Sentenza n. 77/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 32Processo penale minorile
- art. 46d.lgs. 12/1991
citata
- art. 3d.lgs. 12/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo
comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel
testo modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio
1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina
processuale penale e delle norme ad essa collegate), in relazione
all'art. 3, lett. l, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dalla Corte di
appello di Trieste - Sezione per i minorenni nel procedimento penale
a carico di Minatel Luca, iscritta al n. 106 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza pronunciata il 25 novembre 1991, la Corte di
appello di Trieste - Sezione per i minorenni, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), nel testo modificato
ad opera dell'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate).
Assume il giudice a quo che l'art. 3, lettera l), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nel prevedere l'opposizione avverso i
provvedimenti adottati nell'udienza preliminare, non opera
distinzione tra provvedimenti di proscioglimento e di condanna; il
tutto per consentire all'imputato di "gestire la possibilità di
rinunciare o meno alla celebrazione del dibattimento, senza che la
detta possibilità possa essergli sottratta con pregiudizio delle
garanzie di difesa". Tale principio risulterebbe peraltro violato
dalla "novellazione" apportata dall'art. 46 del decreto legislativo
14 gennaio 1991, n. 12, che ha escluso dall'opposizione "i
provvedimenti di proscioglimento", cosicché la norma impugnata
verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 24 e 76 della
Costituzione.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Osserva l'Avvocatura che la scelta di consentire l'opposizione nei
confronti delle sole sentenze di condanna risponde alle reali
esigenze di garanzia dell'imputato, il quale, avverso le sentenze di
non luogo a procedere, può utilizzare il mezzo di impugnazione
previsto dall'art. 428 del codice di procedura penale. L'opposizione,
quindi, costruita come richiesta di dibattimento, consente
all'imputato di far valutare in tempi ristretti le proprie censure
avverso quei provvedimenti che nel processo ordinario possono essere
adottati solo a conclusione del dibattimento. L'estensione di un
meccanismo del genere a tutti i provvedimenti adottabili nell'udienza
preliminare si sarebbe, invece, rivelato in contrasto con l'esigenza
di massima semplificazione, senza che, oltre tutto, potessero
assumere rilievo alcuno le peculiarità del procedimento minorile.
D'altro canto, ha osservato l'Avvocatura richiamando la Relazione
allo schema del decreto legislativo n. 12 del 1991, la composizione
del tribunale per i minorenni nell'udienza preliminare non differisce
in modo significativo dalla composizione del medesimo tribunale con
funzioni di giudice del dibattimento. Pure sotto tale profilo,
dunque, non avrebbe giustificazione predisporre il riesame del merito
di tutti i provvedimenti adottati a norma dell'art. 32 del d.P.R. n.
448 del 1988.
Per ciò che infine attiene alla denunciata violazione dell'art.
24 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che la possibilità di
esperire gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal codice
avverso i provvedimenti diversi dalle sentenze di condanna, consente
agevolmente di ritenere non fondata la dedotta violazione del diritto
di difesa. Considerato in diritto
1. - Oggetto di censura, sotto il duplice profilo dell'eccesso di
delega e della violazione del diritto di difesa, è la disposizione
dettata dall'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n.
448, in base alla quale è consentito all'imputato e al difensore
munito di procura speciale di proporre opposizione contro la sentenza
di condanna pronunciata nell'udienza preliminare a norma del comma 2
dello stesso articolo. Tenuto conto, infatti, che la disposizione
impugnata è stata introdotta, nella attuale formulazione, dall'art.
46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, adottato con la
speciale procedura prevista dall'art. 7 della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, e come tale assoggettato al "rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3" della
stessa legge di delegazione, e considerato che la fonte novellatrice
ha profondamente mutato la precedente disciplina, limitando ai soli
casi di condanna la possibilità - prima riconosciuta in termini
generali - di proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate
all'esito della udienza preliminare, si desume da ciò il contrasto
con l'art. 3, lettera l), terzo periodo, della stessa legge-delega n.
81 del 1987, essendo ivi prevista l'opposizione "contro i
provvedimenti adottati nell'udienza preliminare" senza che sia stata
operata distinzione alcuna tra quelli di proscioglimento e quelli di
condanna. La novella, d'altra parte, non consentendo all'imputato di
"gestire la possibilità di rinunciare o meno alla celebrazione del
dibattimento", determina, secondo il giudice a quo, un "pregiudizio
delle garanzie della difesa" che pone la norma in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione.
2. - La tesi che invece sviluppa la difesa dello Stato per
sostenere l'infondatezza della questione, si incentra essenzialmente
sulle ragioni di speditezza e di coerenza sistematica che indussero
il Governo ad emanare la novella che costituisce oggetto del presente
giudizio. Richiamando, infatti, quanto al riguardo si afferma nella
Relazione che ha accompagnato lo schema del decreto legislativo n. 12
del 1991, l'Avvocatura pone in evidenza come la soluzione prescelta
sia rispondente "alle reali esigenze di garanzia dell'imputato, il
quale avverso le sentenze di non luogo a procedere può efficacemente
avvalersi del mezzo di impugnazione previsto in via generale
dall'art. 428 c.p.p., mentre per le sentenze di condanna allo stato
degli atti emesse a norma dell'art. 32 comma 2 si trova ad essere
privato, senza necessità del suo consenso, della garanzia costituita
dal dibattimento".
Una soluzione, quella adottata, che il legislatore delegato ha
ritenuto "conforme alla ratio della direttiva di cui all'art. 3
lettera l) legge-delega, la quale sembra doversi interpretare nel
senso che non avverso tutti i provvedimenti adottati nell'udienza
preliminare debba essere consentita l'opposizione, bensì soltanto
avverso quelli in relazione ai quali i mezzi di impugnazione previsti
dal codice non costituiscono garanzia sufficiente, tenuto conto della
maggiore ampiezza dei poteri decisori del giudice dell'udienza
preliminare minorile rispetto a quanto previsto dagli artt. 424 e 425
c.p.p.".
3. - L'esame della conformità della norma impugnata ai criteri ed
ai principi enunciati dalla legge di delegazione, postula, come è
ovvio, un controllo di compatibilità tra le scelte operate dal
legislatore delegato ed i limiti imposti all'esercizio del relativo
potere, che non può riduttivamente circoscriversi all'interno di un
acritico raffronto testuale tra le due fonti di normazione. Ciò è
tanto più vero ove si consideri come alla già complessa e talora
puntuale sequenza che caratterizza le numerose direttive che l'art. 2
della legge-delega n. 81 del 1987 ha fissato per l'emanazione del
nuovo codice di rito, si accompagni la ritenuta necessità - fatta
palese dal preambolo con cui esordisce l'art. 3 - che la disciplina
del processo minorile si conformi ai "princip/' generali del nuovo
processo penale", solo nei limiti in cui questi non debbano subire
"le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari
condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle
esigenze della sua educazione, nonché, in particolare,
dall'attuazione" dei criteri che lo stesso art. 3 passa ad enunciare.
Ciascuno dei "criteri" stabiliti per disciplinare il processo a
carico di imputati minorenni, dunque, assume, secondo la precisa
volontà del legislatore delegante, il significato di una deroga ai
"princip/' generali", coessenziale alle peculiari esigenze insite
nella condizione minorile, cosicché qualsiasi lettura di quei
criteri in funzione della corrispondente disciplina attuativa, non
potrà che collocarsi in tale specifico quadro di riferimento.
Ciò posto e dovendosi pertanto annettere ai criteri enunciati
dall'art. 3 della legge-delega il valore di limiti saldamente
ancorati alla salvaguardia delle esigenze del minore, ne consegue che
la loro interpretazione non potrà che svolgersi secondo un profilo
squisitamente teleologico, al precipuo scopo di raccordare ciascuna
deroga ai "princip/' generali" del processo penale alle peculiarità
insite nel rito minorile. In tale contesto, allora, è agevole
cogliere quale sia la linea prescelta dal legislatore delegante nel
dettare le tre "previsioni" in cui si suddivide la lettera l) del
già citato art. 3: da un lato, quella di ampliare i poteri del
giudice dell'udienza preliminare, così da rendere possibile una
immediata conclusione della vicenda processuale, il cui ulteriore
sviluppo potrebbe generare conseguenze negative per il minore;
dall'altro, quella di affidare alle parti la scelta se conformarsi
alla decisione del giudice, ovvero rimuoverla attraverso lo speciale
rimedio della opposizione. La prima parte della direttiva che viene
qui in esame stabilisce, infatti, che il giudice possa
"prosciogliere" il minorenne nell'udienza preliminare anche per la
non imputabilità, ai sensi dell'art. 98 del codice penale, ovvero
per concessione del perdono giudiziale, così superando il
circoscritto àmbito della sentenza di "non luogo a procedere" che lo
stesso delegante ha tracciato nel numero 52) dell'art. 2, nella
diversa prospettiva di privilegiare il dibattimento come sede
naturale dove svolgere il giudizio sul pieno merito della
regiudicanda. Il secondo periodo della medesima direttiva prevede,
poi, la possibilità di pronunciare, all'esito della udienza
preliminare, sentenza di condanna, ove il giudice ritenga di irrogare
una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. A chiusura, infine,
dei criteri ai quali il legislatore delegato è tenuto a uniformare
la disciplina dell'udienza preliminare nel processo a carico di
imputati minorenni, il terzo periodo della lettera l) enuncia la
previsione che avverso "i provvedimenti adottati" in quella udienza
"il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o
il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi,
davanti al tribunale per i minorenni".
Alle particolarità degli epiloghi cui può pervenire l'udienza
preliminare nel processo minorile, si collega, dunque, l'altrettanto
particolare rimedio della opposizione, che il delegante configura
alla stregua di un istituto volto a rimuovere gli effetti di quelle
pronunce e provocare l'intervento del giudice dibattimentale.
Sicché, pur operando la delega un generico riferimento ai
"provvedimenti adottati all'udienza preliminare", deve certamente
escludersi - come osserva la Relazione al decreto legislativo n. 12
del 1991 - che l'intento del legislatore delegante fosse quello di
ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi tipo di decisione
assunta nell'udienza, giacché, ove così fosse, sarebbe resa
suscettibile di automatica caducazione qualsiasi sentenza di non
luogo a procedere, in virtù di una scelta che lo stesso delegante
riconosce non solo all'imputato ma anche al pubblico ministero. In
altri termini, si assisterebbe alla conseguenza paradossale di
attribuire al pubblico ministero il potere di rimuovere
discrezionalmente una sentenza che si oppone alla sua richiesta di
rinvio a giudizio, in aperto contrasto sia con i princip/' di rango
costituzionale, sia con le finalità stesse che la direttiva mira a
perseguire.
Dovendosi dunque prefigurare limiti oggettivi al potere di
proporre opposizione, questi non possono che desumersi dalla
integralità delle "previsioni" che la stessa lettera l) partitamente
enuncia. Il diritto dell'imputato alla celebrazione del dibattimento,
non può, allora, ritenersi circoscritto alla sola ipotesi della
sentenza di condanna, proprio perché la facoltà di proporre
opposizione, enunciata nella terza parte della lettera l), è
intimamente legata, sul piano logico sistematico oltre che testuale,
ad entrambe le previsioni che la precedono. Posto, infatti, che la
"specificità" che caratterizza l'udienza preliminare minorile viene
individuata dal legislatore delegante nell'ampliamento dei poteri
decisori e nella correlativa possibilità di adottare pronunce
altrimenti da riservare all'organo del dibattimento, e considerato
che, come si è detto, la scelta di anticipare siffatti poteri è
funzionale al soddisfacimento delle particolari esigenze di tutela
della condizione minorile, ne consegue che il diritto alla
opposizione, costituendo espressione del più generale diritto di
difesa, deve essere riconosciuto in tutti i casi in cui è proprio
quella "anticipazione di poteri" a generare l'effetto di impedire la
celebrazione del dibattimento. D'altra parte, poiché l'istituto
della opposizione è tradizionalmente collocato nell'ambito del
procedimento monitorio, al punto che il legislatore della novella è
stato indotto a modellarne le cadenze in speculare sintonia con le
analoghe previsioni dettate in tema di decreto penale (v., in
particolare, il comma 3- bis dell'art. 32 e l'art. 32- bis del d.P.R.
n. 448 del 1988), diviene allora agevole arguire che nell'intenzione
del legislatore delegante il rimedio in questione è inteso a
consentire l'accertamento dibattimentale nelle ipotesi in cui la
pronuncia del giudice della udienza preliminare contiene un enunciato
in punto di responsabilità che la parte deve avere la facoltà di
rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova.
Un diritto, questo, che, contrariamente a quanto si afferma nella
Relazione al più volte citato decreto legislativo n. 12 del 1991,
non può certo ritenersi adeguatamente tutelato attraverso "il mezzo
di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 c.p.p.", posto
che, tra l'altro, non è l'appello la sede processuale
fisiologicamente destinata alla formazione della prova.
Tale essendo il quadro univocamente tracciato dal legislatore
delegante, può quindi desumersi, quale conclusivo corollario, che il
diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo
quando la pronuncia sulla responsabilità è coessenziale alla
sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della
condanna, ma anche quando la responsabilità dell'imputato è
ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non
luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98
del codice penale. La norma impugnata va pertanto dichiarata
costituzionalmente illegittima in parte qua, restando assorbiti gli
ulteriori profili denunciati dal giudice rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma,
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito
dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate), nella parte in cui non
prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di
non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la
responsabilità dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte