Sentenza n. 774/1988
Altra decisione · depositata il 07/07/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 197/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto
comma, e 8, secondo comma, della legge della Provincia Autonoma di
Bolzano riapprovata il 2 settembre 1982, avente per oggetto: "Esami
provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 15 ottobre
1982, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 45
del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 15 ottobre 1982, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, ha chiesto che venga dichiarata la
illegittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 8,
secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, dal titolo
"Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197".
La prima delle disposizioni impugnate - secondo la quale, ai fini
dell'ammissione agli esami di idoneità, l'anzianità della laurea
conseguita all'estero, e riconosciuta in forza del decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 4 settembre 1956, decorre dal
conseguimento del titolo estero e non dalla data del provvedimento di
equipollenza - contrasterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, con il
principio dell'ordinamento, desumibile dall'art. 3 del citato decreto
del 1956, in base al quale il riconoscimento del titolo straniero
viene effettuato mediante il rilascio, da parte delle competenti
autorità accademiche, di un titolo nuovo, così che il titolo
straniero acquista valore nell'ordinamento italiano solo dalla data
del rilascio del titolo italiano.
La seconda disposizione impugnata - che, in via transitoria,
equipara, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio
per l'ammissione all'esame di idoneità, il servizio non di ruolo a
quello di ruolo prestato presso istituzioni pubbliche nazionali ed
estere - esorbiterebbe dalla competenza provinciale delineata
dall'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980, in quanto, secondo il
disposto dell'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761, i requisiti per l'ammissione dei candidati agli esami di
idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità e non
possono essere fissati con legge provinciale.
2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo
che le questioni di legittimità costituzionale vengano dichiarate
non fondate.
Con riferimento alle censure proposte nei confronti dell'art. 1,
comma quarto, della legge impugnata, la Provincia di Bolzano osserva
che la stessa non violerebbe alcun principio della legislazione
statale, in quanto non esisterebbe un principio secondo cui la
decorrrenza della validità di un titolo di studio conseguito
all'estero decorrerebbe solo dalla data del provvedimento di
riconoscimento. Se è vero, infatti, che prima del riconoscimento il
titolo estero non ha alcun valore, da ciò non consegue che, una
volta operato il riconoscimento, l'anzianità relativa non possa
decorrere dalla data di effettivo conseguimento del titolo estero.
Del resto, aggiunge la resistente, oltre al fatto che né l'art.
49 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, né il d.m. 4 settembre 1956,
dispongono alcunché in ordine agli effetti del provvedimento di
riconoscimento, andrebbe considerato, soprattutto, che le norme da
cui il ricorrente desume i principi sono fonti di natura
regolamentare e, come tali, inidonee a porre vincoli alla
legislazione provinciale.
D'altra parte, la disciplina posta dalla disposizione impugnata,
oltre ad essere conforme alle prescrizioni dell'art. 5, primo comma,
del d.P.R. n. 197 del 1980, risponde al medesimo principio recepito
dalla legge 4 giugno 1982, n. 376 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi
all'insegnamento superiore negli Stati della regione d'Europa,
adottata a Parigi il 21 dicembre 1979), secondo cui l'anzianità del
titolo riconosciuto in Italia è quella del conseguimento all'estero.
Da ultimo, e in via subordinata, la Provincia osserva che la
valutazione dell'anzianità del titolo attiene non già al possesso
dei requisiti per l'ammissione, che non possono essere derogati dalla
legge provinciale, ma a quegli ulteriori elementi sui quali vertono
gli esami di idoneità, che ben possono essere disciplinati dalla
Provincia nell'esercizio della propria competenza legislativa.
Quanto alle censure mosse alla disposizione dell'art. 8, secondo
comma, la Provincia osserva che in materia di fissazione
dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli
esami di idoneità, è ben possibile stabilire, nell'esercizio della
potestà legislativa concorrente, che sia equiparato al servizio di
ruolo quello prestato in posizioni equipollenti. D'altronde, continua
la Provincia, la censura proposta dal Governo appare apodittica,
immotivata e pretende, nella sostanza, una totale equiparazione della
normativa provinciale a quella statale. La deroga prevista dalla
disposizione impugnata, al contrario, se, da un lato, costituisce
legittima espressione della potestà legislativa provinciale,
dall'altro, è limitata solo alla fase transitoria relativa ai primi
due anni di applicazione della nuova disciplina e, in quanto tale,
non è idonea a violare i principi della materia posti dalla legge
dello Stato, in particolare dalla legge n. 833 del 1978. Considerato in diritto Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le
disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 8, secondo comma,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata, a
seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, ed avente ad oggetto: "Esami
provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197", per violazione
dell'art. 9, n. 10, dello Statuto T.A.A., in relazione,
rispettivamente, agli artt. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 (che
contiene norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia di
igiene e sanità), e 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione
del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di
Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti
superiori), e all'art. 20 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali).
La Provincia autonoma di Bolzano, peraltro, con legge provinciale
18 agosto 1983, n. 34, dal titolo identico a quello della legge
contenente le disposizioni impugnate, ha disciplinato nuovamente e in
modo organico l'intera materia già regolamentata dalla legge in
contestazione, riproducendo tutte le disposizioni della legge
riapprovata il 2 settembre 1982, ad eccezione di quelle impugnate.
Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v.
in particolare sentt. nn. 611 del 1988, 119 e 273 del 1986, 149 del
1985, e 309 del 1983), tenuto anche conto della natura di norma
transitoria di una delle disposizioni impugnate, deve essere
dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:774 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte