Sentenza n. 78/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 112,
ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R.30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1970 dal tribunale di Padova nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Fantinato Gaetano,
iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970;
2) ordinanza emessa il 16 ottobre 1970 dal tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Libco,
iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.
Visti gli atti di costituzione della società Libco e dell'INAIL e
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Leopoldo Jacobelli, per la società Libco, l'avv.
Valerio Flamini, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile promosso dall'INAIL nei
confronti di Fantinato Gaetano per il recupero delle prestazioni
erogate in favore di Dengo Giulio, infortunatosi mentre lavorava, a
titolo di scambio di mano d'opera, nel fondo del convenuto, il
tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1970, ha
ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento agli artt.
76 e 77 della Costituzione.
Premesso, in ordine alla rilevanza, che l'azione proposta
dall'INAIL rientra sotto la disciplina del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, perché la prestazione di lavoro per scambio di mano d'opera va
sostanzialmente assimilata al rapporto di lavoro subordinato, il
tribunale osserva che l'art. 112 del citato decreto, il quale ha
elevato da uno a tre anni il termine per l'esercizio del diritto di
regresso da parte dell'Istituto assicuratore, non sembra perseguire
alcuna delle finalità indicate nell'art. 30, secondo comma, della
legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e, pertanto, risulta emanato in
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
La stessa censura, secondo il giudice a quo, va estesa all'art. 10,
comma quinto, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui eleva da
uno a tre anni, anche per l'INAIL, il termine di decadenza per la
proposizione, dinanzi al giudice civile della domanda di rimborso ivi
prevista.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'Istituto
assicuratore, che, con deduzioni del 28 luglio 1970, ha chiesto che la
questione proposta dal tribunale di Padova venga dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
Dopo aver affermato che il giudizio di rilevanza della questione di
legittimità è contraddittoria e insufficientemente motivata, perché
l'azione di rimborso proposta dall'Istituto contro il Fantinato avrebbe
dovuto esser considerata come una comune surroga assicurativa regolata
dall'art. 1916 del codice civile, del tutto svincolata dai termini di
prescrizione e di decadenza che sono stati sottoposti al sindacato di
costituzionalità, la difesa dell'INAIL rileva che le questioni di
legittimità costituzionale sono comunque infondate nel merito, in
quanto il prolungamento dei termini da parte del legislatore delegato
rientrava nei poteri di riordinamento definitivo della materia che gli
erano stati concessi dalla legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15.
Nell'esercizio di tali poteri, il legislatore delegato ha
giustamente ritenuto, secondo l'Istituto assicuratore, di dover
allineare al termine di tre anni stabilito direttamente dal Parlamento
per l'esercizio del diritto al conseguimento delle prestazioni, anche
gli altri termini di prescrizione e di decadenza, relativi all'azione
civile di responsabilità e di regresso contro il datore di lavoro e
l'operaio in dolo.
3. - Nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, la quale, con deduzioni del 17 luglio 1970,
chiede che siano dichiarate infondate le questioni di legittimità
proposte con l'ordinanza in esame.
Anche la difesa dello Stato pone in evidenza che l'ampiezza della
delega legittimava il Governo a rendere coerente e unitaria l'intera
legislazione della materia, armonizzandola con le nuove disposizioni e
principi posti direttamente dalla legge, mediante modifica delle norme
vigenti. La norma contenuta nell'art. 16 della legge n. 15 del 1963,
che ha portato a tre anni il termine per il promovimento da parte
dell'assicuratore, dell'azione diretta a conseguire le prestazioni
assicurative, aveva creato, secondo l'Avvocatura, contrasto e
discordanza con le disposizioni vigenti che stabilivano il più breve
termine di un anno per le altre azioni di responsabilità civile e di
regresso; e ciò non solo perché i termini erano stati sempre
disciplinati in modo uniforme, ma anche per ragioni di logica e di
coerenza, risultando evidente l'esigenza che il termine per il
promovimento dell'azione diretta a conseguire le prestazioni
assicurative venisse a scadere prima dei termini sia per l'azione di
regresso dell'Istituto assicuratore, sia per l'azione di
responsabilità civile del lavoratore, relativa al pagamento della
differenza tra il danno subito e l'indennità ottenuta a titolo di
prestazioni assicurative.
4. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,
ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento
all'art. 76 della Costituzione, è stata proposta anche dal tribunale
di Bari, con ordinanza 16 ottobre 1970 emessa nel procedimento civile
vertente tra l'INAIL e la società Libco.
Tale ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata a
termini di legge.
5. - Anche in questo giudizio si è costituito l'Istituto
assicuratore con deduzioni depositate il 6 luglio 1971 chiedendo che la
questione dedotta dal tribunale di Bari venga dichiarata infondata per
motivi analoghi a quelli già dedotti nel giudizio proposto dal
tribunale di Padova.
6. - Con deduzioni del 16 marzo 1971 si è inoltre costituita
dinanzi alla Corte la società a r.l. Libco, chiedendo, in via
preliminare, che la causa venga discussa e decisa congiuntamente a
quella proposta dal tribunale di Padova, e, nel merito, che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, ultimo comma,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Secondo la difesa della Libco, la norma impugnata non trova
riscontro o giustificazione nei principi e criteri direttivi della
legge delegante, perché nessuna disposizione autorizzava il Governo a
modificare e ad innovare la disciplina dell'azione di regresso
dell'Istituto assicuratore; ciò è dimostrato anche dal fatto che il
legislatore delegante, quando ha voluto modificare taluno dei termini
di prescrizione previsti dall'art. 67 del testo unico n. 1765 del 1935,
lo ha fatto direttamente (art. 16 della legge n. 15 del 1963) senza
demandarlo al Governo, ritenendo con ciò implicitamente che dovesse
rimanere ferma la prescrizione dell'azione di regresso.
7. - In entrambi i giudizi l'INAIL ha depositato memorie
illustrative sviluppando le argomentazioni già svolte. Anche la
società Libco ha presentato una memoria in cui ribadisce le proprie
conclusioni.
All'udienza di discussione ciascuna delle parti costituite ha
ulteriormente illustrate le proprie deduzioni. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, aventi ad oggetto questioni parzialmente
identiche, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - In entrambe le ordinanze di rimessione viene espresso il
dubbio che l'art. 112, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
sia in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui
varia, elevandolo da uno a tre anni, il termine per l'esercizio
dell'azione di regresso volta ad ottenere il rimborso delle prestazioni
erogate; azione esperibile dall'INAIL, nei confronti del datore di
lavoro, allorché, con sentenza penale, è stata accertata la colpa di
lui o di un suo dipendente, nella produzione dell'evento.
La stessa censura è stata inoltre prospettata dal tribunale di
Padova nei confronti dell'art. 10, quinto comma, del citato decreto
presidenziale, nella parte in cui eleva da uno a tre anni il termine
per la proposizione, sempre da parte dell'Istituto assicuratore,
dell'azione diretta ad accertare in sede civile la responsabilità
penalmente rilevante del datore di lavoro o di un suo dipendente,
allorché il processo penale è rimasto estinto per amnistia o per
morte dell'imputato.
La illegittimità costituzionale delle norme denunciate
sussisterebbe perché l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, che
disponeva la delega, non avrebbe autorizzato tali variazioni.
3. - Per quanto concerne l'ordinanza del tribunale di Padova, la
difesa dell'INAIL eccepisce la irrilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 112, sostenendo che nella
fattispecie era stata esperita la comune azione di surrogazione
spettante, per l'art. 1916 del codice civile, all'assicuratore nei
confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso.
Invece, l'azione speciale di regresso che, ai sensi del citato art.
112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è proponibile contro il datore di
lavoro che ha, per colpa penalmente rilevante, causato l'infortunio del
lavoratore dipendente, non avrebbe potuto essere invocata nel giudizio
a quo, in quanto l'infortunio era avvenuto in un'azienda agricola e
vittima ne era stato un altro proprietario che vi lavorava a titolo di
scambio d'opera (articolo 2139 c.c.), comunemente ritenuto, sulla
scorta della giurisprudenza della Cassazione, lavoratore autonomo,
coperto, per il rischio di lavoro, dall'assicurazione propria e non da
quella del proprietario dell'azienda.
L'eccezione non è fondata.
Premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
il giudizio di rilevanza spetta al giudice a quo e non può essere
ridiscusso se non in caso di assoluta incongruenza logica, sta in fatto
che il tribunale, nell'ordinanza di rinvio, ha ampiamente motivato
sulla qualificazione giuridica del rapporto di scambio di mano d'opera,
ritenendo, sia pure in contrasto con l'orientamento della Corte di
cassazione, che il così detto reciprocante sia assimilabile al
prestatore di lavoro dipendente per quanto attiene alla disciplina
assicurativa in materia di infortunio sul lavoro.
Di conseguenza, questa Corte non può non ritenere ammissibile
l'esame della proposta questione incidentale di legittimità
costituzionale.
4. - Nel merito, essa è però da ritenersi non fondata.
Il d.P.R. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 67), in conformità con le
anteriori leggi sulla disciplina delle assicurazioni sociali contro gli
infortuni sul lavoro, fissava nel termine unico di un anno il tempo
utile per l'esercizio delle varie azioni nascenti dal rapporto
assicurativo.
Tale termine coincideva con quello previsto prima dal codice di
commercio (art. 924) e poi dal codice civile (articolo 2952) per le
varie azioni in materia di assicurazione.
Con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, che modificò in molti punti
l'intera disciplina, il termine concesso al lavoratore per esperire
l'azione volta a conseguire le prestazioni venne elevato a tre anni.
L'art. 30 della stessa legge conferì, poi, al Governo un'ampia delega
legislativa per apportare modifiche, correzioni, ampliamenti, ed ove
occorresse, soppressioni, delle norme vigenti in materia di infortuni
sul lavoro, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento
legislativo.
In attuazione della delega venne emanato, con il d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, il nuovo testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel quale i termini per l'esercizio delle varie
azioni derivanti dal rapporto assicurativo (eccetto quello per la
riscossione dei premi di assicurazione) sono stati nuovamente allineati
e portati a tre anni, in conformità di quanto la legge di delega aveva
disposto per il solo termine relativo all'azione per il conseguimento
delle prestazioni assicurative da parte dell'infortunato.
Le ordinanze di rinvio, in rapporto a tale variazione dei termini,
ritengono che il legislatore delegato abbia superato i limiti della
delega, che sarebbero stati indicati nel secondo comma dell'art. 30
della legge delegante, laddove si precisa che "ogni innovazione...
dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione nel campo
di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure
amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più
efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti...".
E poiché, secondo le ordinanze, l'aumento dei termini per
l'esperimento delle azioni previste negli artt. 112, ultimo comma, e
10, quinto comma, non perseguirebbe nessuna delle dette finalità, ne
conseguirebbe che le norme che quell'aumento hanno disposto sarebbero
state emanate in violazione dell'articolo 76 della Costituzione.
5. - Va in contrario osservato che quelle finalità, per la stessa
genericità della formula adoperata (ogni innovazione "diretta a
conseguire" significando che, nel risultato, essa può anche non
conseguirla), non esauriscono, sul piano concettuale, quei "principi e
criteri direttivi" che l'art. 76 vuole siano posti a circoscrivere la
delega, né contengono tutte le indicazioni che servano a definire i
termini della delega in concreto conferita.
Di ben diversa importanza sono invece le altre indicazioni che si
ricavano dall'art. 30 della legge n. 15 del 1963, sia in ordine ai
principi cui il Governo doveva ispirarsi e sia con riferimento agli
scopi che il legislatore delegato era tenuto a perseguire.
Quanto ai principi, l'articolo in esame precisa che le norme
delegate devono essere emanate "nei limiti dei principi che presiedono
alla legislazione previdenziale vigente" e, quanto agli scopi, esso
indica come preminente quello del coordinamento, disponendo che il
legislatore delegato apporti le necessarie modifiche alle norme vigenti
"riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo".
Ora, per rispettare i principi della legislazione previdenziale, è
evidente che il Governo dovesse preoccuparsi di conservare, curando che
fosse tutelato in tutta la sua anteriore estensione, il diritto
dell'INAIL, nei casi ammessi, a recuperare le somme erogate, perché
l'esercizio di esso fornisce una delle fonti di finanziamento e quindi
delle stesse possibilità operative dell'Istituto assicuratore. A tale
scopo era perciò necessario eliminare la discordanza sorta tra i
termini temporali dell'azione relativa al conseguimento delle
prestazioni (tre anni) e dell'azione di regresso (un anno), giacché
l'esperimento di questa veniva reso impossibile tutte le volte che la
prima fosse stata proposta dopo la data di scadenza del termine
previsto per esercitare il regresso; termine che inizia dalla
pubblicazione della sentenza emessa nel giudizio penale istituito
contro chi abbia per colpa causato l'infortunio. Il che avrebbe potuto
facilmente verificarsi quando il processo penale, specie se venisse a
estinguersi per amnistia o per morte dell'imputato, avesse avuto breve
o anche brevissima durata.
Il ripristino della omogeneità dei termini si imponeva quindi, non
già in omaggio ad una tradizione quasi secolare, che pur doveva avere
una sua ragion d'essere, ma per eliminare in sede di coordinamento le
conseguenze ablative che la diversa disciplina dei termini avrebbe
operato sull'esercizio del regresso.
Né può aver pregio l'argomento sostenuto dalla difesa della
società Libco, che la legge delegante, modificando solo il termine per
l'esercizio della azione volta a conseguire le prestazioni, aveva
implicitamente inteso di volere mantenere fermi gli altri. Una simile
interpretazione contrasta con la ragione prima della delegazione
legislativa, contenuta nel citato art. 30, che era proprio quella di
affidare all'esecutivo il compito di coordinare la materia, eliminando
le antinomie determinate dalla sovrapposizione delle norme emanate in
tempi diversi, e, da ultimo, con la stessa legge di delega.
Comunque, quand'anche il legislatore, modificando uno solo dei
termini, si fosse proposto di lasciare immutati gli altri, poiché,
conferendo la delega, si disinteressava dei problemi di coordinamento,
non aveva motivo né di avvertire né di risolvere questioni attinenti
alla incompatibilità dei vecchi termini rispetto al nuovo, né, tanto
meno, di precludere al legislatore delegato la soluzione dei relativi
contrasti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, recante il testo unico delle norme sulle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, questione proposta in relazione
all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte