Sentenza n. 776/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo
comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza ), promosso con ordinanza emessa il 28 agosto 1986
dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione di
Catania, sul ricorso proposto da Bottaro Emanuele contro la
Prefettura di Siracusa - Ministero dell'Interno, iscritta al n. 643
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47/Ia s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio instaurato da Bottaro Emanuele per
ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale il prefetto di
Siracusa aveva revocato nei suoi confronti il decreto di approvazione
di nomina a guardia giurata particolare nonché la licenza di porto
di pistola a tassa ridotta, il Tribunale amministrativo regionale per
la Sicilia - Sezione di Catania, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773.
Il Bottaro era stato condannato alla pena di quattro mesi di
reclusione per il delitto di bancarotta semplice, ottenendo peraltro
i benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna. A seguito di ciò, il prefetto di Siracusa
aveva emesso l'impugnato provvedimento di revoca.
Osserva il giudice a quo che il provvedimento prefettizio risulta
formalmente corretto, consistendo in una revoca obbligatoria, dovuta
alla sopravvenuta mancanza delle condizioni alle quali è subordinato
il rilascio delle autorizzazioni di polizia.
Tali essendo i fatti - prosegue il giudice - va rilevato:
a) che negli anni più recenti si è sviluppata una particolare
sensibilità sociale per la conservazione del posto di lavoro,
sensibilità che ha trovato riscontro in provvedimenti legislativi di
notevole importanza;
b) che il fatto attribuito al Bottaro, consistente nell'omessa
tenuta dei libri contabili, è tenue e comunque non significativo
della personalità del reo e della sua capacità a delinquere,
essendo espressione soltanto della mancanza di attitudine
all'esercizio di attività commerciali;
c) che sussiste una evidente sproporzione tra la tenuità
dell'illecito, riconosciuta dal giudice con la concessione del doppio
beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, e la
gravità della revoca dell'autorizzazione di polizia, disciplinata in
termini di rigido automatismo dall'art. 11, terzo comma, del testo
unico su ricordato e dall'art. 138 del medesimo T.U., norma
quest'ultima che pone come requisito per l'autorizzazione
all'esercizio delle mansioni di guardia giurata il non aver riportato
condanna per un delitto.
La sanzione amministrativa applicata nella fattispecie in modo
automatico risulta avere un potere afflittivo particolarmente grave,
perché determina in pratica l'espulsione del soggetto dal mondo del
lavoro, data la notoria difficoltà di reperire nelle regioni
meridionali un lavoro alternativo.
L'art. 11, terzo comma del T.U.L.P.S. - conclude quindi il giudice
a quo - è sospetto di illegittimità per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, giacché contro ogni principio di ragionevolezza
rende obbligatoria la revoca della autorizzazione quando vengano a
mancare in tutto o in parte le condizioni alle quali è subordinato
il rilascio, senza alcun margine di valutazione da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza sul grado di incidenza che il
fatto sopravvenuto possa avere nei riguardi della personalità del
soggetto autorizzato.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47/Ia s.s. dell'11 novembre
1987.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato,
che ha concluso per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza
della questione.
Nell'atto di intervento si osserva che la norma impugnata è
conseguente col principio generale per cui la nomina ad un impiego o,
come nel caso, la concessione di una autorizzazione di polizia,
debbono sempre considerarsi subordinate al permanere dei requisiti
che la legge richiede perché possa inizialmente conferirsi l'impiego
o rilasciarsi l'autorizzazione.
Con la proposta questione si chiede inammissibilmente alla Corte
di sostituire al sistema vigente un nuovo sistema improntato ad un
diverso principio. D'altra parte, la non configurabilità, in ogni
caso, di ipotesi di revoca obbligatoria sembra affermazione non
ragionevole; la modifica del sistema vigente, intesa alla valutazione
della gravità del danno arrecato, della avvenuta concessione di
attenuanti, della natura del reato, non può comunque essere ottenuta
con una decisione della Corte costituzionale.
Sotto questo profilo, sono evidenti i punti di contatto della
questione con quella concernente l'art. 85 del T.U. delle
disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. La Corte
costituzionale, con sentenza n. 270 del 1986 pur riconoscendo che in
alcuni casi potrebbe essere opportuno attribuire all'Amministrazione
poteri valutativi, che consentano la discrezionale adozione, a
seguito di condanna penale, di sanzioni meno gravi della
destituzione, ha però concluso che soltanto il legislatore può
decidere quali modifiche debbano essere apportate alla disciplina.
Nel merito, l'Avvocatura osserva altresì che non è esatto
considerare la revoca dell'approvazione di nomina a guardia giurata
come necessariamente comportante la perdita del posto di lavoro:
sarà il datore di lavoro a valutare la possibilità di trattenere in
servizio il dipendente condannato, utilizzandolo in attività interne
od esterne diverse da quelle per le quali sia richiesta
l'autorizzazione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sezione
di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11,
terzo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui impone la revoca
delle autorizzazioni di polizia quando vengano a mancare, in tutto o
in parte, le condizioni alle quali ne è subordinato il rilascio. La
tassatività della previsione, che non consente alla autorità di
pubblica sicurezza alcuna discrezionalità nella valutazione della
gravità del fatto sopravvenuto e correlativamente dell'incidenza che
la revoca dall'autorizzazione può avere sul soggetto interessato,
sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Risulterebbero infatti obbligatoriamente trattate in modo eguale
situazioni anche radicalmente diverse l'una dall'altra.
2. - Il giudice a quo pone in luce problemi che meritano
particolare attenzione, anche per i riflessi che essi sono in
condizione di produrre nella società.
Per la verità la Corte, adita in tema di legittimità della pena
accessoria della interdizione di esercitare la pesca marittima, ha
già osservato (cfr. sentenza 10 febbraio 1972 n. 30) per un verso
che, interdettagli la pesca, restano pur sempre aperte al pescatore
altre attività marittime e comunque tutte quelle che sono consentite
da una certa mobilità lavorativa generale, e per l'altro che
"l'esercizio di un'attività può ben essere - e spesso è sottoposta
a condizioni, limitazioni ed obblighi, in funzione di interessi ed
esigenze sociali dall'ordinamento statuale ritenuti meritevoli di
protezione".
Deve riconoscersi tuttavia che si riscontra nell'ordinamento una
sicura evoluzione verso una minore rigidità delle sanzioni, sia
principali che accessorie, così come verso una più graduata
valutazione degli effetti nelle varie previsioni collegate a
comportamenti sanzionati.
Tenuto conto di ciò e della indubbia gravità delle conseguenze
che normalmente derivano dalla privazione dell'esercizio di una
specifica attività professionale, non può escludersi - in linea di
principio - l'opportunità che l'attuale normativa venga riveduta,
eventualmente riconoscendosi all'amministrazione un margine di
discrezionalità nel procedere alla revoca dell'autorizzazione al
suddetto esercizio.
3. - La realizzazione di siffatto orientamento rende peraltro
evidente che essa presuppone tipiche valutazioni riservate alla
discrezionalità legislativa.
Come ha esattamente posto in luce l'Avvocatura generale dello
Stato, la normativa attuale è fondata sul principio, secondo il
quale la nomina ad un impiego o, per riferirsi a ciò che rileva nel
caso, il rilascio di un'autorizzazione di polizia, devono sempre
considerarsi subordinati al permanere dei requisiti che la legge
richiede perché possa inizialmente conferirsi l'impiego o
rilasciarsi l'autorizzazione. L'abbandono di questo principio e la
sua sostituzione con un altro e diverso vanno inevitabilmente
considerati con riguardo alla loro compatibilità con l'intero
sistema e con le sue varie articolazioni.
D'altronde, la stessa scelta nel caso di specie si prospetta
suscettibile di molteplici alternative, potendosi - nel limitare
l'operatività del criticato automatismo - dar rilievo al tipo di
reato commesso, alla entità della pena, alla sussistenza di
particolari attenuanti, alla mancanza di particolari aggravanti, alla
concessione della sospensione condizionale della pena o ad altro
ancora. Nessuna di tali scelte risulta, all'evidenza,
costituzionalmente obbligata.
Non può quindi non concludersi nel senso della inammissibilità
della questione, conformemente del resto a quanto la Corte ha deciso
con riguardo a questioni affini già sollevate in tema di
applicazione obbligatoria di pene accessorie (cfr. la sentenza 19
dicembre 1986, n. 270 e le ordinanze 22 maggio 1987, n. 187 e 3
dicembre 1987, n. 438).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, terzo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 28 agosto 1986 (R.O. n.
643 del 1987) del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
Sezione di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:776 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte