Sentenza n. 77/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1976
dal giudice conciliatore di Roma, nel procedimento civile vertente tra
De Santis Maurizio e Compagnia Tirrenia di capitalizzazioni ed
assicurazioni, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22
settembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con cui
il giudice conciliatore di Roma, in data 31 ottobre 1973, aveva
intimato a De Santis Maurizio di pagare alla Compagnia Tirrena di
capitalizzazioni ed assicurazioni la somma di Lit. 50.000 dovuta per
rata scaduta sulla polizza R.C.A. n. 20/885, lo stesso giudice, con
ordinanza del 12 aprile 1976, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 24
dicembre 1969 n. 990, in base al quale appunto la Compagnia predetta
aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in questione.
Al riguardo il giudice a quo, dopo aver affermato che la norma
impugnata impone all'acquirente di un autoveicolo usato di divenire
ipso jure cessionario del contratto di assicurazione, precisa che con
ciò l'acquirente sarebbe posto in una situazione di diseguaglianza
rispetto all'assicuratore ed al venditore, senza giustificato motivo.
Invero, sempre a dire del giudice a quo, mentre l'acquirente vedrebbe
conculcata la propria libertà di stipulare un nuovo contratto di
assicurazione con la Compagnia che egli preferisca, l'ente
assicuratore, usando del diritto riconosciutogli dall'art. 1918 c.c.,
potrebbe recedere dal contratto quando abbia notizia della cessione
della cosa assicurata. Inoltre, mentre il venditore, a tenore dell'art.
8 impugnato, ha la possibilità di scegliere fra il rimanere assicurato
con la sua Compagnia trasferendo la polizza dell'autoveicolo venduto a
quello che eventualmente acquisti in sostituzione, il compratore
dovrebbe invece sottostare alla scelta del venditore al quale verrebbe
così attribuito irrazionalmente un trattamento preferenziale.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale come per legge.
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva anzitutto, "anche ai fini di una manifesta
irrilevanza della questione", che il debitore opponente non ha
contestato la cessione del contratto di assicurazione al momento
dell'acquisto del veicolo, ma solo molto più tardi, quando già erano
scadute alcune rate del premio; dal che dovrebbe dedursi che egli non
contesta la legittimità dell'art. 8 citato, e mentre se ne avvale per
dichiararsi adempiente all'obbligo dell'assicurazione, manifesterebbe
la sua pretesa di non essere vincolato al contratto al momento del
pagamento del premio di assicurazione.
Comunque nel merito la questione sarebbe infondata poiché, data
l'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli sancita dall'art. 1
della stessa legge, sarebbe ragionevole prevedere nell'interesse
generale e dello stesso proprietario del veicolo che il trasferimento
di quest'ultimo comporti, salvo patto contrario, la cessione anche del
contratto di assicurazione. Non verrebbe in tal modo violata la
libertà ed autonomia contrattuale, poiché le parti ben potrebbero
pattuire l'esclusione della cessione della polizza come condizione del
contratto di trasferimento del veicolo. L'art. 8, invero, conterrebbe
una mera presunzione, secondo cui si considera ceduta la polizza se
l'alienante non chiede che il contratto di assicurazione sia trasferito
ad altro veicolo, e ciò non comporterebbe un'imposizione da parte
dell'alienante ma significherebbe soltanto che ai fini della conoscenza
del trasferimento del contratto da uno all'altro veicolo solo
l'alienante titolare della polizza e proprietario di altro veicolo deve
fare la dichiarazione, così come, nel caso di cessione della polizza
unitamente al trasferimento del veicolo, cedente e cessionario devono
darne comunicazione ai fini del rilascio del nuovo certificato di
assicurazione (come previsto dall'art. 19 del Reg. 24 novembre 1970 n.
973).
D'altra parte la ratio della norma impugnata, di garantire la
continuità della copertura assicurativa attraverso l'onere di
subentrare in un contratto in corso per il residuo periodo della sua
validità, inferiore ordinariamente ad un anno, e senza aggravio
economico dato che le tariffe sono approvate con Decreto del Ministero
dell'industria, commercio e artigianato, risponde alla regola
dell'obbligatorietà dell'assicurazione, che persegue i fini
costituzionali indicati dall'art. 2 Cost.
Pertanto l'acquirente, che ha sempre l'obbligo di garantire una
copertura assicurativa, non si troverebbe in condizioni di disparità
verso l'alienante, al quale solo, come titolare della polizza, può
ovviamente spettare la scelta tra il cedere la polizza stessa col
consenso dell'acquirente o il trasferirla su altro veicolo.
Né disparità esisterebbe tra il cessionario della polizza e
l'ente assicuratore, non tanto per la evidente diversità della loro
posizione, ma perché l'invocato art. 1918 c.c. che prevede il recesso
sia dell'assicuratore che del terzo acquirente sarebbe derogato dalla
legge speciale che impone sia all'assicuratore che all'acquirente la
conservazione del contratto. Anzi, potrebbe ipotizzarsi, se mai, una
discriminazione a danno dell'assicuratore che è sempre tenuto al
contratto anche verso un soggetto diverso dall'originario. Considerato in diritto :
1. - L'art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dispone che il
trasferimento di proprietà di un veicolo o di un natante importa la
cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, a meno che
l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo o il
natante alienato sia reso valido per altro veicolo o natante di sua
proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
I1 giudice a quo prospetta il dubbio del contrasto di tale norma
con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. sotto un
duplice profilo e precisamente perché: a) il trasferimento ipso jure,
del contratto istituirebbe una discriminazione a danno dell'acquirente
nei confronti della compagnia di assicurazione giacché, mentre questa
conserverebbe il diritto di recedere dal contratto a norma dell'art.
1918 c.c., eguale facoltà non sarebbe prevista per l'acquirente, il
quale vedrebbe così violata la propria libertà contrattuale; b) il
venditore del veicolo conserverebbe la facoltà di rimanere assicurato
con la sua Compagnia trasferendo la polizza su altro veicolo di sua
proprietà, mentre identica possibilità non sarebbe concessa
all'acquirente, che in sostanza dovrebbe subire la scelta del
venditore.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, in linea pregiudiziale,
l'irrilevanza della questione, motivando l'eccezione in base alla
considerazione che il debitore opponente non avrebbe contestato la
cessione del contratto di assicurazione al momento dell'acquisto ma
solo quando si era già verificata la scadenza di alcune rate, per cui
dovrebbe concludersi che egli in realtà non contesterebbe la
legittimità della norma citata tanto da avvalersene per conservare la
copertura assicurativa, e manifestando solo in un secondo momento la
sua pretesa di non essere vincolato al contratto.
L'eccezione non è fondata.
È certo invero che, pur se manifestata in sede di giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo del pagamento delle rate scadute, la
pretesa dell'acquirente investe la operatività, nel caso di specie,
dell'art. 8 censurato, in base al quale appunto era stato pronunziato
il decreto ingiuntivo in accoglimento della richiesta della Compagnia
di assicurazione. La decisione del giudizio principale restava e resta
pertanto subordinata alla validità della norma censurata, il che è
sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso di pregiudizialità
fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la
decisione del caso concreto, in cui si sostanzia appunto il necessario
requisito della rilevanza richiesta dall'art. 23 della l. 11 marzo 1953
n. 87.
3. - Nel merito il dubbio sollevato dal giudice a quo deve
ritenersi non fondato sotto entrambi i profili delineati.
Al riguardo è sufficiente osservare che l'art. 8 in questione fa
parte del sistema normativo stabilito con la l. n. 990 del 1969 che,
ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il
raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A
tale scopo ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia,
ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante
deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel
settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost. ha
conferito rilevanza costituzionale.
Il trasferimento del contratto di cui all'art. 8 censurato, anche
in relazione agli effetti immediati ed automatici che esso possa
comportare nei confronti dei contraenti, e che secondo la
giurisprudenza comporta senz'altro nei confronti dei terzi danneggiati,
agevola certamente la conservazione della garanzia assicurativa ed è
pertanto rispondente ad un criterio di indubbia razionalità.
Le disparità di trattamento evidenziate dal giudice a quo non
appaiono irrazionali e comunque non sono censurabili in questa sede,
tenuta presente appunto la riconosciuta discrezionalità del
legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che,
ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina.
Deve poi osservarsi che comunque non sussisterebbe la disparità di
trattamento nei confronti dell'assicuratore, il quale, secondo il
giudice a quo, a differenza dell'assicurato, avrebbe sempre facoltà di
recesso ex art. 1918 c.c. Invero questa norma, secondo la costante
giurisprudenza del giudice ordinario, non è applicabile alla
responsabilità civile ma riguarda l'ipotesi di danno alle cose
assicurate. Inoltre, il trasferimento del rapporto assicurativo avviene
ope legis sia nei riguardi del cessionario (acquirente), sia nei
riguardi del contraente ceduto (assicuratore).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost., con ordinanza del giudice conciliatore di Roma del 12
aprile 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte