Sentenza n. 79/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49r.d.l. 2033/1925
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15
ottobre 1925, n. 2033, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1962
dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di
Bianchi Luigi ed altri, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1962
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11
agosto 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale in grado di appello dinanzi al Tribunale di
Busto Arsizio a carico di Bianchi Luigi, Scamoni Renato e Talamona
Ferdinando, fu sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento
all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
L'art. 48 del suddetto decreto prevede il fatto di chiunque
scientemente pone in vendita, mette altrimenti in commercio ovvero
fornisce ai propri dipendenti sostanze o prodotti non corrispondenti
alle dichiarazioni o indicazioni prescritte dal decreto.
L'art. 49, invece, riguarda il caso in cui il fatto previsto dal
precedente articolo sia commesso senza conoscere che le sostanze o i
prodotti posti in vendita, venduti o somministrati non corrispondano
alle dichiarazioni o indicazioni; e prevede per tale fatto una pena
(multa) da un quinto alla metà rispetto a quella prevista dall'art.
48.
La difesa del Bianchi, ha prospettato al Tribunale di Busto Arsizio
il dubbio che l'art. 49 configuri una ipotesi di responsabilità
oggettiva e sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione.
Il Tribunale con ordinanza del 12 giugno 1962 ha ritenuto la
questione non manifestamente infondata, e ha ordinato la trasmissione
degli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei Deputati e pubblicata sul n. 203 dell'11 agosto 1962 della
Gazzetta Ufficiale.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto
di intervento dell'Avvocatura generale dello Stato del 25 luglio 1962.
L'Avvocatura dello Stato osserva che, diversamente da ciò che è
stato prospettato dal Tribunale di Busto Arsizio, il primo comma
dell'art. 27 della Costituzione, nel fissare il principio che la
responsabilità penale è personale, ha inteso escludere solo la
responsabilità penale per fatto altrui e non anche quella oggettiva,
dovendo per responsabilità oggettiva intendersi la responsabilità per
fatto proprio, cosciente e volontario, ma "incolpevole". La
responsabilità "per fatto altrui" sorge invece per il solo fatto di
una data posizione o qualità del soggetto, senza che sia richiesta la
esistenza di una sua qualunque condotta. Ad ogni modo, l'Avvocatura
osserva che, qualunque sia la soluzione che si voglia dare al problema,
nessuna influenza essa potrebbe avere sulla questione in esame, in
quanto la norma impugnata non configura né un' ipotesi di
responsabilità per fatto altrui, né un' ipotesi di responsabilità
oggettiva, trattandosi invece di una fattispecie relativa a reato di
carattere colposo.
L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
La questione non è fondata. Nell'art. 48 del R.D.L. 15 ottobre
1925, n. 2033, è stabilita la pena della multa, fissa e proporzionale,
a carico di chi, scientemente, pone in vendita, vende o mette
altrimenti in commercio sostanze o prodotti non corrispondenti alle
dichiarazioni ed indicazioni prescritte dalla legge.
Il successivo art. 49 prevede, invece, la ipotesi che la non
corrispondenza delle sostanze e dei prodotti alle dichiarazioni o
indicazioni sia ignorata dall'agente.
l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio propone questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 49, ritenendo che nel
fatto ricorra una ipotesi di responsabilità oggettiva, e che questa
forma di responsabilità sia in contrasto col principio della
personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo
comma, della Costituzione. La Corte rileva che, in conformità di
quanto si è statuito con precedenti sentenze, il principio della
personalità della responsabilità penale deve intendersi nel senso che
ciascuno risponde penalmente per il fatto proprio e non per il fatto
altrui.
Posto in tali termini il contenuto della norma costituzionale, essa
non può riferirsi alle disposizioni in cui sia sancita una
responsabilità oggettiva, che non è responsabilità per fatto altrui.
D'altra parte non a torto si sostiene dall'Avvocatura dello Stato che
la norma impugnata si riferisce ad una ipotesi non già di
responsabilità oggettiva, bensì di normale responsabilità penale,
nella quale l'elemento soggettivo è indubbiamente presente, sia pure
soltanto nella forma colposa. La quale si concreta nella omissione, da
parte di chi vende o mette in commercio, della doverosa diligenza
nell'accertare che vi sia corrispondenza tra la qualità della merce e
le dichiarazioni ed indicazioni per essa prescritte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del
Tribunale di Busto Arsizio del 12 giugno 1962, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte cosituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONTO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte