento
dell'amministrazione regionale (articolo 97 della Costituzione) la
posizione dei propri dipendenti che siano stati eletti a pubblici
uffici di enti locali. È vero quanto rilevato dalla Avvocatura dello
Stato, che, cioè, disponendo nei confronti dei dipendenti che si
trovino nelle condizioni indicate l'obbligatorietà del collocamento in
aspettativa, la legge regionale viene a configurare una
incompatibilità (meramente funzionale, è da soggiungere), che non è
invece prevista per situazioni analoghe dalla legge statale; ma ciò
non offre motivo di censura, dal momento che le incompatibilità sono
cosa diversa dalla ineleggibilità e sono per loro natura
caratterizzate dal duplice riferimento alle due funzioni, il cui
simultaneo esercizio si reputi, non irragionevolmente, lesivo dei
pubblici interessi a ciascuna connessi. Incompatibilità possono
perciò essere stabilite dal punto di vista dell'uno o dell'altro
ufficio, dell'una o dell'altra funzione od attività, purché -
beninteso - da chi ne abbia rispettivamente il potere. E questa Corte
ha già avuto Occasione di affermare che, in linea di principio,
nell'attribuzione di potestà legislativa sull'ordinamento di un ente
è da ritenere sia compresa la competenza a dettare norme in tema di
incompatibilità (sentenza n. 60 del 1966): ora, tale è appunto il
caso della competenza spettante alla regione della Sardegna ex art. 3,
lett. a, dello statuto.
Certo, come pure è stato messo in rilievo nella ricordata
sentenza, anche la disciplina delle incompatibilità, per i suoi
possibili riflessi sul concreto esercizio del diritto elettorale
passivo, deve conformarsi ai principi enunciati nell'art. 51 della
Costituzione: tra i quali viene in primo luogo in considerazione nella
specie, trattandosi di incompatibilità funzionale con l'esplicazione
attiva delle mansioni di servizio dei dipendenti regionali, il
principio dell'ultimo comma, cui la legge in questione risulta
perfettamente aderente. Essa, infatti, mentre assicura ai propri
dipendenti chiamati a pubbliche funzioni la conservazione del posto e
la integrità delle posizioni economiche e di carriera, consente loro
la pratica possibilità di dedicarsi interamente ai compiti inerenti
agli uffici cui sono eletti, senza interferenze di sorta con
l'osservanza dei doveri ad essi derivanti dal rapporto di servizio con
l'amministrazione regionale.
3. - Quel che invece la regione non può fare è di porre, in tutto
o in parte, a carico degli enti locali presso i quali i suoi dipendenti
siano stati eletti a ricoprire determinati uffici l'onere finanziario
del trattamento economico a quelli attribuito, fuori delle ipotesi
contemplate dalla legislazione statale. Deve, infatti, considerarsi
pacifico che tra gli "enti amministrativi della Regione", cui allude lo
statuto nella lettera a dell'art. 3, non sono inclusi gli enti ai quali
ha riferimento la legge impugnata (provincie, comuni ed aziende
rispettive): come risulta confermato a contrario dalla espressa
previsione, in altre disposizioni dello statuto e nello stesso art. 3,
sotto la lett. b, dei soli poteri specificamente attribuiti alla
regione nei confronti di comuni e provincie.
Non avendo la regione il potere di prescrivere obblighi di spesa
agli enti locali autonomi, essa non può estendere obblighi di tal
genere ad enti locali diversi da quelli che vi sono tenuti a norma
delle leggi statali, né può modificare, per questi ultimi, la
fattispecie costitutiva dell'obbligo, col trasformare da facoltativo in
necessario il collocamento in aspettativa.
Deve, perciò, ritenersi fondato il secondo motivo di censura
dedotto nel ricorso e dichiararsi in conseguenza la illegittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale
impugnata, limitatamente alla parte in cui - rinviando all'art. 3 della
legge statale n. 1078 del 1966 - obbliga gli enti elencati nel primo
comma, presso i quali i dipendenti regionali ricoprano le cariche
elettive ivi anch'esse indicate, a concorrere all'onere derivante dal
trattamento economico complessivamente attribuito ai dipendenti
medesimi a norma del medesimo art. 3, comma primo n. 2, e comma terzo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della regione
della Sardegna approvata il 5 dicembre 1968, e riapprovata il 6
novembre 1969, nella parte in cui, mediante rinvio alla legge statale
12 dicembre 1966, n. 1078, pone a carico degli enti o aziende locali
gli assegni e relativi obblighi di trattenuta di cui all'art. 3, primo
comma n. 2, e commi secondo, terzo e quarto, della legge stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte