Sentenza n. 79/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, promosso con
l'ordinanza 14 luglio 1956 del Tribunale di Matera, pronunciata nel
procedimento civile vertente fra Ginnari Satriani Nicola e la Sezione
speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10
novembre 1956 ed iscritta al n. 327 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1954 Nicola Ginnari
Satriani convenne davanti al Tribunale di Matera la Sezione speciale
per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che,
mediante decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n.
2080 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19
dicembre 1952), era stata disposta in favore dell'Ente suddetto la
espropriazione di alcuni terreni in agro di Tursi (Matera) per una
estensione di ha. 18.88.19.
L'attore lamentava la illegittimità dell'esproprio e del relativo
decreto, affermando che i detti terreni erano stati di proprietà del
di lui padre, Giuseppe Ginnari Satriani, deceduto il 16 novembre 1946;
e che alla morte del padre essi erano stati devoluti per metà ad esso
attore Nicola, figlio unico legittimo del de cujus, e per l'altra metà
al primo figlio maschio nascituro dell'attore, in virtù di successione
testamentaria (testamento olografo del 12 dicembre 1945). Da ciò la
conseguenza che, alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 481 (legge stralcio), la proprietà
dell'attore e quella del figlio nascituro da lui rappresentato non
sarebbero state assoggettabili ad espropriazione, avendo ciascuna un
reddito dominicale inferiore a lire 30.000. Egli chiedeva pertanto che
l'Ente fosse condannato alla restituzione dei terreni espropriati,
frutti, danni e spese.
Con ordinanza 14 luglio 1956 il Tribunale di Matera sospendeva il
processo e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la
decisione della questione di legittimità costituzionale del decreto 19
novembre 1952, n. 2080, del Presidente della Repubblica, per
inosservanza dei limiti stabiliti dalla legge di delegazione del 21
ottobre 1950, n. 841 (art. 4 e tabella allegata), e in relazione
all'art. 76 della Costituzione.
L'ordinanza era regolarmente notificata e comunicata a norma di
legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10
novembre 1956.
Nel giudizio davanti alla Corte si costituivano tempestivamente il
sig. Nicola Ginnari Satriani e l'Ente Puglia e Lucania e faceva
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'Ente di
riforma e del Presidente del Consiglio, proponeva le eccezioni
pregiudiziali comuni alle altre cause pendenti in materia ed inoltre
eccepiva che il Tribunale non avrebbe dovuto sollevare la questione di
legittimità del decreto di esproprio senza avere preventivamente
risolto diverse questioni di merito sulla valutazione dei beni e sui
calcoli delle risultanze catastali in rapporto al testamento ed alla
quota di scorporo, nonché sugli effetti delle disposizioni
testamentarie e delle norme di legge che regolano la materia.
Concludeva pertanto perché fosse dichiarata improponibile,
inammissibile o, quanto meno, infondata la questione di legittimità
costituzionale proposta.
La difesa del Ginnari Satriani, nelle deduzioni e nella memoria
depositata, concludeva perché fosse dichiarata la illegittimità
costituzionale del decreto presidenziale impugnato, richiamandosi alle
considerazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale. Considerato in diritto :
La eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello
Stato e comune alle altre cause in materia è stata già esaminata e
respinta dalla Corte con la precedente sentenza n. 59 del 13 maggio
1957, né si ravvisano ragioni per modificare la decisione.
Nella causa presente peraltro l'Avvocatura solleva un'altra
eccezione di irricevibilità, sostenendo che il Tribunale avrebbe
dovuto risolvere preventivamente varie questioni di merito, la cui
soluzione avrebbe reso non necessario il rinvio degli atti alla Corte
per la decisione della questione di legittimità costituzionale.
A questo proposito si legge nella ordinanza del Tribunale di Matera
che davanti ad esso l'Ente convenuto aveva eccepito il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario per effetto di un asserito
affievolimento del diritto soggettivo dell'attore, derivante dalle
disposizioni limitative di cui agli artt. 4, capoverso, e 20 legge
stralcio, e, ancor più, dalla pubblicazione del piano
particolareggiato di esproprio e del decreto di trasferimento, nonché
l'improponibilità della domanda, preclusa dalla mancata opposizione in
termini ai sensi dell'art. 4 legge 12 maggio 1950, n. 230, e, comunque
la sua infondatezza nel merito sulla base di non precisati "calcoli
delle risultanze catastali in rapporto al testamento ed alle quote di
scorporo".
Risulta pertanto che il Tribunale ha preso in considerazione le
eccezioni dell'Ente di riforma e ha compiuto anche sulla base di esso
l'esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale
pervenendo poi alla conclusione esplicita che il giudizio non poteva
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.
Anche se a questa conclusione ha contribuito la imprecisione delle
argomentazioni dell'Ente, che in verità non risulta eliminata neppure
in questa sede, la Corte ritiene sufficiente la motivazione enunciata.
Nel merito, la Corte osserva che dalla esposizione dei fatti
contenuta nella ordinanza del Tribunale risulta che in base alla
successione testamentaria all'attore Ginnari Satriani appartiene solo
metà del patrimonio paterno, mentre l'altra metà spetta al primo
figlio nascituro di lui, e che entrambe le quote considerate
separatamente non sarebbero state assoggettabili ad espropriazione.
La questione da risolvere è di conseguenza la seguente: se, ai
fini dell'applicazione delle leggi di riforma, il patrimonio riservato
ad un nascituro non concepito possa essere considerato distinto e debba
pertanto essere computato a sé per quanto concerne l'assoggettabilità
alla espropriazione.
La Corte ritiene che essa debba essere risolta in senso
affermativo, perché dalle disposizioni del Codice civile, che
prevedono la figura del nascituro non concepito e che mirano a
garantirne le future situazioni soggettive (artt. 462, 715, 784 Cod.
civ.) essa trae la conclusione che seppur non si voglia accogliere la
tesi che qualche riconoscimento di capacità di essere soggetto di
diritti, ancorché con effetti limitati e sempre sotto la condizione
della nascita, sia accordato anche al non concepito, comunque i beni
che formeranno oggetto dei diritti eventuali di lui vengono sottratti a
chi ne sarebbe o tornerebbe ad esserne titolare ove la disposizione a
favore di lui non esistesse o fosse successivamente esclusa ogni
possibilità dell'evento della nascita.
Di conseguenza, la quota del patrimonio del Ginnari Satriani
Giuseppe (de cujus) che venne da questi destinata al primo figlio
maschio che fosse nato dal figlio Nicola non può essere considerata di
proprietà di quest'ultimo fino a tanto che l'evento della nascita non
sia assolutamente escluso. E, pertanto, allo stato né la quota
spettante all'attore, né quella spettante al nascituro, potevano
essere assoggettate all'espropriazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato,
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, in riferimento
alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nella
tabella allegata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte