Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con l'ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal

Magistrato di sorveglianza di Padova sui reclami riuniti proposti da

Tamiello Antonio ed altri, iscritta al n. 862 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321

dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Padova, chiamato a

pronunciarsi sui reclami proposti da alcuni detenuti lavoratori circa

la misura della remunerazione, ha, con ordinanza del 22 marzo 1984,

denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, quinto comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui consente al Magistrato di

sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere

giurisdizionale in violazione del diritto di difesa";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

considerato che la questione è già stata decisa nel senso

dell'inammissibilità con la sentenza n. 103 del 1984, la quale,

ribadendo un principio già enunciato in sede di giudizio

sull'ammissibilità di un conflitto di attribuzione (v. sentenza n. 87

del 1978), ha escluso che gli ordini di servizio del magistrato di

sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro rientrino

nell'ambito dell'attività giurisdizionale, dal momento che tali

reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che è riservata

al giudice dei diritti".

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione dal Magistrato di sorveglianza di Padova con

ordinanza del 22 marzo 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte