Corte costituzionale

Ordinanza n. 789/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26

aprile 1986, n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pavia sul ricorso proposto da BARBIERI

Carlo ed altro contro l'Ufficio del Registro di Pavia, iscritta al

n.29 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Vizzini

Vincenzo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Cefalù, iscritta

al n. 32 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 10 luglio 1987 e l'11

maggio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Pavia (ord. n. 29/1988) e di Termini Imerese (ord. n.

32/1988) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U.

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione

degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la

definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in

catasto con attribuzione di rendita;

che ad avviso dei giudici rimettenti la norma impugnata

determina: a) disparità di trattamento tra immobili privi di rendita

catastale e non iscritti a catasto soggetti ai normali criteri di

accertamento di valore e immobili iscritti a catasto soggetti,

invece, ad accertamento automatico del valore; b) violazione del

principio di imparzialità della P.A., in quanto farebbe dipendere

dall'inerzia o inefficienza degli uffici finanziari nel procedere

all'iscrizione in catasto degli immobili, debitamente richiesta dagli

interessati, la conseguenza dell'accertamento automatico o normale

del relativo valore;

Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per

l'identità della questione;

che la Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 586 del 1987,

manifestamente infondata analoga questione in relazione agli artt. 3,

53 e 97 Cost.;

che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi o diversi

rispetto a quelli già esaminati, medesima pronuncia si impone nella

fattispecie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26

aprile 1986 n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 97

Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia

e di Termini Imerese con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:789 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte