Sentenza n. 78/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31d.l. 745/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l.
26 ottobre 1970, n. 745, come modificato dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica) promosso
con ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal Tribunale di Macerata nel
procedimento civile vertente tra Bigiaretti Luigi e l'INPS, iscritta al
n. 617 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Leonardo Lironcurti per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Macerata, con provvedimento del 13 marzo 1974,
ingiungeva a Bigiaretti Luigi, quale titolare della omonima impresa
industriale, il versamento di Lit. 460.191 per omissioni contributive
alla Cassa Assegni familiari dal 1 agosto 1971 al 31 marzo 1972.
In sede di opposizione il Bigiaretti eccepiva di non essere tenuto
al versamento perché, ai sensi dell'art. 31 D.L. 26 ottobre 1970 n.
745, convertito con modifiche nella l. 18 dicembre 1970 n. 1034,
concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica, la
propria ditta, che impiegava meno di 50 dipendenti, con capitale
investito inferiore ai 500 milioni, aveva effettuato i versamenti al
titolo suddetto sulla base del massimale di Lit. 3.500 giornaliere di
retribuzione "pro capite", mentre il pagamento suppletivo richiesto era
calcolato sulla base di Lit. 4.000 giornaliere, previsto dalla detta
norma in relazione alle imprese con numero di dipendenti e capitale
superiori a quello sopra indicato.
L'Istituto assicuratore (INPS) peraltro deduceva che il citato art.
31 nel disporre il massimale ridotto si riferiva espressamente alle
imprese industriali già operanti alla data di entrata in vigore del
decreto stesso (27 ottobre 1970), mentre l'impresa del Bigiaretti
risultava costituita successivamente, e precisamente il 28 giugno 1971.
Il Pretore, con sentenza del 17 giugno 1974, respingeva il ricorso
osservando che l'art. 31 in parola espressamente limitava
l'applicabilità del massimale di Lit. 3.500 alle imprese che "alla
data di entrata in vigore del presente decreto" avessero i cennati
requisiti ed osservava, comunque, che tale limitazione trovava adeguata
giustificazione nella considerazione che, mirando il decreto ad
agevolare la ripresa economica, appariva coerente con tale scopo che il
beneficio del massimale ridotto fosse riferito alle imprese già
costituite, e ciò anche al fine di evitare l'artificioso contenimento
del numero dei dipendenti da parte degli imprenditori che avessero
costituito le proprie imprese in data successiva nell'intento di
beneficiare della riduzione del massimale, perché, in tal caso,
anziché agevolare la ripresa economica, il legislatore la avrebbe di
fatto ostacolata.
Il Tribunale di Macerata, investito del giudizio in sede di
appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
ripetuto art. 31, nella parte in cui esclude dal beneficio della
riduzione del massimale contributivo ai fini della corresponsione degli
assegni familiari le imprese con le cennate caratteristiche costituite
dopo l'entrata in vigore del decreto suddetto, per assunto contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
A sostegno della censura il giudice a quo osserva, in sostanza, che
la disparità di trattamento collegata all'elemento temporale sarebbe
ingiustificata perché non apparirebbe conforme allo scopo di agevolare
la ripresa economica.
Né potrebbe ritenersi valida la tesi secondo cui la limitazione
tenderebbe ad evitare possibili artificiosi contenimenti del numero dei
dipendenti e dell'ammontare dei capitali investiti, in quanto l'ottavo
comma dell'articolo stesso, nell'elevare per le imprese in questione i
massimali da Lit. 3.500 a 4.400 "dal periodo di paga in corso alla data
del 1 gennaio 1973" non avrebbe indicato alcuna data iniziale di
riferimento per la sussistenza dei detti requisiti, "talché il
massimale in questione dovrà applicarsi in detto periodo a queste
aziende, qualunque sia il momento della loro costituzione". Onde,
secondo il giudice a quo un'azienda costituitasi dopo il 27 ottobre
1970 con le dette caratteristiche potrebbe godere comunque, a partire
dal 1 gennaio 1973 del massimale previsto per le imprese similari,
mentre, per il periodo precedente le verrebbe "assurdamente" applicato
il massimale adottato per le imprese maggiori. Il che, sempre secondo
il giudice a quo non si accorderebbe con gli asseriti intenti economici
ispiratori del provvedimento.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla G.U. n. 51 del 25 febbraio 1976.
In questa sede si è costituito l'INPS, in persona del Presidente
pro tempore Fernando Montagnani, rappresentato e difeso dagli avvocati
Sergio Traverso e Leonardo Lironcurti, che hanno depositato nei termini
le proprie deduzioni.
La difesa dell'Istituto nega il fondamento della questione facendo
proprie le considerazioni del giudice di primo grado circa la ratio
della normativa in discussione, che avrebbe considerato la diversità
della situazione delle imprese già presenti al momento dell'adozione
delle misure economiche di sostegno, e che erano quindi investite dalla
crisi, da quella delle imprese che, invece, fossero entrate
successivamente nel campo della concorrenza economica. Le scelte
operate troverebbero quindi razionale giustificazione e la questione
dovrebbe essere dichiarata non fondata.
Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura pone in evidenza lo scopo della norma impugnata di
ridurre provvisoriamente i costi di esercizio delle imprese industriali
di piccola dimensione per far fronte alle difficoltà della avversa
congiuntura economica. Ciò avrebbe logicamente comportato l'esclusione
di quelle imprese della stessa categoria che non fossero ancora
costituite, e per le quali quindi non si era verificata quella
situazione di difficoltà a cui intendevano ovviare le temporanee
provvidenze stabilite dal legislatore, e che comunque avevano la
possibilità di adeguare la propria organizzazione e la propria
attività in modo da garantire l'economicità della gestione.
L'elemento temporale di differenziazione quindi costituirebbe
valida ragione della diversità di disciplina oggetto della censura.
Né tale conclusione potrebbe essere contestata mediante il richiamo a
quanto disposto dall'ottavo comma dell'art. 31 in discussione, giacché
tale norma ripristinando con decorrenza dal 1 gennaio 1973 un normale
regime di contribuzione con massimali maggiorati da applicarsi a tutte
le imprese nell'ambito delle relative categorie indipendentemente dalla
data di costituzione, operava nel ragionevole presupposto che, dopo due
anni, le difficoltà del momento potessero essere superate.
L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 31 del D.L. 26
ottobre 1970 n. 745, come modificato dalla legge di conversione 18
dicembre 1970 n. 1034, - limitando il beneficio della riduzione del
massimale retributivo, ai fini della corresponsione degli assegni
familiari, alle imprese che occupino meno di cinquanta dipendenti ed
abbiano investito un capitale non superiore ai cinquecento milioni
esistenti alla data di entrata in vigore della legge, così escludendo
le imprese con identiche caratteristiche costituite successivamente, -
ponga in essere una ingiustificata discriminazione fra le dette imprese
in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost..
2. - Giova premettere che, in sede di conversione in legge del D.L.
26 ottobre 1970 n. 745, concernente l'adozione di provvedimenti
straordinari per la ripresa economica, venne stabilita (art. 31) una
riduzione da lire quattromila a lire tremilacinquecento giornaliere del
massimale retributivo, ai fini del pagamento dei contributi per gli
assegni familiari, per le imprese industriali che, alla data di entrata
in vigore del decreto, occupassero meno di cinquanta dipendenti ed
avessero investito un capitale non superiore a cinquecento milioni.
Tale beneficio era limitato al periodo di paga tra il 1 gennaio
1971 e il 31 dicembre 1972; era altresì stabilito (art. 31 c. 8) che
dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1973 il massimale
retributivo per le imprese sopra indicate veniva elevato da Lit. 3.500
a Lit. 4.400, senza alcuna distinzione tra imprese esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto e quelle successivamente costituite.
3. - L'ordinanza di rimessione, dopo aver ritenuto che
l'applicazione della norma agevolatrice era limitata alle imprese
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, disattendendo
così la contraria interpretazione della parte privata, ha ravvisato un
dubbio di costituzionalità, per contrasto con il principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.), nel trattamento differenziato di imprese di
identiche caratteristiche, non apparendo razionale, per giustificare la
diversa disciplina, il riferimento alla data della loro costituzione e
non essendo la normativa neppure coerente con gli scopi della legge,
espressamente diretta ad agevolare la ripresa economica.
L'ordinanza osserva, inoltre, che il trattamento differenziato non
potrebbe neppure giustificarsi con il proposito di salvaguardare il
livello occupazionale di fronte a possibili contenimenti artificiosi
della mano d'opera e del capitale investito, in quanto - in base al
comma 8 dello stesso art. 31 - a decorrere dal 1 gennaio 1973 il
trattamento delle imprese aventi le dimensioni anzidette era stato
unificato, senza alcun riferimento alla data della loro costituzione,
sicché le imprese sorte dopo l'entrata in vigore del decreto avrebbero
goduto, a partire dal 1 gennaio 1973, dello stesso trattamento
riservato a quelle già esistenti mentre per il periodo antecedente
erano sottoposte ad un maggior onere senza adeguata ragione.
4. - La proposta questione non appare fondata.
La normativa di cui si tratta è espressamente rivolta ad
agevolare, attraverso provvedimenti straordinari, la ripresa economica;
in tale quadro va inserito il contenimento del massimale, ai fini degli
assegni familiari per le piccole e medie industrie, che sono state
distinte per tale aspetto dalle grandi imprese.
L'intento era palesemente quello di ridurre il costo di esercizio
di tali imprese, maggiormente soggette per le loro modeste dimensioni
alla sfavorevole congiuntura economica e consentirne, quindi, la
ripresa.
Essendo questo l'intento perseguito dal legislatore, non appare
irragionevole la limitazione delle provvidenze, eccezionali e
transitorie, alle imprese già operanti perché alle particolari
esigenze di esse occorreva provvedere.
Le imprese non ancora costituite alla data di adozione di quei
provvedimenti versavano in situazione ovviamente diversa da quella
delle imprese già in esercizio perché non avevano subito gli effetti
dannosi della sfavorevole congiuntura economica ed anche perché i
nuovi imprenditori, dando inizio alla loro attività in quel
particolare momento, potevano ad esso adeguare le loro scelte al fine
di garantire la utilità economica delle iniziative.
Trattasi, pertanto, di situazioni del tutto diverse, tra loro non
comparabili, e perciò il trattamento differenziato non è
ingiustificato.
Né appare conferente in contrario il riferimento al comma 8 del
citato art. 31 - che, a decorrere dal 1 gennaio 1973 ha elevato la
misura del massimale retributivo per le imprese di cui si tratta senza
distinguere tra quelle sorte prima o dopo l'entrata in vigore del
decreto - in quanto la differenziazione operata dal comma 1 del
richiamato art. 31 era limitata nel tempo (dal 1 gennaio 1971 al 31
dicembre 1972) nella previsione della possibilità, dopo tale periodo,
del ritorno alla normalità e di conseguenza appare giustificato il
ripristino dell'ordinaria disciplina contributiva.
Va, invero, ricordato che rientra nel potere del legislatore la
valutazione della situazione economica, sia sul piano generale che per
settori determinati, al fine di stabilire la necessità ed opportunità
di pubblici interventi nonché la natura e la misura di essi; e ciò
tanto più quando si tratta di scelte legislative, dettate, come nella
specie, dalla urgenza di adottare provvedimenti a favore di determinati
settori produttivi, in relazione alle vicende della complessa e
mutevole realtà economica.
La proposta questione va, pertanto, dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, come modificato dalla legge
18 dicembre 1970 n. 1034, sollevata dal Tribunale di Macerata con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte