Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 2 del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive

al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma

dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), promossi con

due ordinanze emesse il 26 maggio e il 21 febbraio 2000 dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tolmezzo, iscritte

ai nn. 543 e 657 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 46, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Tolmezzo, chiamato a pronunciarsi sulla opposizione

presentata da una società avverso il diniego, da parte del pubblico

ministero, della restituzione di un trattore e di un rimorchio

sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale a carico

di un imputato del reato di cui all'art. 1 (recte: art. 12, comma 1)

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), per avere agevolato l'ingresso di

clandestini nel territorio dello Stato, solleva, in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, comma 4, del medesimo decreto

legislativo, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo

13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2,

della legge 6 marzo 1998, n. 40), nella parte in cui non esclude la

confisca nel caso in cui il mezzo di trasporto appartenga a persona

estranea al reato che possa provare di non aver potuto prevedere

l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in difetto di

vigilanza;

che il giudice a quo afferma che, a seguito della modifica

introdotta dal d.lgs. n. 113 del 1999 nel testo dell'art. 12, comma

4, del d.lgs. n. 286, la confisca dei mezzi di trasporto che

servirono a commettere i reati di cui all'art. 12, comma 1, del

medesimo decreto legislativo sarebbe divenuta obbligatoria anche nel

caso in cui i mezzi appartengano a persone estranee al reato;

che, ad avviso del remittente, tale interpretazione sarebbe

l'unica possibile in considerazione sia del tenore letterale della

disposizione (la precedente formulazione dell'art. 12, comma 4,

faceva infatti salvo il caso in cui il mezzo di trasporto

appartenesse a persona estranea al reato), sia della ratio della

novella introdotta dal d.lgs. n. 113 del 1999, intesa chiaramente a

scoraggiare gli artifizi delle organizzazioni criminali dedite al

traffico di clandestini;

che, non essendo possibile dare una interpretazione

adeguatrice di tale disposizione, questa, secondo il giudice a quo

sarebbe costituzionalmente illegittima, dal momento che introdurrebbe

una ipotesi di responsabilità oggettiva, in violazione del principio

della personalità della responsabilità penale stabilito

dall'art. 27, primo comma, della Costituzione;

che infatti, ricorda il remittente, questa Corte ha già

affermato che "se possono esservi cose il cui possesso può

configurare una illiceità obiettiva in senso assoluto, la quale

prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente

debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 del

codice penale), in ogni altro caso l'art. 27, primo comma, della

Costituzione non può consentire che si proceda a confisca di cose

pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la

confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne

abbia tratto in alcun modo profitto" (sentenza n. 2 del 1987);

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che solo

se la questione venisse accolta, e venisse quindi ripristinata la

originaria formulazione della disposizione censurata, il proprietario

istante, dimostrando la sua estraneità al reato, avrebbe diritto

alla restituzione del bene;

che, con una seconda ordinanza, il medesimo giudice per le

indagini preliminari presso tribunale di Tolmezzo, investito, quale

giudice dell'esecuzione, della richiesta di restituzione di

un'autovettura della quale, a seguito di sentenza di applicazione

della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale era

stata disposta la confisca, solleva, sulla base di argomentazioni

identiche a quelle sopra esposte, la stessa questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998,

n. 286, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 1999,

n. 113.

Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione pongono la

medesima questione, i relativi giudizi possono essere riuniti per

essere decisi congiuntamente:

che l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 286, nel

testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 113, dispone che "Nei casi previsti

dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto ed è disposta la confisca

del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel

caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei

medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo

che siano necessarie speciali indagini";

che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo dalla

soppressione dell'inciso "salvo che si tratti di mezzi [...]

appartenenti a persona estranea al reato", che figurava nella

precedente formulazione dell'art. 12, comma 4, non consegue che si

debba procedere a confisca anche nel caso in cui il mezzo di

trasporto utilizzato per la commissione dei reati di cui ai commi 1 e

3 appartenga a persona estranea, giacché trova applicazione anche in

tale ipotesi, in assenza di prescrizioni di segno diverso, l'art. 240

del codice penale, il quale detta norme di carattere generale in

materia di confisca, stabilendo fra l'altro che questa non può

essere disposta sulle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato appartenenti a persona estranea al reato, sempre

che delle stesse non sia vietata la detenzione;

che non sussiste, quindi, alcun ostacolo letterale né

sistematico a che la disposizione censurata possa essere interpretata

nel senso che la confisca dei mezzi di trasporto può essere disposta

solo nei confronti dei soggetti che abbiano concorso alla commissione

dei reati di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del

1998 o ne abbiano comunque tratto profitto;

che, del resto, nella giurisprudenza di legittimità, nel pur

breve periodo trascorso dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 113 del

1999, si è già formato un orientamento uniforme teso a far salva

l'ipotesi in cui la persona sia estranea al reato, non abbia cioè ad

esso partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, con

una soluzione interpretativa, dunque, il cui obiettivo risultato è

quello di lasciare indenne la disposizione censurata dal prospettato

dubbio di illegittimità per contrasto con l'art. 27, primo comma,

della Costituzione;

che è rimesso ovviamente al remittente l'accertamento delle

condizioni che consentano nel caso di specie di escludere qualsiasi

forma di partecipazione ai reati mediante attività di concorso o

altrimenti connesse;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo

13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2,

della legge 6 marzo 1998, n. 40), sollevata, in riferimento

all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Tolmezzo con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte