Sentenza n. 78/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 818/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 21
febbraio 1962 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile
vertente tra Tedeschi Gherardo e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 25 agosto 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tedeschi Gherardo e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Franco Agostini, per Tedeschi Gherardo, e l'avv. Guido
Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione del 24 maggio 1961 Tedeschi Gherardo
convenne l'Istituto nazionale della previdenza sociale avanti al
Tribunale di Reggio Emilia chiedendo, fra l'altro, il riconoscimento,
ai fini del conseguimento della pensione per invalidità, del proprio
diritto a godere della contribuzione figurativa di cui agli artt. 56,
primo comma, lett. a, n. 2, del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4,
quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, essendo egli stato
assistito, per periodi diversi successivi al 1955, dall'I. N. A. I. L.,
per malattia, e dall'I. N. P. S. stesso, per tubercolosi, con degenza
sanatoriale e post-sanatoriale.
Tanto il Tedeschi chiedeva, previa sospensione del giudizio e
rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione
della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.
76 della Costituzione, dell'art. 10, primo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, secondo cui è escluso il godimento della contribuzione
figurativa per i periodi di cui all'art. 56, lett. a, nn. 1 e 2, del
citato R.D. n. 1827 del 1935, ed all'art. 4, commi primo e quarto,
della citata legge n. 218 del 1952, nel caso in cui, durante i periodi
stessi, continui a sussistere l'obbligo dell'assicurazione per
l'invalidità e vecchiaia o dell'iscrizione nelle forme di previdenza
sostitutiva o ad altro trattamento di previdenza che comporti
l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria suddetta. l'I.N.P.S.,
infatti, aveva invocato tali restrizioni nel respingere, in sede
amministrativa, la domanda di concessione della pensione a suo tempo
avanzata da esso Tedeschi, iscritto dal 1 giugno 1951 alla Cassa
pensioni dipendenti enti locali, quale dipendente del Comune di Reggio
Emilia.
Con ordinanza del 21 febbraio 1962 il Tribunale, in accoglimento
della richiesta del Tedeschi, sospendeva il giudizio e rimetteva gli
atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di
legittimità come sopra sollevata, ritenendola non manifestamente
infondata.
2. - Nell'ordinanza il Tribunale afferma che, ai sensi dell'art. 37
della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, in forza della quale
venne emanato il decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818,
concernente norme di attuazione e di coordinamento della detta legge,
fu attribuito al Governo il potere di emanare, "in conformità dei
principi e criteri direttivi" cui si informava la legge delega stessa,
le relative norme transitorie, di attuazione e di coordinamento,
nonché la facoltà di raccogliere in testo unico le disposizioni
regolanti la materia. Ciò premesso - prosegue l'ordinanza - la
limitazione contenuta nell'art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 818 del
1957, oltre a non potersi considerare dettata in via transitoria o di
attuazione della legge delega, non potrebbe neppure ritenersi norma di
coordinamento nel senso ivi previsto.
Infatti la legge n. 218 del 1952, regolando con l'art. 4 per la
prima volta l'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di
degenza in regime sanatoriale e post-sanatoriale, si sarebbe limitata
ad aggiungere i periodi stessi a quelli che già potevano dar luogo a
contribuzione figurativa a norma dell'art. 56, nn. 1 e 2, del R.D. n.
1827 del 1935, senza subordinare il godimento di quel diritto alla
condizione limitativa introdotta invece dalla norma impugnata, e senza
comunque enunciare criteri o principi restrittivi al riguardo, del
resto estranei anche alla precedente regolamentazione della materia dei
contributi figurativi.
Onde - conclude l'ordinanza - il legislatore delegato, nel porre
la restrizione suddetta, avrebbe violato i limiti del potere concesso
gli con la norma di delegazione, e pertanto la disposizione impugnata
sarebbe illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
L'ordinanza, notificata il 23 maggio 1962 e comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 25 agosto 1962.
3. - Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Tedeschi,
rappresentato e difeso dagli avvocati Vezio Crisafulli e Franco
Agostini, i quali hanno depositato le proprie deduzioni nella
cancelleria della Corte il 13 settembre 1962.
La difesa del Tedeschi, nel condividere i rilievi contenuti
nell'ordinanza di rinvio, insiste sulla novità della condizione
limitativa introdotta dall'art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 818 del
1957, e sul contrasto che ne deriverebbe con la legge di delega e con
la precedente disciplina della materia, e conclude chiedendo la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.
4. - Si è altresì costituito 1' I.N.P.S., rappresentato e difeso
dagli avvocati Massimo Aureli, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e
Pierino Pierini, i quali hanno depositato le deduzioni nella
cancelleria della Corte il 21 luglio 1962.
La difesa dell'Istituto osserva che, contrariamente a quanto ex
adverso si assume, dal testo stesso dell'ultimo comma dell'articolo 56
del ripetuto R.D. n. 1827 del 1935 sarebbe dato desumere la conferma
della esistenza del principio generale secondo cui, essendo i
contributi figurativi intesi allo scopo di impedire che taluni eventi -
malattie, servizio militare, puerperio, infortuni sul lavoro,
disoccupazione - possano ripercuotersi dannosamente sulla continuità
del rapporto previdenziale, il diritto di goderne andrebbe appunto
subordinato alla mancanza di effettiva copertura contributiva dei
periodi corrispondenti. Infatti la citata norma, disponendo
testualmente che "per detti periodi scoperti di assicurazione
l'Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il
contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi
effettivamente versati", chiarirebbe la ratio legis, informata al
criterio restrittivo di utilizzazione dei contributi figurativi sopra
enunciato, e confermerebbe, con il riferimento alla misura media dei
contributi versati, che quei determinati eventi sono presi in
considerazione non come pure e semplici condizioni per l'acquisto del
diritto alla contribuzione figurativa, ma perché hanno prodotto un'
interruzione dell'obbligo di contribuire, in relazione alla quale il
legislatore intese garantire al lavoratore la posizione assicurativa in
corso, ponendo a carico dell'Istituto la corrispondente contribuzione.
La norma impugnata, pertanto, tenderebbe unicamente a rendere
conforme alla ratio dell'istituzione l'acquisizione del beneficio della
contribuzione figurativa che, per gli scopi cui è destinata, non
avrebbe ragione di venire aggiunta alla tutela effettiva cui il
lavoratore abbia, per altro verso, diritto. Di conseguenza, ben
potrebbe considerarsi come norma di coordinamento, rientrante nella
previsione dell'art. 37 della legge delega n. 218 del 1952.
La difesa dell'Istituto conclude, quindi, chiedendo che si dichiari
infondata la sollevata questione.
5. - La difesa del Tedeschi ha depositato nei termini una memoria
illustrativa, con cui ribadisce le argomentazioni già esposte, e
afferma, in sostanza, che la legge delega n. 218 del 1952 regola
compiutamente il diritto alla pensione per invalidità e vecchiaia, e
che, in particolare, i criteri per l'utilizzazione dei periodi di
contribuzione figurativa sono posti chiaramente ed armonicamente dalla
stessa legge delega (art. 4) e dal R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 (art.
56), il che sarebbe anche dato desumere dalle sentenze della Corte
costituzionale n. 2 del 1961 e n. 4 del 1963, con le quali sono stati
rispettivamente dichiarati incostituzionali il secondo comma dell'art.
10 del D.P.R. n. 818 del 1957, secondo cui il riconoscimento dei
contributi figurativi era condizionato ad un minimo contributivo, ed il
secondo comma dell'art. 12 dello stesso decreto, che pure subordinava
allo stesso requisito i contributi figurativi per i periodi di
gravidanza e puerperio, ai fini dell'indennità di disoccupazione.
Passando poi a confutare le argomentazioni avversarie, la difesa
del Tedeschi afferma che la espressione dell'art. 56 del R.D. n. 1827
del 1935, secondo cui il computo dei contributi figurativi riflette
"periodi scoperti di assicurazione", non solo non gioverebbe alla tesi
sostenuta dalla difesa dell'I.N.P.S., ma offrirebbe argomenti in senso
contrario. Infatti - si afferma nella memoria - la citata espressione
è riferita unicamente all'assicurazione invalidità e vecchiaia, che
è appunto l'oggetto esclusivo della disciplina di quelle norme, ed
alla quale indubbiamente si riferisce anche la espressione iniziale del
citato art. 56, che pone la condizione generale dell'avvenuto "inizio
dell'assicurazione" per il computo dei contributi figurativi. Ciò
posto se ne dovrebbe dedurre l'esistenza di una completa disciplina
della contribuzione figurativa in materia di assicurazione per
l'invalidità e vecchiaia, ispirata al principio secondo cui i
contributi figurativi sono destinati a coprire i "periodi scoperti"
dell'assicurazione stessa, mentre il legislatore non avrebbe in alcun
modo considerato le altre forme di previdenza sostitutive o esclusive
di quella.
Ed essendo d'altra parte pacifica l'autonomia delle varie forme di
assicurazioni sociali, ognuna disciplinata nel proprio ambito da
particolari disposizioni di legge non estensibili da un' assicurazione
all'altra, come avrebbero posto in evidenza le sentenze n. 35 del 1960
e n. 28 del 1961 della Corte costituzionale, e come sarebbe anche
confermato da alcuni esempi di espressa disciplina dei diritti
spettanti allo stesso lavoratore per diverse forme previdenziali (art.
2, secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338; art. 72 del R.D. n.
1827 del 1935), dovrebbe concludersi che la norma impugnata avrebbe
ecceduto i limiti della delega di cui all'art. 37 della legge n. 218
del 1952, nel punto in cui esclude l'accredito dei contributi
figurativi per il caso di iscrizione dell'interessato "alle forme di
previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che
comporti la esclusione dell'assicurazione obbligatoria".
Date le sopra esposte premesse, concernenti la esistenza di una
completa regolamentazione della materia ed i criteri cui è ispirata,
non si potrebbe ravvisare nella specie - così conclude la difesa del
Tedeschi - quella necessità di eliminare disarmonie o colmare lacune
cui era subordinata la facoltà, concessa al legislatore delegato
dall'art. 37 della legge n. 218 del 1952, di emanare norme di
coordinamento della vigente legislazione in materia di assicurazioni
sociali con la legge delega stessa. Considerato in diritto :
1. - Ritiene la Corte che la proposta questione di legittimità
costituzionale non sia fondata.
La disposizione impugnata (primo comma dell'art. 10 del decreto
legislativo delegato 26 aprile 1957, n. 818) stabilisce che i periodi
di tempo che possono dar luogo ai cosiddetti contributi figurativi, di
cui all'art. 56 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4
della legge 4 aprile 1952, n. 218, "sono riconosciuti come periodi di
contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa,
sempreché per detti periodi non continui a sussistere in favore
dell'assicurato l'obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, ovvero dell'iscrizione alle forme di
previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che
comporti l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria predetta".
Escluso che questa disposizione possa ritenersi norma di attuazione
della legge delega 4 aprile 1952, n. 218, per la mancanza in quest'
ultima di disposizioni cui, in tal senso, sia riferibile, ed escluso,
come è evidente, che si tratti di una norma transitoria, sembra che
ben possa parlarsi di norma di coordinamento, non eccedente i limiti
tracciati all'attività legislativa delegata al Governo con l'art. 37
della citata legge n. 218 del 1952.
2. - Per suffragare quest' assunto giova richiamarsi al concetto
fondamentale, che ispira la legislazione previdenziale in materia di
assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, secondo cui la pensione
è destinata a garantire al lavoratore il soddisfacimento dei bisogni
vitali al verificarsi di quegli eventi che ne riducano o ne annullino
la capacità di guadagno. Questa Corte, con la sentenza n. 34 del 24
maggio 1960, ha esplicitamente riconosciuto che la pensione di
invalidità e vecchiaia è legata allo stato di bisogno del lavoratore,
tanto che la misura della corresponsione, in vari casi, è suscettibile
di mutamento proprio in funzione dello stato di bisogno
(caratteristico, ad esempio, il caso inverso, di riduzione cioè della
pensione, sancito dall'art. 12 della legge delega, di cui si discute, 4
aprile 1952, n. 218, per i titolari di pensione che prestino la loro
opera alle dipendenze di altri).
In questo concetto che, come in seguito si vedrà, domina tutta la
legislazione in materia di previdenza sociale, anteriore e successiva
alla richiamata legge delega n. 218 del 1952 e al decreto legislativo
delegato n. 818 del 1957, deve inserirsi il beneficio dei contributi
figurativi. Questi operano una vera e propria fictio iuris: vengono,
cioè, computati, ai fini assicurativi, determinati periodi durante i
quali, a causa di eventi meritevoli di speciale considerazione, e
comunque non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, sia venuta
meno la possibilità di versare i contributi. La ratio della
provvidenza sta nell'intento di impedire che, a causa della sospensione
nella corresponsione effettiva delle prestazioni assicurative, derivino
conseguenze negative in relazione alla maturazione del diritto alla
pensione e alla misura di essa, e che, conseguentemente, restino
frustrati gli obbiettivi economico-sociali ai quali tende tutto il
sistema delle assicurazioni obbligatorie contro la invalidità e la
vecchiaia. A conferma di ciò sta la considerazione che gli eventi
assunti a base del diritto alla contribuzione figurativa attengono
tutti a situazioni straordinarie o patologiche della vita del
lavoratore, quali il servizio militare, le malattie di una certa
durata, la gravidanza e il puerperio, la disoccupazione, il cui
particolare rilievo le rende degne di speciale tutela.
Deriva logicamente, e ciò non può non aver rilevanza sul terreno
giuridico, che la concessione dei contributi figurativi, intesa, come
si è detto, ad eliminare le conseguenze dannose dei fatti accennati
riguardo alla realizzazione della più completa difesa sociale contro
l'invalidità e la vecchiaia, non ha ragione di permanere qualora i
soggetti che ne dovrebbero beneficiare si trovino ad avere già
assicurato un trattamento previdenziale, uguale a quello
dell'assicurazione obbligatoria in questione, che li pone al coperto
dalle conseguenze della diminuita o cessata capacità di guadagno,
garantendo un minimo vitale.
3. - Questo sistema è confermato, come innanzi si accennava, da
tutta la legislazione in materia, precedente e successiva alle citate
leggi, di delegazione e delegata. Basta ricordare le principali
disposizioni.
L'art. 38 del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, emanato per
l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, stabiliva che non
erano computati utili per la pensione i periodi di malattia in cui
l'assicurato continuava a ricevere lo stipendio e durante i quali
perciò, a norma dell'art. 24 dello stesso decreto, permaneva l'obbligo
del versamento dei contributi. Questa disposizione è chiaramente
ispirata al concetto che, una volta assicurato il trattamento
previdenziale in forza del permanere dell'obbligo del versamento,
veniva meno l'esigenza di computare il periodo di malattia ai fini
previdenziali sancita dall'art. 6 del citato R.D. 30 dicembre 1923, che
appunto stabiliva che i periodi di malattia non eccedenti i dodici mesi
dovevano computarsi "utili agli effetti del diritto alla pensione e
della determinazione della misura di questa, ancorché non sia versato
alcun contributo".
L'art. 56, ultimo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
lascia poi agevolmente desumere, dalla sua dizione, che fu mantenuta
anche allora la medesima concezione della natura e degli scopi dei
contributi figurativi. Dopo l'elencazione dei periodi in relazione ai
quali è prevista la contribuzione figurativa, vi si legge infatti:
"per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computerà come
versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato
sulla media dei contributi effettivamente versati". La lettera della
legge denunzia qui, chiaramente, la sua ratio, che è appunto quella di
apprestare un rimedio a favore dei lavoratori contro i danni che
potrebbero loro derivare dall'essere determinati periodi della loro
vita lavorativa "scoperti" dalle relative forme di assicurazione
previste dalle norme in vigore.
Una chiara riaffermazione del detto criterio si rinviene altresì
nel disposto dell'art. 136 dello stesso R.D.L. n. 1827 del 1935, che
prevede espressamente l'esclusione del godimento dei contributi
figurativi in relazione a quei periodi durante i quali gli assicurati
in servizio militare "siano stati comandati o messi a disposizione
presso stabilimenti ausiliari". Infatti, secondo il D.L.Luog. 29
aprile 1917, n. 670, agli operai addetti a tali stabilimenti era
estesa, obbligatoriamente, l'iscrizione alla Cassa nazionale di
previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, onde appare
evidente il motivo dell'esclusione dal beneficio, da ricercarsi appunto
nel possesso di una posizione assicurativa da parte dei militari
addetti agli stabilimenti, che garantiva loro il minimo vitale, e
rendeva quindi superfluo il funzionamento a loro favore del meccanismo
dei contributi figurativi.
D'altra parte la stessa legge delega di cui si discute, 4 aprile
1952, n. 218, dettò, con l'art. 4, norme concernenti la contribuzione
figurativa che rendevano opportuna la codificazione dei principi
generali in materia, e con l'art. 10, disponendo l'unificazione nella
pensione degli assegni ed indennità speciali disposti nel corso degli
anni a favore dei pensionati, e l'esclusione della garanzia del minimo
della pensione per coloro che comunque percepiscono più pensioni a
carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia o delle
forme sostitutive della stessa qualora per effetto del cumulo venissero
a conseguire un beneficio mensile superiore al minimo garantito, rivela
come anche il legislatore del 1952 abbia considerato finalità precipua
dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia l'apprestamento di un
minimo vitale a favore del lavoratore di ridotta o cessata capacità di
guadagno.
L'esaminata natura sussidiaria dei contributi figurativi per
l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia riemerge infine,
inequivocabilmente, nella disposizione contenuta nell'art. 10 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55 - successiva, quindi, alla legge delega e
a quella delegata - secondo cui il godimento del beneficio della
contribuzione stessa, esteso dalla legge anche ai periodi di servizio
militare prestato nella seconda guerra mondiale, è escluso per coloro
che, in relazione al periodo considerato, risultano comunque assicurati
per l'invalidità e la vecchiaia o possono in altro modo godere di un
trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti
pubblici.
4. - Ulteriore conferma della esattezza del concetto fondamentale
ispiratore della legislazione previdenziale in materia di invalidità e
vecchiaia, secondo cui la relativa pensione è destinata a garantire al
lavoratore il soddisfacimento di un minimo di bisogni vitali al
verificarsi di determinati eventi che ne annullano o ne riducono la
capacità di guadagno, è dato trarre dalla recente legge 12 agosto
1962, n. 1338, concernente miglioramenti dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti.
Questa legge, infatti, apporta (artt. 2 e 8) una modificazione al
quinto comma dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel senso
che esclude dalla garanzia del minimo di pensione (rivalutato con
l'art. 1 in base al coefficiente 72), qualora ricorra il caso del
cumulo delle pensioni e ne risulti al pensionato un beneficio mensile
superiore al minimo stabilito, oltre alle categorie di pensionati già
elencate ("coloro che comunque percepiscano più pensioni a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, o di altre forme sostitutive di detta assicurazione"),
anche i titolari di pensioni a carico di forme previdenziali "che hanno
dato titolo a esclusione o esonero dell'assicurazione stessa".
Con ciò, infatti, si ribadisce il suddetto principio della
legislazione previdenziale, consentendo che le prestazioni
pensionistiche siano inferiori al minimo anche in casi che non erano
espressamente previsti nella legislazione precedente come ostativi al
godimento della garanzia dei minimi di pensione.
5. - Se quello che si è ricordato è lo stato della legislazione
sul punto in controversia, occorre ulteriormente vedere se la norma
impugnata, poteva o meno essere inserita fra le disposizioni del
decreto delegato n. 818 del 1957, quale norma generale regolatrice
della materia dei contributi figurativi, in base alla delega di cui
all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il che appunto è
quanto nega la difesa del Tedeschi, la quale sostiene che non è
possibile rinvenire nella legge delega disposizioni che escludano il
computo dei contributi figurativi nel caso di iscrizione
dell'interessato a forme previdenziali sostitutive od esclusive
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia,
mentre esisterebbe una completa regolamentazione della materia negli
artt. 56 del R.D. n. 1827 del 1935 e 4 della legge n. 218 del 1952. Si
rifà poi ad alcune sentenze di questa Corte le quali avrebbero
riconosciuto autonomia alle varie forme di assicurazioni sociali.
Quest' ultimo richiamo - della cui esattezza è peraltro lecito
dubitare - nulla comprova ai fini della questione in controversia. In
quelle sentenze la Corte si pronunciò in occasione di rapporti
inerenti all'ambito di singole forme di assicurazioni sociali: nel caso
in esame si tratta, invece, di una norma che ben potrebbe dirsi di
collegamento, fra forme di assicurazioni similari, e bisogna giudicare
su di un punto che riguarda rapporti reciproci di queste forme
assicurative. Rispetto al qual punto è da notare peraltro che, se la
stessa difesa del Tedeschi ammette l'esclusione della contribuzione
figurativa per i periodi in cui continua a sussistere l'obbligo
dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, è nella logica delle cose
- e se ne deve trarre la conseguenza giuridica - ritenere che
altrettanto deve farsi nei casi in cui continua l'obbligo di iscrizione
alle forme similari di previdenza.
Ora, sulla estensione e i limiti nell'uso della delega legislativa,
si è più volte pronunciata la Corte costituzionale, sia in generale
che, particolarmente, nei riguardi della delega contenuta nell'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218. Ha rilevato la Corte, appunto
sull'uso della facoltà di coordinamento, che "il coordinamento delle
leggi, sia in sede legislativa che in sede giurisdizionale, è diretto
a conseguire un armonico sviluppo dell'ordinamento giuridico, in modo
che le singole norme non siano considerate isolate e chiuse in se
stesse, ma siano invece sempre interpretate nei loro riflessi e nelle
loro ripercussioni con le altre e come parti di un sistema organico in
continuo divenire, nel quale bisogna fare ogni sforzo per eliminare le
discordanze, le disarmonie, le discrepanze e le lacune" (sentenza n. 10
del 19 gennaio 1957). E con sentenza del 24 maggio 1960, n. 34,
esaminando specificamente la formula della delegazione conferita col
più volte citato art. 37 della legge del 1952, ne rilevava la
duplicità di direzione quando osservava: "la singolarità di tal
delega consiste anche nel fatto che una duplice direzione è ad essa
assegnata: poiché la stessa legge delega ha una vasta parte contenente
numerose norme sulle assicurazioni sociali, le norme del decreto
delegato dovevano essere conformi ai principi posti da quelle norme;
inoltre dovevano risultare informate ad un coordinamento fra le norme
vigenti sulle assicurazioni sociali e quelle della legge delega".
Non si può perciò imputare al legislatore delegato di aver posto,
in sede di coordinamento, nel primo comma dell'art. 10 del decreto
legislativo delegato 26 aprile 1957, n. 818, al principio del capo
secondo del titolo I, che tratta appunto dei contributi figurativi, una
norma generale la quale, lungi dal costituire una innovazione
restrittiva nel regime della computabilità dei periodi di
contribuzione figurativa, rappresenta la espressione legislativa di un
criterio derivante dai principi che dominano la intera materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta, con l'ordinanza del 21
febbraio 1962 del Tribunale di Reggio Emilia, sulla legittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte