Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/03/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter comma

1-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come inserito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165

(Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge

26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), promosso con

ordinanza emessa il 4 dicembre 1998 dal Tribunale di sorveglianza di

Venezia sulle istanze proposte da L. D., iscritta al n. 214 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, chiamato a

decidere su di una istanza di detenzione domiciliare di un detenuto

condannato, tra l'altro, per il reato di rapina aggravata, ha

sollevato con ordinanza in data 4 dicembre 1998, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), inserito

dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 27 maggio 1998, n. 165

(Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge

26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), nella parte in

cui dispone che la forma di detenzione domiciliare ivi disciplinata

non possa essere concessa ai detenuti condannati per i reati elencati

nell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, anziché prevedere che

tali soggetti possano essere ammessi alla misura alternativa in esame

alle medesime condizioni stabilite dall'art. 4-bis per l'accesso ai

permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione

disciplinate dal Titolo I, Capo VI, della stessa legge;

che il rimettente, premesso di avere con una precedente

ordinanza in data 8 settembre 1998 respinto una istanza del medesimo

condannato volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio

sociale e dichiarato inammissibile una contestuale istanza di

semilibertà, rileva che - in assenza delle condizioni soggettive

previste dall'art. 47-ter comma 1, dell'ordinamento penitenziario e

delle gravi condizioni di salute di cui al comma 1-ter della medesima

norma - la detenzione domiciliare potrebbe eventualmente essere

concessa solo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47-ter e, cioè, se

la pena detentiva inflitta non è superiore a due anni, anche se

costituente parte residua di maggior pena, se non ricorrono i

presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, se la

misura è idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta

altri reati, se non si tratta di condannati per i reati di cui

all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario;

che, pur essendo la pena che l'istante deve ancora scontare

inferiore a due anni (per la precisione, pena inflitta pari a due

anni e giorni venti di reclusione, eseguita a partire dal 19 maggio

1997 e con scadenza il 7 giugno 1999), nel caso di specie la condanna

per il reato di rapina aggravata, compreso tra quelli elencati

nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, è ostativa alla

concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare;

che tale disciplina, ad avviso del rimettente, si porrebbe in

contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto la preclusione prevista per

i soggetti condannati per i delitti contemplati dall'art. 4-bis

dell'ordinamento penitenziario determinerebbe "una irragionevole

discriminazione di situazioni tra di loro assimilabili, in violazione

del principio di ragionevolezza e uguaglianza": il condannato per un

delitto ricompreso tra quelli elencati dall'art. 4-bis

dell'ordinamento penitenziario può infatti essere ammesso, ove

sussistano le condizioni previste in tale norma, ai permessi-premio,

alla semilibertà, alla detenzione domiciliare disciplinata

dall'art. 47-ter comma 1, dell'ordinamento penitenziario, e persino

alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, mentre gli

è radicalmente precluso l'accesso alla detenzione domiciliare

prevista dal comma 1-bis dell'art. 47-ter dell'ordinamento

penitenziario, "senza che ciò trovi giustificazione nella concreta

pericolosità sociale del condannato o comunque in una condotta allo

stesso addebitabile";

con l'art. 27 Cost., perché la norma censurata, nel

precludere ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis

dell'ordinamento penitenziario l'accesso alla particolare forma di

detenzione domiciliare prevista per le pene detentive inferiori a due

anni di reclusione, non riserva alcun rilievo alla concreta

pericolosità del soggetto desumibile dalla sua condotta o dalla

sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, così

violando il principio della finalità rieducativa della pena e il

principio della progressività del trattamento, quale affermato dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo in via principale l'inammissibilità della questione

per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti

per la concessione della misura richiesta e, segnatamente,

l'idoneità della misura ad evitare il pericolo della commissione di

altri reati e, alla stregua della prospettiva fatta propria dallo

stesso rimettente, la mancanza di elementi tali da fare ritenere

sussistenti i collegamenti con la criminalità organizzata o

eversiva, e concludendo, comunque, per la infondatezza della

questione.

Considerato che il rimettente contesta la legittimità

costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter dell'ordinamento

penitenziario nella parte in cui preclude di concedere la nuova forma

di detenzione domiciliare ivi prevista ai soggetti condannati per i

reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario;

che di conseguenza il giudice a quo chiede a questa Corte una

pronuncia in base alla quale tale misura alternativa, in presenza dei

presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell'art. 47-ter

dell'ordinamento penitenziario, possa essere concessa alle medesime

condizioni previste nel comma 1 dell'art. 4-bis dell'ordinamento

penitenziario, in particolare, trattandosi nel caso di specie di un

soggetto condannato per il reato di rapina aggravata, alla condizione

che non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i

collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (ultima parte

del citato comma 1);

che, con riferimento ai profili di ammissibilità della

questione, risulta che il giudice rimettente, prima di emettere

l'ordinanza con la quale era stata respinta l'istanza di affidamento

in prova al servizio sociale, aveva tra l'altro disposto accertamenti

in ordine alla sussistenza della condizione di cui all'art. 4-bis

comma 1, ultima parte, dell'ordinamento penitenziario, e

successivamente ha disposto ulteriori specifici accertamenti ai fini

della decisione sull'istanza di ammissione alla detenzione

domiciliare;

che il rimettente avrebbe quantomeno dovuto compiere le

necessarie valutazioni in ordine all'incidenza di tali accertamenti

sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità

costituzionale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

tribunale di sorveglianza di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte