Sentenza n. 78/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.P.R. 1079/1970
usata come parametro
- art. 73r.d. 1293/1932
- art. 2r.d. 1293/1932
- art. 9r.d. 1293/1932
citata
- art. 2d.P.R. 1079/1970
- art. 9d.P.R. 1079/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R.
28 dicembre 1970, n.1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato), in riferimento agli
artt. 2 e 9 del regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293 promosso con
ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Consiglio di Stato sul
ricorso proposto da Vaglio Antonino contro Ministero degli Affari
Esteri ed altro, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 dell'anno
1979;
Visto l'atto di costituzione di Vaglio Antonino nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1979, il Consiglio di
Stato ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079,
nella parte in cui subordina alla presentazione della domanda la
concessione dei benefici in esso previsti, in base alla rettifica
disposta con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3
febbraio 1971, in riferimento all'art. 73, comma terzo, Cost., ed
agli artt. 2 e 9 del regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293
(Regolamento di esecuzione del T.U. 24 settembre 1931, n. 1256, sulla
promulgazione delle leggi e dei decreti).
Espone il giudice a quo che, con decreto 23 settembre 1974 del
Ministro degli affari esteri, erano stati riconosciuti al coadiutore
Vaglio Antonino i benefici previsti dall'art. 11 del d.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1079, con applicazione della prescrizione biennale
per i ratei degli aumenti di stipendio relativi al periodo primo
luglio 1970-primo marzo 1972, essendo stata presentata la domanda
prescritta dalla citata disposizione il primo marzo 1974.
Il predetto provvedimento, nella parte concernente la prescrizione
dei ratei di aumento di stipendio, fu impugnato davanti al T.A.R. del
Lazio per violazione delle norme sulla promulgazione e pubblicazione
delle leggi, contenute nel regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293,
sulla base della dedotta illegittimità della procedura di rettifica
dell'art. 11 del citato d.P.R. n. 1079 del 1970, con la quale era
stata inserita la locuzione "a domanda" dopo le parole "gli aumenti
periodici", rettifica in dipendenza della quale la domanda
dell'interessato era risultata fuori termine agli effetti del
compimento della prescrizione.
Il Vaglio sostenne che il d.P.R. n. 1079 del 1970, nel testo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, non
subordinava l'applicazione dei benefici previsti dal citato art. 11
alla presentazione della domanda da parte degli interessati; che tale
onere era stato introdotto con rettifica il cui avviso era stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1971; che la
rettifica delle leggi e dei decreti è sottoposta alla disciplina del
regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293; che tale disciplina impone
che le correzioni degli eventuali errori, nella stampa ufficiale
delle
leggi e decreti, le quali possono mutare il significato e il
contenuto dell'atto, devono essere ordinate dal Ministro
Guardasigilli, sia mediante l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale,
sia mediante nota in fine del volume della Raccolta in cui l'atto fu
pubblicato.
Con decisione n. 277/76, in data 12 maggio 1976, l'adito Tribunale
respinse il ricorso, dichiarando, tra l'altro, inammissibile
l'impugnativa rivolta contro l'avviso di rettifica del citato decreto
presidenziale n. 1079 - congiuntamente a quella proposta contro il
decreto del Ministro degli affari esteri - nella considerazione che
l'atto attiene alla fase della pubblicazione della legge e, quindi,
al procedimento di formazione della stessa, materia sottratta alla
cognizione del giudice amministrativo, al pari di ogni altro giudice,
tenuto ad accertare soltanto l'esistenza della legge.
Avverso la citata sentenza il Vaglio ha ricorso in appello.
Ciò premesso in fatto, osserva il Consiglio di Stato che le
doglianze mosse dal ricorrente contro il provvedimento ministeriale,
con il quale gli sono stati negati i ratei degli aumenti periodici di
stipendio previsti dall'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079,
muovono dalla dedotta illegittimità della procedura con cui è stata
apportata la rettifica all'originario testo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 1971.
Ne deriva che al motivo di appello, concernente la dedotta
illegittimità derivata del provvedimento ministeriale, il cui esame
appartiene alla sfera di giurisdizione del giudice amministrativo,
non può essere dato esito, per la stretta dipendenza dalla prima
censura, senza la preventiva verifica della legittimità del
procedimento di rettifica all'originario testo di legge e del
relativo avviso pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale n. 28, la
quale implica, a sua volta, la soluzione del problema della
inquadrabilità del relativo giudizio nell'ambito del sindacato
costituzionale, ancorché l'illegittimità al riguardo denunciata si
riferisca a norme non aventi propriamente forza costituzionale.
In proposito, ritiene il giudice a quo di dover confermare la
pronuncia del T.A.R., relativamente al difetto di giurisdizione, e di
sottoporre la questione all'esame della Corte costituzionale, non
vertendosi in tema di legittimità di un provvedimento
amministrativo, bensì trattandosi di irregolarità incidente nella
fase integrativa dell'efficacia di un atto avente valore di legge. Ed
infatti, se è vero che i denunciati vizi della procedura seguita
nella rettifica del decreto presidenziale (la cui sussistenza è
indubbia) attengono alla mancata osservanza delle norme stabilite dal
Regolamento per l'esecuzione del T.U. 24 settembre 1931, n. 1256,
riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei
decreti, approvato con regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293, è
vero, altresì, che nei riguardi di detto Regolamento deve ritenersi
sussistente un carattere concretamente attuativo dell'art. 73, terzo
comma, della Costituzione.
Qualora, infatti, la normativa portata dal citato regio decreto n.
1293 restasse estranea alla disciplina della "Formazione della
legge", compresa nella Sezione 2ª del titolo I della Costituzione, la
fase della pubblicazione della legge stessa, cui si riferisce il
terzo comma del predetto art. 73, sarebbe sottratta a qualsiasi
sindacato costituzionale, pur nella sua estrema delicatezza per il
conferimento di certezza della corrispondenza del testo pubblicato a
quello approvato.
Ritiene, pertanto, il giudice a quo che ogni indagine di propria
competenza sulla fondatezza o meno del denunciato vizio di
illegittimità derivata del provvedimento amministrativo, impugnato
unitamente all'avviso di rettifica del provvedimento legislativo per
l'illegittimità della procedura relativa a detta rettifica, resti
subordinata alla soluzione del prospettato dubbio di legittimità
costituzionale della rettifica medesima, che non sembra
manifestamente infondato, in relazione all'art. 73, terzo comma,
della Costituzione, con conseguente manifesta rilevanza della
questione di costituzionalità sollevata ai fini della decisione
della presente controversia.
2. - È intervenuta la parte privata, Vaglio Antonino,
sollecitando la declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma denunciata.
3. - Ha spiegato altresì intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo
l'irrilevanza della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che la prescrizione biennale
delle rate di stipendio e di assegni dovuti dallo Stato decorre, come
precisa il terzo comma dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1939, n.
295, "dal giorno della scadenza della rata o dell'assegno dovuti
quando il diritto alla rata o all'assegno sorga direttamente da
disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione
debba provvedere d'ufficio alla liquidazione ed al pagamento".
Il provvedimento amministrativo impugnato ha liquidato gli
emolumenti richiesti dal Vaglio con decorrenza non già dalla data
della domanda, ma limitata al periodo di due anni anteriore a quella
data: esso, allora, ha attribuito alla domanda stessa il valore non
tanto di condizione per la concessione del beneficio, quanto
piuttosto di atto interruttivo della prescrizione a sensi del quarto
comma dell'art. 2 legge n. 295 del 1939.
Il parametro per verificare la legittimità dell'atto
amministrativo o, se si vuole, per accertare se sia intervenuta
l'estinzione per prescrizione del credito fatto valere dal ricorrente
è quindi costituito non dall'impugnato art. 1 del d.P.R. n. 1079 del
1970, bensì dal non impugnato art. 2, legge n. 295 del 1939; e per
la definizione del giudizio a quo non ha alcun rilievo la presenza o
meno, nel testo dell'art. 11 del d.P.R. n. 1079, delle parole "a
domanda". Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato dubita, col diffuso ragionamento sopra
riportato, che sia costituzionalmente legittimo, in riferimento
all'art. 73, terzo comma, Cost., ed agli artt. 2 e 9 del regio
decreto 2 settembre 1932, n. 1293 (Regolamento di esecuzione del T.U.
24 settembre 1931, n. 1256, sulla promulgazione delle leggi e dei
decreti), l'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, nella parte
in cui subordina alla presentazione di una domanda la concessione dei
benefici in esso previsti; e ciò per effetto di una rettifica
apportata - con procedura che il giudice a quo afferma non conforme
alle norme ora indicate - al testo originariamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Più precisamente, l'art. 11 del d.P.R. n. 1079, nel testo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, prevede
che "con effetto dal primo luglio 1970, al personale al quale, in
applicazione del presente decreto, compete dalla stessa data uno
stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che
sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella
qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella
qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono
attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno
stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiori a
questi ultimi".
Il testo risulta rettificato, giusta avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1971, nei sensi che in luogo
di: "...carriera di appartenenza, sono attribuiti gli aumenti
necessari...", deve leggersi: "...carriera di appartenenza, sono
attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari...".
Il provvedimento impugnato innanzi al giudice amministrativo, in
applicazione della norma come sopra rettificata, e su istanza
dell'interessato (presentata il primo marzo 1974), ha attribuito al
dipendente, a decorrere dal primo luglio 1970, ai soli effetti
giuridici, un aumento biennale, mentre ha disposto, applicando la
prescrizione biennale "alle competenze arretrate superiori al
biennio", che la corresponsione del trattamento economico così
determinato avesse decorrenza dal primo marzo 1972.
Tale provvedimento, ad avviso del giudice a quo, potrebbe essere
affetto da illegittimità derivata, in quanto applicativo della norma
risultante dalla rettifica, qualora la sollevata questione di
legittimità costituzionale della rettifica stessa fosse risolta nel
senso della fondatezza: di qui, secondo l'ordinanza di rimessione, la
rilevanza della questione.
2. - La motivazione dell'ordinanza in punto di rilevanza appare
tuttavia carente, dal momento che in essa non si fa cenno alla
effettiva incidenza della rettifica - recante la previsione della
domanda - sul contenuto del provvedimento, nel senso di modificarne
sostanzialmente la portata rispetto a quella che il provvedimento
stesso avrebbe avuto, se fosse stato adottato in base al testo
originario dell'art. 11 del d.P.R. n. 1079.
Invero, sembra evidente che nel provvedimento impugnato (emesso il
23 settembre 1974) la domanda dell'interessato è stata considerata
alla stregua di atto interruttivo della prescrizione (all'epoca
biennale, ex art. 2 regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, non
ancora caducato dalla sentenza di questa Corte n. 50 del 1981), e non
come fatto costitutivo del diritto. In tale ultimo caso la decorrenza
del beneficio sarebbe stata stabilita, ad ogni effetto, ex nunc,
cioè dal giorno della presentazione della domanda, e non già, come
fatto, ai fini giuridici dalla data stabilita in via generale ex
lege, e ai fini economici dalla data di inizio del periodo non
raggiunto dalla prescrizione.
L'effetto sfavorevole (decorrenza degli aumenti periodici dal
primo luglio 1970 ai soli effetti giuridici, e differimento di quelli
economici al primo marzo 1972, data di inizio del periodo non coperto
da prescrizione) non appare dunque derivato dalla considerazione, da
parte dell'atto della necessità della domanda, ma dalla operata
applicazione della disciplina della prescrizione.
Secondo la logica ora descritta, anche se l'amministrazione avesse
provveduto d'ufficio (ignorando l'intervenuta rettifica), avrebbe
egualmente applicato la prescrizione biennale (cfr. art. 2, quarto
comma, regio decreto-legge n. 295 del 1939).
Di ciò non dimostra di avere tenuto conto il giudice a quo, il
quale ha invece presupposto, che la limitazione degli effetti
economici fosse ascritta, dall'atto impugnato, al mutato tenore
dell'art. 11 del d.P.R. n. 1079.
Ne deriva che la questione va dichiarata inammissibile per difetto
di motivazione sulla sua rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi,
paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato)
sollevata in riferimento all'art. 73, comma terzo, Cost., ed agli
artt. 2 e 9 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte