Sentenza n. 78/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1961 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1952, n. 3308, promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1960 dal
Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la
Basilicata nel procedimento civile tra il Comune di Garaguso e Turati
Silvio, Ottolini Lucia, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in
Puglia e Lucania, D'Eufemia Vito e Magnante Rocco, iscritta al n. 4 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1961 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Guido Pomarici, per il Comune di Garaguso, l'avv.
Guido Astuti, per Turati Silvio e Ottolini Lucia, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici
per la Basilicata ha ritenuto non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3308,
che ha espropriato ai danni dei signori Silvio Turati e Lucia Ottolini
ha. 81. 54. 43 di terreno, sito in località Gualania, nel Comune di
Garaguso.
Risulta dalla diffusa esposizione contenuta nell'ordinanza di
rimessione che sin dal secolo scorso si è discusso sulla natura
demaniale dei terreni poi espropriati, e che, prima ancora che la
controversia venisse rimessa per competenza al Commissario regionale
per gli usi civici di Potenza, si erano avute pronunzie in vario senso
del Commissario per gli usi civici di Bari (decreto 12 marzo 1928 e
sentenza 23 aprile - 18 maggio 1940) e della Corte di appello di Roma,
Sezione usi civici (sentenza 2 - 16 febbraio 1942).
Ora il Commissario regionale per gli usi civici della Basilicata ha
ritenuto, sulla base di nuovi documenti e di nuove perizie, che "la
zona Gualania scorporata dall'Ente riforma in base alla legge delegata
del 18 dicembre 1952, n. 3308, ha natura demaniale". Soggiunge,
tuttavia, di non poter pronunziare tale declaratoria, né ammettere il
conseguente ordine di reintegra in favore del Comune di Garaguso per la
presenza del ricordato decreto delegato di espropriazione, emesso "sul
contrario presupposto che la predetta zona scorporata costituisca un
bene allodiale dei coniugi Turati-Ottolini o al più un bene ex -
feudale, ma non demaniale, dacché i beni di questa natura sono
sottratti allo scorporo dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841".
Di qui la necessità di sospendere il giudizio e rinviare gli atti
alla Corte perché si pronunci sulla legittimità costituzionale del
decreto delegato. Il che appunto il Commissario regionale ha fatto, con
ordinanza 1 dicembre 1960, ritualmente pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1961.
2. - Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Garaguso,
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Pomarici, mediante deposito
delle deduzioni in data 10 marzo 1961. Ritiene la difesa del Comune la
manifesta illegittimità del decreto di espropriazione, stante che la
zona espropriata non sarebbe stata mai di proprietà dei signori Turati
Ottolini, che l'avrebbero usurpata ai danni del demanio comunale. Né a
questa dichiarazione di illegittimità si può opporre il fatto che
manchi una pronunzia, la quale accerti, con efficacia di giudicato, la
natura demaniale della zona contestata, o il fatto che i beni fossero
intestati nel catasto ai signori Turati - Ottolini, stante che una
decisione di questa Corte avrebbe affermato che la dichiarazione di
illegittimità costituzionale può aversi anche in pendenza del
procedimento davanti al giudice ordinario e che devono ritenersi
illegittimi i decreti di espropriazione che colpiscono fondi rustici
intestati nel catasto a persone diverse dall'effettivo proprietario,
data la differenza tra l'espropriazione della riforma fondiaria e
l'istituto del l'espropriazione per pubblica utilità.
3. - Nel giudizio si sono costituiti i coniugi Turati Ottolini,
rappresentati e difesi dall'avv. Guido Astuti, mediante il deposito
delle deduzioni in data 18 marzo 1961. La tesi fondamentale è questa:
che il meccanismo che regola le questioni di legittimità
costituzionale sarebbe tale da devolvere alla giurisdizione e
competenza della Corte "questioni anche di merito altrimenti soggette
alla normale cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria o
speciale".
Nel caso di specie l'indagine sull'asserita qualità demaniale dei
terreni espropriati, il cui accertamento determinerebbe
l'inespropriabilità dei beni e, quindi, il travalicamento dei confini
della delegazione, deve essere sottratta al potere giudiziario e
riservata alla competenza istituzionale della Corte "unico organo
costituzionalmente investito del sindacato di legittimità delle leggi
ordinarie o delegate". L'affermazione che si legge nell'ordinanza di
rinvio, che la zona Gualania ha natura demaniale, esprimerebbe soltanto
un apprezzamento circa la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale, non "una declaratoria sul merito della questione", tale
da predeterminare o condizionare il giudizio della Corte, che dovrebbe
essere indipendente da qualsiasi apprezzamento del giudice a quo
intorno all'oggetto o al presupposto della questione di legittimità.
La difesa procede, poi, a riassumere le eccezioni di merito proposte
già davanti al Commissario per gli usi civici, dalle quali
risulterebbe chiaramente mancata la prova dell'esistenza e della
consistenza del preteso demanio da parte del Comune di Garaguso, prova
che, giusta la legislazione e la giurisprudenza, dovrebbe essere
fornita, appunto, dal Comune rivendicante, e che non può cavarsi
nemmeno dalle relazioni dei tre consulenti di ufficio, che dovrebbero
ritenersi "lacunose", contraddittorie, prive di giustificazione
testuale nei documenti prodotti in causa".
Subordinatamente la difesa sostiene che, nel caso la Corte
riconoscesse la demanialità del fondo, poiché i signori Turati
Ottolini furon sin dall'inizio proposti per la legittimazione del loro
possesso, tale diritto competerebbe loro a norma delle leggi vigenti
con efficacia ex tunc e, quindi, anteriore al 15 novembre 1949, con la
conseguenza che la condizione giuridica di enfiteuti o coloni perpetui
miglioratari, che verrebbe da essi così conseguita, comporterebbe la
piena legittimità dell'espropriazione a norma dell'art. 4 della legge
21 ottobre 1950, n. 841.
Infine, e in ogni caso, non si potrebbe non tener conto delle
radicali migliorie apportate al fondo segnatamente dagli attuali
proprietari espropriati, ai quali, pertanto, spetterebbe, in estrema
ipotesi, un incontestabile diritto di credito verso il Comune
rivendicante "nella loro qualità di possessori di buona fede,
acquirenti in base a titolo legittimo, e altrimenti idoneo al
trasferimento della proprietà".
4. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato. L'atto di intervento è stato
depositato il 30 gennaio 1961.
I motivi secondo i quali il decreto di espropriazione deve essere
considerato perfettamente legittimo sono ad avviso dell'Avvocatura i
seguenti:
1) si è qui di fronte a un acquisto a titolo originario, non
derivativo: anche, dunque, se il titolo sul quale si fonda il diritto
dell'espropriato fosse annullato con efficacia retroattiva, tale evento
sopravvenuto sarebbe irrilevante ai fini dell'espropriazione;
2) alla data del 15 novembre 1949, legittimati passivi
all'espropriazione non potevano essere se non i coniugi Turati
Ottolini, ancora proprietari dei beni, stante che nessun atto
giuridicamente rilevante aveva dichiarato che i beni fossero di
proprietà del Comune di Garaguso e stante che nessuna "zona di
franchigia" - dice testualmente l'Avvocatura -, è consentita dalle
leggi di riforma "propter rem litigiosam";
3) non si potrebbe introdurre nel sistema delle leggi di riforma
quella che l'Avvocatura chiama la fenomenologia privatistica
dell'acquisto a non domino, la quale ammetterebbe la possibilità di un
sopravvenuto eccesso di delega, laddove la legittimità dell'esercizio
del potere da parte dello Stato, per di più in forma di legge,
potrebbe "essere valutato soltanto nella situazione di diritto
esistente all'atto di consumazione del potere medesimo";
4) nel caso di specie si versa in materia di usi civici dove, come
si sa, tra l'accertamento della usurpazione del demanio comunale e
l'estromissione dell'occupatore abusivo, si può inserire un terzo
elemento, la legittimità dell'occupazione, che implicherebbe la
trasformazione del demanio in allodio. Non sarebbe perciò possibile
asserire che alla data del 15 novembre 1949 fosse proprietario e
legittimato allo scorporo il Comune di Garaguso;
5) una esatta interpretazione dell'art. 9 della legge 12 maggio
1950, n. 230, porterebbe a trasferire i diritti controversi di uso
civico e quelli sui demani universali nella zona dei diritti dei terzi
da farsi valere sull'indennità di espropriazione.
Infine, l'Avvocatura crede di poter trarre argomento a favore della
sua tesi da una precedente decisione di questa Corte (sentenza 25
maggio 1957, n. 67).
5. - Si è costituita in giudizio anche la Sezione speciale di
riforma fondiaria dell'Ente Puglie e Lucania, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura dello Stato, la quale, nelle deduzioni depositate il 30
gennaio 1961, si rifà alle considerazioni che sorreggono l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio, aggiungendo:
1) il Comune di Garaguso non ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del decreto di esproprio che, secondo il medesimo
Comune, potrebbe sorgere solo dopo il giudicato, che accertasse demanio
universale i terreni espropriati ai coniugi Turati - Ottolini. Allo
stato, cioè, si richiederebbe soltanto la dichiarazione di
demanialità dei beni rivendicati. Se ne dovrebbe concludere che
mancherebbe la rilevanza della questione, non essendo il decreto di
espropriazione di ostacolo alla richiesta dichiarazione di demanialità
e ai fini dell'attribuzione dell'indennità;
2) nel merito, difetterebbero nel modo più assoluto gli elementi
perché si possa parlare di demanio universale.
6. - Tanto i signori Turati - Ottolini quanto il Comune di Garaguso
hanno depositato memorie, rispettivamente il 21 e 24 novembre di
quest'anno, nelle quali ribadiscono le rispettive tesi difensive.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato il 22 novembre scorso
una memoria nella quale richiama l'attenzione della Corte su una
circostanza che definisce "di notevole rilievo". Sarebbe pacifico che
il Commissario per gli usi civici esercita una funzione giurisdizionale
soltanto nell'accertare l'esistenza e la consistenza dell'uso civico o
del demanio e un'attività amministrativa di carattere discrezionale,
che consiste nell'ordinare la reintegra o nell'ammettere la
legittimazione. Il decreto di esproprio non vieterebbe la dichiarazione
di demanialità, ma soltanto l'emanazione dell'ordine di reintegra.
Senonché a questo punto si sarebbe fuori dell'ipotesi di un giudizio
penale, civile e amministrativo per la cui decisione occorra stabilire
la legittimità di un atto avente forza di legge. In altri termini, la
questione di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante ai fini di
una pronuncia di accertamento, inammissibile ai fini dell'ordine di
reintegra. Infine, l'Avvocatura ribadisce che non c'è materia per una
controversia di legittimità costituzionale perché il principio
dell'art. 9 della cosiddetta legge Sila per il quale "pretium tenet
locum rei" varrebbe non soltanto per gli usi civici gravanti su terre
di proprietà privata, ma anche per il demanio comunale o universale.
7. - All'udienza del 6 dicembre 1961 le difese delle parti
costituite in giudizio hanno svolto le rispettive tesi e argomentazioni
difensive, insistendo nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura generale ha sollevato due eccezioni
pregiudiziali, l'una di rilevanza, l'altra di inammissibilità della
proposta questione di legittimità costituzionale: ma soltanto la prima
in maniera formale. Comunque, né l'una né l'altra sono fondate.
Quanto alla prima, la Corte può richiamarsi ai suoi costanti
precedenti, giusta i quali la competenza a giudicare della rilevanza di
una questione di costituzionalità è del giudice a quo e ad essa altro
non spetta se non controllare che il giudizio sia stato formulato e
motivato. Ora non può dubitarsi che questi requisiti si riscontrino
nell'ordinanza del Commissario per la liquidazione degli usi civici
della Basilicata e che, pertanto, l'eccezione dell'Avvocatura debba
essere respinta. Tuttavia, si può aggiungere a maggior chiarimento -
anche perché la difesa dell'Avvocatura si fonda quasi affatto su
questo punto -, che non è esatto ritenere che la domanda di
dichiarazione della qualità demaniale del terreno contestato, la sola
proposta dal Comune di Garaguso, escluda la rilevanza della questione
di costituzionalità del decreto impugnato. Il giudice a quo, infatti,
ha ritenuto di non poter procedere a questa dichiarazione di fronte a
una dichiarazione opposta contenuta, sia pure implicitamente, in un
atto di espropriazione dei terreni contestati, avente forma di legge:
il che è sufficiente per fondare la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale. Né vale ad escluderla l'altro rilievo
dell'Avvocatura, secondo il quale il diritto del Comune si sarebbe
dovuto e si dovrebbe esercitare sull'indennità di espropriazione ai
sensi dello art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, per la ragione
che non può riportarsi tra "i diritti dei terzi, compresi i diritti di
uso civico", dei quali parla la norma contenuta in quell'articolo, il
diritto di proprietà del Comune sul demanio universale. Occorre appena
notare che così si confonderebbero due istituti diversi quali sono
quello degli usi civici esercitati sulla proprietà privata (alla quale
fa riferimento la norma invocata), e la piena proprietà pubblica del
Comune sui beni del proprio demanio.
2. - Anche l'eccezione di inammissibilità va respinta. Non è
esatto sostenere, come sostiene l'Avvocatura, che il procedimento di
reintegra sia sempre un procedimento amministrativo che si conclude con
un provvedimento amministrativo e che, pertanto, non ci si troverebbe,
nel caso in esame, nel "corso di un giudizio" durante il quale possa
sollevarsi, giusta le norme in vigore, una questione di legittimità
costituzionale (art. 1 legge cost. 9 febbraio 194S, n. l, e art. 23
legge 11 marzo 1953, n. 87). La legge 16 giugno 1927, n. 1766, non
lascia dubbi, viceversa, che tutte le volte che, come in questo caso,
si discuta sull'esistenza e la consistenza di un demanio comunale, il
Commissario liquidatore degli usi civici eserciti una funzione
giurisdizionale, e che davanti ad esso perciò si svolga un
procedimento giurisdizionale, che si conclude con un provvedimento
giurisdizionale. La stessa giurisprudenza della Cassazione, richiamata
dall'Avvocatura contro questa tesi, viceversa, la conferma, dato che
essa muove dal presupposto che si versi in un procedimento di reintegra
nel quale non sia contestata la "qualitas soli".
3. - La difesa dei signori Turati - Ottolini sostiene che la Corte
costituzionale, svincolata come sarebbe dai presupposti per ragione dei
quali il giudice a quo solleva la questione di legittimità
costituzionale, debba procedere direttamente nel caso in esame ad
accertare l'esistenza e la consistenza del demanio preteso dal Comune
di Garaguso.
La tesi non può essere accolta. I presupposti della questione di
legittimità costituzionale che il giudice a quo ha accertato (in
questo caso la esistenza e la consistenza del demanio universale),
attengono a quel giudizio di rilevanza che è di competenza del giudice
a quo: anzi s'identificano con questo giudizio stesso (ord. n. 77 del
1957; sent. nn. 57 del 1959 e 44 del 1960). La Corte non potrebbe
sostituire la sua competenza a quella, nel caso, del Commissario per la
liquidazione degli usi civici della Basilicata, né potrebbe rinviare
gli atti al giudice perché si formi sul punto controverso la cosa
giudicata senza violare la norma contenuta nel secondo comma dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, giusta la quale le sole condizioni
che il giudice ordinario deve osservare per rimettere alla Corte una
questione di costituzionalità, sono che il giudizio non possa essere
definito indipendentemente dalla sua risoluzione e che essa non sembri
al giudice manifestamente infondata. Le singolarità che l'osservanza
di queste norme inducono nel caso nel quale oggetto del giudizio di
costituzionalità sia una legge - provvedimento, non possono comportare
la disapplicazione delle norme ricordate o l'alterazione del sistema
che esse costituiscono. La difesa dei signori Turati - Ottolini si
lamenta a torto che questa ormai consolidata giurisprudenza della Corte
precluda alle parti il diritto di proseguire nel giudizio a quo a
discutere della fondatezza dei presupposti della questione di
legittimità costituzionale o, che è lo stesso, della sua rilevanza:
è vero esattamente il contrario, tanto che non è da escludere che,
nei gradi successivi di giudizio una diversa pronunzia sulla rilevanza
comporti, come sua conseguenza, l'inefficacia della sentenza della
Corte: come è fatto del resto, palese dalla formula "in quanto...",
costantemente adoperata dalla Corte per le sentenze dichiarative
dell'illegittimità costituzionale dei decreti di espropriazione.
Ora, la rilevanza della proposta questione è ampiamente dimostrata
nell'ordinanza del Commissario per gli usi civici anche sotto il
profilo della natura dei beni espropriati, e la Corte deve muovere da
questo punto per il suo giudizio sulla legittimità del decreto
impugnato. E non è da dubitare che il legislatore delegato, qualora
espropri terreni demaniali, violi la norma contenuta nell'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, che consente di sottoporre
all'espropriazione "la proprietà terriera privata", e con ciò
travalichi i confini assegnatigli dalla legge di delegazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre
1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto
ha incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte