Sentenza n. 78/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/07/1966 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo e
terzo comma, del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, promosso con ordinanza emessa il 29
ottobre 1964 dalla Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili -
nel procedimento civile vertente tra Spaziani Nelda e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1965
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 27
marzo 1965.
Visti gli atti di costituzione di Spaziani Nelda e
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 20 aprile 1966 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Fabio Antolini, per la Spaziani, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per l'Amministrazione
finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte di cassazione, in una sua ordinanza 29 ottobre 1964,
ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo e
terzo comma, del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, in quanto pone in alternativa il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso
giurisdizionale al Consiglio di Stato.
La questione è stata proposta in relazione al rilievo che al
predetto principio di alternatività sembra contrapporsi la regola
dell'art. 113 della Costituzione, la quale garantisce sempre la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti
della pubblica Amministrazione ed assicura quindi una protezione che
non dovrebbe incontrare ostacoli a causa della scelta di un rimedio la
cui natura resta amministrativa. Non è decisivo opporre, secondo la
Cassazione, che un conflitto fra la decisione del Capo dello Stato e
quella dell'autorità giurisdizionale deve essere evitato per far salvo
il prestigio del Capo dello Stato, perché questo prestigio non viene
in causa quando sull'atto amministrativo di lui si fa prevalere la
pronunzia di un organo di giurisdizione; non è nemmeno rilevante
obiettare, sempre secondo la Cassazione, che, essendo la decisione del
ricorso straordinario emanata su parere dell'Adunanza generale del
Consiglio di Stato, di cui fanno parte anche i componenti delle Sezioni
giurisdizionali, costoro, ove dovessero esser chiamati a decidere anche
sul ricorso giurisdizionale, verrebbero investiti per ben due volte
della pronuncia sulla medesima questione, perché diversa è la
funzione svolta dal Consiglio di Stato nelle due sedi, e soprattutto
perché soltanto nella sede giurisdizionale assume particolare
rilevanza la pienezza del contraddittorio e della difesa.
L'ordinanza della Corte di cassazione è stata notificata il 18
febbraio 1965 al procuratore della parte, all'Avvocatura dello Stato,
al Pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri; è
stata comunicata il 24 febbraio successivo ai Presidenti delle due
Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27
marzo 1965, n. 78.
Si sono costituite le parti del procedimento svoltosi innanzi la
Cassazione; e cioè la signora Nelda Spaziani e il Ministro delle
finanze.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. - La parte privata richiama anzitutto la precedente sentenza di
questa Corte 1 febbraio 1964, n. 1, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle norme oggi denunciate in quanto
il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso
straordinario non assicura ai controinteressati la possibilità della
tutela giurisdizionale; ed osserva che diversi sono i motivi ora
prospettati dalla Corte di cassazione, i quali tendono ad una più
estesa dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme già
esaminate.
Fu sottoposta alla Corte di cassazione l'illegittimità
costituzionale dell'intero art. 34 del T.U. sopra ricordato; e, pur
essendo vero che, ai fini della decisione del giudice a quo, non è
rilevante la soluzione della questione in così ampia portata, è
altrettanto vero, a parere della parte privata, che, in definitiva, il
fulcro della controversia sta nell'estensione della questione al primo
comma dell'articolo suddetto, perché essa potrebbe ancora essere
prospettata al Consiglio di Stato nella ulteriore fase che il
procedimento potrebbe subire, nel caso di una dichiarazione di
illegittimità costituzionale del solo principio di alternatività fra
i due rimedi. Questa Corte, con sentenza del 5 giugno 1952, n. 53, ai
fini dell'economia dei giudizi, ammise la proposizione di una questione
di legittimità costituzionale subordinatamente alla pronunzia di non
fondatezza di altra questione proposta in via preliminare; e pertanto
può essere disposta la restituzione degli atti alla Corte di
cassazione, affinché riesamini i termini della questione così come le
vennero prospettati.
La scelta del ricorso straordinario o di quello giurisdizionale,
osserva, nel merito, la parte privata, è sempre influenzata dalle
condizioni economiche dell'interessato, dato il maggior costo del
secondo procedimento, e dato che è aleatorio l'esito di una istanza di
gratuito patrocinio per adire ad esso, potendo la commissione
competente ad accordarlo essere composta da funzionari appartenenti o
già appartenenti all'Amministrazione che ha emesso l'atto impugnato.
La scelta della via del ricorso straordinario non può peraltro
implicare rinuncia, perché non sussiste una specifica norma che
concretamente la prevede, come è nell'art. 33 dello stesso T.U. e
comunque perché quella scelta non può sempre implicare quella
rinuncia. Non vale nemmeno osservare che, di solito, il ricorso
straordinario viene avanzato dopo la scadenza del termine utile per la
proposizione del ricorso giurisdizionale, perché i due termini
coincidono, ed il termine è addirittura minore per il ricorso
straordinario, nell'ipotesi di cui al terz'ultimo comma dell'art. 36
del T.U.; del resto, la regola dell'alternatività difficilmente si
giustifica quando entrambi i ricorsi preveduti dalla legge sono
proposti nello stesso giorno.
Subordinatamente la parte privata chiede che la decisione sulla
questione sia procrastinata fino a che non sarà decisa quella relativa
agli effetti della sentenza che dichiari l'illegittimità
costituzionale di una norma ordinaria, proposta dal Tribunale di
Ferrara con ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1965, n. 326.
3. - Il Ministro delle finanze osserva che i rilievi di cui
all'ordinanza della Corte di cassazione coincidono con quelli che egli
ha proposto nel procedimento svoltosi innanzi alla stessa Corte, con
gli altri prospettati a proposito della controversia decisa da questa
Corte con la sua sentenza 1 febbraio 1964, n. 1, e con la posizione
dottrinale assunta da chiari autori, alcuni dei quali appartenenti
all'Avvocatura dello Stato.
Non è vero che il ricorso straordinario è un rimedio poco
costoso, perché, potendo essere proposto soltanto per motivi di
legittimità, la parte è costretta sempre a ricorrere ad un
professionista specializzato: se, del resto, il rimedio fosse
economicamente meno oneroso, non vi sarebbe valido motivo per
conservarlo, non potendosi ammettere che sia consentito dall'articolo
24 della Costituzione un tipo di giustizia per i non abbienti diverso
da quello riservato agli abbienti.
La decisione sul ricorso straordinario è un atto amministrativo, e
la Corte costituzionale ha già ripudiato, con la sentenza 1 febbraio
1964, n. 1, la tesi della sua natura semigiurisdizionale o quasi
giurisdizionale; la legge fa derivare la inammissibilità del ricorso
giurisdizionale dal solo fatto che è stato proposto un ricorso
straordinario, non già da una dichiarazione tacita di volontà. E,
d'altro canto, la tesi della rinunzia alla via giurisdizionale è
smentita, anzitutto dalla sussistenza di un diritto ad adire a tale via
per gli errores in procedendo inficianti la decisione del Capo dello
Stato e, di poi, dalla considerazione che una rinunzia al diritto di
impugnare in via giurisdizionale la decisione predetta riguarderebbe
diritti non ancora nati, attualmente previsti e non prevedibili; vale a
dire un oggetto che la giurisprudenza ordinaria ha escluso dal potere
di rinunzia, il quale può riguardare unicamente un'entità attuale.
La esigenza che l'Amministrazione operi legittimamente, osserva ancora
il Ministro delle finanze, viene realizzata anche attraverso
l'esercizio di un potere privato, che è esperibile, non a vantaggio
esclusivo dei singoli, ma anche a beneficio dell'azione amministrativa,
e che non è preventivamente rinunciabile, anche sulla base dell'art.
113 della Costituzione.
È incongruo sostenere che, proposto il ricorso straordinario,
l'interesse legittimo si converte in un interesse semplice, perché
tale degradazione avverrebbe a seguito dell'esclusione di ogni tutela
giurisdizionale, e perché sarebbe strano attribuire, all'interesse
semplice, garanzie di procedimento tanto particolari come quelle che
concernono il ricorso straordinario (decreto del Presidente della
Repubblica, parere del Consiglio di Stato, deliberazione eventuale del
Consiglio dei Ministri).
La preoccupazione di ledere il prestigio del Capo dello Stato è,
secondo il Ministro, del tutto anacronistica in un ordinamento che
sottopone al controllo di legittimità tutti gli atti amministrativi
lesivi dei diritti o degli interessi legittimi, che permette al giudice
degli interventi legittimi di annullare atti amministrativi, e che
esige per l'atto del Capo dello Stato l'ulteriore controllo della Corte
dei conti in sede di registrazione.
Il principio dell'alternatività è certo assolutamente necessario
alla sopravvivenza del ricorso straordinario; ma l'argomento potrebbe
condurre a trascinare nell'illegittimità l'istituto dello speciale
rimedio, non a legittimare una normativa in tanto contrasto con l'art.
113 della Costituzione. L'armonia logica del sistema, fondato sulla
formazione dell'atto definitivo attraverso una serie di ricorsi
amministrativi allo stesso organo o a quello superiore o
sull'impugnabilità di tali atti in sede giurisdizionale entro un breve
termine, sarebbe spezzata se, contro l'atto definitivo, potesse ancora
esservi un ricorso amministrativo entro un termine di decadenza più
ampio, e se poi, contro la decisione di questo, potesse ancora adirsi
la via giurisdizionale: si toglierebbe significato alla fissazione di
un termine breve per il ricorso giurisdizionale avverso l'atto
definitivo, si frustrerebbero le fondamentali esigenze di dare certezza
ai rapporti e regolare svolgimento all'azione cui quel termine
provvede, e la definitività del provvedimento amministrativo
dipenderebbe dalla scelta che spetta all'interessato, il quale potrebbe
impugnarla subito in sede giurisdizionale o riservarsi di farlo
all'esito di un ricorso straordinario.
L'art. 23, quarto comma, dello Statuto della Regione siciliana non
dà argomenti che contrastano con quelli su esposti. Se il ricorso al
Presidente della Regione è il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, la norma deve ritenersi caducata, perché la
costituzionalizzazione dello Statuto siciliano operata con la legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, secondo la sentenza di questa
Corte 27 febbraio 1957, n. 38, riguarda lo Statuto quale era al tempo
della promulgazione della legge, vale a dire modificato in quelle parti
nelle quali esso contrastava con la sopravvenuta Costituzione; se
invece, come sembra più esatto, il ricorso al Presidente della Regione
sia un istituto del tutto diverso da quello straordinario al Capo dello
Stato, non può trarsene alcun argomento a favore della sopravvivenza
del secondo; comunque la natura della norma così richiamata impone la
necessità di verificarne la legittimità costituzionale, prima che
dalla sua esistenza abbia a trarsene argomento a favore della
legittimità costituzionale del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
Infine non si può prescindere dal considerare che la pronunzia su
tale ricorso, quando verte su diritti soggettivi, non preclude il
controllo giurisdizionale; e non si spiega allora il perché l'art. 113
non debba essere osservato anche quando siano in giuoco interessi
legittimi.
4. - Nella discussione orale svoltasi all'udienza del 20 aprile
1966 i difensori delle parti hanno illustrato e ribadito le proprie
tesi. Considerato in diritto :
1. - La sentenza di questa Corte 1 febbraio 1964, n. 1, non ha
precluso la proposizione della questione di legittimità costituzionale
del principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica e ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.
La sentenza suddetta si occupò infatti delle norme oggi denunciate
unicamente sotto il profilo che esse non assicuravano ai
controinteressati la possibilità della tutela giurisdizionale, e
solamente entro questi limiti ne dichiarò la illegittimità
costituzionale; per di più essa fece espressamente salvo l'esame della
questione che è oggetto dell'attuale causa, allora trattata dalle
parti, ma non prospettata nella ordinanza di rimessione.
Pertanto questa Corte può prendere in esame la questione proposta
da quella di cassazione con l'ordinanza 29 ottobre 1964.
2. - Deve essere disattesa l'istanza della parte privata di
rinviare gli atti al giudice a quo perché esamini la rilevanza, nella
controversia che egli dovrà decidere, della più ampia questione
concernente la legittimità costituzionale dell'intero art. 34.
A parte che tale questione impegna pure il primo comma
dell'articolo, il quale concerne esclusivamente il ricorso
giurisdizionale al Consiglio di Stato, e, quindi, non è implicato in
sé e per sé nell'odierna controversia, l'istanza è contraddetta dal
fatto che la parte ne riconosce l'irrilevanza immediata; e tale
riconoscimento coincide con il pensiero della Corte di cassazione, la
quale ritenne di concentrare i suoi dubbi sul predetto principio di
alternatività, nonostante le più estese domande ad essa avanzate.
Si è tuttavia osservato che è necessario procedere a nuova
delimitazione dei termini della questione, ad evitare che essa risorga,
nel prosieguo della controversia, in limiti più vasti qualora venisse
dichiarato illegittimo il principio di alternatività: tale necessità
risulta implicitamente esclusa dalla Corte di cassazione, che non ha
promosso la questione nemmeno in via subordinata, com'è accaduto nel
caso deciso da questa Corte con la sentenza del 5 giugno 1962, n. 53,
alla quale la parte si richiama. Nell'occasione predetta si affermò
che è possibile la proposizione di questioni di legittimità
costituzionale in ordine di logica gradualità, ma non che la Corte
costituzionale non possa decidere su una questione di legittimità ove
non sia stata contemporaneamente dedotta anche l'altra che, in ipotesi,
potesse sorgere in conseguenza della dichiarazione di infondatezza
della prima.
Il Ministro delle finanze, per suo conto, ritiene che il principio
dell'alternatività sottoposto al controllo di questa Corte sia
coessenziale all'istituto del ricorso straordinario, cosicché ne
contesta la legittimità costituzionale; ma, in tal modo, esso assume
che una sentenza di accertamento dell'asserito contrasto fra quella
regola e l'art. 113 della Costituzione debba travolgere l'istituto, e
richieda quindi una pronunzia di più ampia illegittimità
costituzionale ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Sotto
questo riflesso il rilievo si dimostra privo di carattere
pregiudiziale, e riconferma l'inutilità del rinvio degli atti alla
Corte di cassazione.
3. - È pure priva di fondamento la domanda di soprassedere ad ogni
pronuncia fino a quando non sarà decisa la questione, proposta dal
Tribunale di Ferrara con ordinanza già pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, circa gli effetti della sentenza che dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma ordinaria.
Non convince infatti l'assunto che un giudice competente a decidere
su una questione non possa pronunziarsi fino a quando non si conosca
quale sia l'effetto della sua sentenza.
4. - Nel merito, questa Corte ritiene che le norme denunciate non
escludono né attenuano la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi lesi da un atto amministrativo.
Esse regolano il concorso di due rimedi giuridici avverso un
medesimo atto; e lo regolano permettendo all'interessato una scelta fra
i medesimi, sulla base di una valutazione di convenienza. Quando
l'interessato preferisce proporre ricorso straordinario, è egli stesso
che ritiene di poter prescindere dalla tutela giurisdizionale, così
come ritiene di farne a meno quando lascia decorrere il termine
stabilito per invocarla. Le norme denunciate cioè offrono una
alternativa che sollecita l'autonomia soggettiva, e, così essendo, non
intaccano il precetto costituzionale che garantisce quella tutela,
perché esso non obbliga l'interessato a rivolgere la sua autonomia
unicamente nel senso dell'esperimento della protezione assicurata:
concetti simili ha espresso la Corte nella sua sentenza 5 febbraio
1963, n. 2, e in quella successiva del 4 giugno 1964, n. 47, si è pure
rilevato che l'art. 113 non impedisce alla legge ordinaria di regolare
l'esercizio della tutela giurisdizionale nei modi e con la efficacia
che più aderisca alle singole situazioni, purché quell'esercizio non
sia reso estremamente difficile o puramente apparente (v. anche
sentenze 16 dicembre 1964, n. 118, e 3 luglio 1962, n. 87). Ai fini
della questione, non importa conoscere per qual motivo l'ordinamento
non ammette il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato quando sia
stato proposto quello straordinario: il sistema peraltro appare in
logica coerenza con il fatto che il ricorso straordinario è
ammissibile anche quando non lo sia più il ricorso giurisdizionale per
il decorso del termine assegnato per il suo esperimento. Importa
soltanto rilevare che il principio contestato, dando alla parte piena
libertà di adire alla tutela giurisdizionale, e facendo dipendere
dalla libera determinazione di lei la decadenza da quella tutela, non
la rende né impossibile, né difficile, né fittizia: la legge anzi
offre, in seno allo stesso ordinamento amministrativo, una protezione
ai diritti soggettivi o agli interessi legittimi, che si aggiunge a
quella giurisdizionale quando la parte ritiene di poterne fare a meno o
da essa è decaduta. E in questo senso essa aumenta la possibilità di
reazioni contro l'atto amministrativo illegittimo.
La sostanza del sistema desumibile dalle norme denunciate è che la
proposizione del ricorso straordinario ha il medesimo effetto del
decorso del termine prescritto per la presentazione del ricorso
giurisdizionale: la perdita del diritto a questo rimedio si produce
prima del tempo ordinario a seguito di un atto volontario al quale si
addiviene nella consapevolezza del valore che vi ha dato la legge,
perché questo valore non può non essere presente a colui che utilizza
il dettato della norma dalla quale l'effetto deriva. Non conta il
motivo per cui l'interessato addiviene alla scelta, così come non
conta la causa dell'inutile decorso del termine fissato per
l'esperimento della tutela giurisdizionale; non conta nemmeno
qualificare la situazione giuridica che si determina mediante la
proposizione del ricorso straordinario. Rileva invece l'osservare, e
la Corte altra volta l'ha già fatto presente (sentenza 4 giugno 1964,
n. 47), che la genericità del precetto contenuto nell'art. 113 della
Costituzione non è tale da permettere di opinare che l'esperimento
della tutela giurisdizionale non possa essere assoggettata a cause di
decadenza, e da far ritenere che la protezione accordata sia invocabile
in perpetuità.
5. - Si obietta che la preclusione alla impugnativa dell'atto
lesivo mediante ricorso al Consiglio di Stato è stata intesa anche
come preclusione dell'impugnativa giurisdizionale della decisione sul
merito del ricorso straordinario, in modo che resta impedito ogni
sindacato di legittimità sul merito della decisione. Anzitutto però
la questione dell'estensione così data al principio di alternatività
non viene in considerazione in un giudizio, come quello che ha
determinato l'ordinanza della Corte di cassazione, in cui si discute
soltanto dell'effetto che la presentazione del ricorso straordinario ha
prodotto sul diritto a quello giurisdizionale innanzi al Consiglio di
Stato. Comunque il rilievo non avverte che il controllo di
legittimità della decisione sul merito del ricorso straordinario, se
fosse ammissibile, tenderebbe a fare accertare dal Consiglio di Stato i
vizi dell'atto lesivo, per la via mediata della denuncia degli errores
in iudicando che inficiano quella decisione, dopo che l'interessato è
decaduto dal diritto di far valere tali vizi mediante l'impugnativa
giurisdizionale dell'atto; vale a dire tenderebbe ad elidere l'effetto
che la proposizione del ricorso straordinario ha causato a seguito
della scelta fatta dalla parte. Lo stesso principio di alternatività
rimarrebbe inutilmente posto se la controversia, esclusa dalla
competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, potesse ritornarvi
sotto il profilo dell'errore di giudizio verificatosi nella sede
straordinaria, perché, reagendosi in via giurisdizionale contro questo
errore, si reagirebbe contro quello che vizia l'atto amministrativo, e,
per di più, si conferirebbe efficacia ripristinatoria del diritto alla
tutela giurisdizionale amministrativa anche al ricorso straordinario
proposto dopo la scadenza del termine stabilito per chiedere quella
tutela.
6. - Nessuno dei profili prospettati dà pertanto alla questione un
contenuto di fondatezza.
Non ha fondatezza nemmeno l'osservazione dell'amministrazione
finanziaria, per cui, se si muove dall'esatta premessa che il principio
di alternatività non concerne il rapporto fra il ricorso straordinario
e l'azione giudiziaria ordinaria, diviene inspiegabile la diversità di
trattamento emergente dalle norme impugnate per quanto concerne la
tutela degli interessi legittimi. L'osservazione fa eco a quella
analoga della Corte di cassazione, la quale ha considerato che,
dichiarandosi illegittimo il principio di preclusione del ricorso al
Consiglio di Stato a causa dell'esperimento del ricorso straordinario,
si verrebbe a configurare una situazione simile a quella che vige per
le posizioni soggettive tutelabili dinanzi al giudice ordinario.
Vi è però da opporre che il ricorso straordinario mira
all'annullamento dell'atto lesivo e si pone pertanto nell'ambito
medesimo in cui può operare il ricorso al Consiglio di Stato, non in
quello coperto dall'azione giudiziaria, che è delimitato dall'art. 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulla abolizione del contenzioso
amministrativo; epperò ben si spiega che al ricorso straordinario si
dia un valore preclusivo unicamente in confronto al ricorso al
Consiglio di Stato, e non anche a quello giudiziario, che assolve a
scopi non perseguibili mediante il ricorso straordinario.
Inoltre l'azione giudiziaria ordinaria ha in sé caratteristiche di
durata non sempre coincidenti con quelle che delineano l'azione
giurisdizionale amministrativa, in coerenza alle diversità sostanziali
che tra esse intercorrono; e non appare perciò anomalo che il diritto
al ricorso giudiziario non sia assoggettato alle stesse cause di
decadenza previste per il ricorso al Consiglio di Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054,
proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza 29 ottobre 1964, in
riferimento all'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte