Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio

1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con

ordinanza emessa il 6 aprile 1995 dal Pretore di Lucca - sezione

distaccata di Pietrasanta, nel procedimento civile vertente tra

Delthotel s.p.a. e Pinarelli Carla, iscritta al n. 394 del registro

ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della società Delthotel s.p.a.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che Carla Pinarelli, licenziata per motivo oggettivo dalla

società Delthotel s.p.a., otteneva, dal Pretore di Lucca - sezione

distaccata di Pietrasanta, una sentenza dichiarativa di

illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel

posto di lavoro, e successivamente - avendo optato per l'indennità

sostitutiva prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11

maggio 1990, n. 108 - l'emissione di un decreto ingiuntivo per la

somma corrispondente;

che, nel corso del giudizio di opposizione promosso dalla datrice

di lavoro, il medesimo pretore, con ordinanza del 6 aprile 1995, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del citato art. 18, quinto comma, "nella

parte in cui non subordina alla sussistenza di "giusti motivi", da

valutarsi caso per caso da parte del giudice, la facoltà del

lavoratore di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della

reintegrazione nel posto di lavoro un'indennità pari a quindici

mensilità della retribuzione globale di fatto";

che, ad avviso del giudice rimettente, in mancanza della detta

condizione - come nel caso di specie, in cui la lavoratrice

licenziata ha trovato un posto di lavoro più vantaggioso di quello

precedente - la norma denunciata offenderebbe il principio di

razionalità finendo "con il configurarsi come una forma di

"arricchimento senza titolo"";

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la Società Delthotel concludendo per la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma impugnata, e riservandosi

di depositare una memoria illustrativa, poi prodotta fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata: secondo

l'interveniente, la ricostruzione dell'istituto operata da questa

Corte con la sentenza n. 81 del 1992 e le ordinanze nn. 160 e 426 del

1992 è incompatibile col preteso requisito di motivi giustificativi

dell'esercizio dell'opzione, apprezzabili dal giudice, trattandosi di

una scelta di carattere squisitamente personale rimessa dalla legge

al prestatore di lavoro;

Cosiderato che analoga questione è già stata esaminata da questa

Corte e - con sentenza n. 81 del 1992 (seguita da due ordinanze di

manifesta infondatezza, nn. 160 e 427 del 1992) - dichiarata non

fondata, anche in riferimento al principio di razionalità, sia sotto

il profilo dell'esonero da qualsivoglia giustificazione della scelta

dell'indennità, sia sotto il profilo dell'ammontare forfettario

dell'indennità, la quale, essendo un surrogato del diritto alla

reintegrazione nel posto di lavoro, spetta al lavoratore

indipendentemente dalla circostanza che abbia trovato un altro posto

di lavoro e dall'entità del reddito che nel frattempo ne abbia

ricavato;

che le ragioni addotte dall'odierna ordinanza di rimessione non

sono tali da indurre la Corte a mutare giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio

1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo modificato

dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei

licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Lucca - sezione distaccata di

Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte