Sentenza n. 79/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1964 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 741/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio
1961, n. 865, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1964 dal
Pretore di Casoria nel procedimento penale a carico di Bifulco Umberto,
iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un processo penale avanti il Pretore di Casoria a
carico di Bifulco Umberto, imputato del reato previsto dall'art. 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere provveduto ad
accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di Napoli,
costituita con il contratto integrativo provinciale del 2 ottobre 1959,
le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui
dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e festività,
nonché i relativi contributi paritetici per il funzionamento della
Cassa stessa per n. 38 lavoratori previsto dalla clausola 7 del
contratto stesso, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'articolo per ultimo
richiamato, in relazione all'art. 76 della Costituzione perché viziata
per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata.
Il Pretore, constatata la rilevanza della questione sollevata e la
sua non manifesta infondatezza, provvedeva in data 1 aprile 1964 ad
emettere, previa sospensione del giudizio, ordinanza di rinvio a questa
Corte.
L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 23 maggio 1964. Nessuna delle
parti si è costituita avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai
sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto
in camera di consiglio. Considerato in diritto Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha statuito che
gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al
Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso
conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonché dei
contratti integrativi stipulati dalle associazioni sindacali, non ha
inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche per i
non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo
dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi
dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e
festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed
ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende
obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il
riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che disciplina
l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto
collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 relativo a detti
lavoratori, o conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio
1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla
Cassa edile costituita con l'art. 6 del contratto collettivo
integrativo per la Provincia di Salerno, che veniva in considerazione
nella vertenza decisa con quella sentenza.
Nella specie il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, denunciato
dall'ordinanza in esame, rende obbligatorio l'accordo collettivo
stipulato per la Provincia di Napoli il 2 ottobre 1959 fra le
associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte,
e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile,
consacrata nella clausola 7, in riferimento all'art. 62 del citato
contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve
dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni
svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.
Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la sentenza n.
129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai
lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto
contratto nazionale, abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole
di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base
dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere
di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, mentre
ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà
normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una
sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da
Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure
a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria una
apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire
meno l'efficacia erga omnes delle norme stesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie
erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per
la Provincia di Napoli, nonché la clausola 5, per la parte in cui
dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione
all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte