Sentenza n. 79/1966
Altra decisione · depositata il 02/07/1966 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 17 gennaio 1966, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 27 successivo ed iscritto al n. 2 del
Registro ricorsi 1966, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto del Ministro per
l'industria e per il commercio 28 ottobre 1965 recante "Modalità
relative alle conferenze periodiche in materia di energia elettrica".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso depositato il 27 gennaio 1966, la Regione
siciliana, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sorrentino e
Arturo Carlo Jemolo, ha sollevato conflitto di attribuzione per
l'invasione della propria sfera di competenza, in relazione al decreto
del Ministro per l'industria e il commercio 28 ottobre 1965, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 19 novembre 1965 e intitolato:
"Modalità relative alle conferenze periodiche in materia di energia
elettrica". Questo decreto si fonda sulla legge 6 dicembre 1962, n.
1643, "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le industrie
elettriche", la quale, nel delegare (art. 2) al Governo l'emanazione
di norme relative ai poteri del Comitato dei Ministri e del Ministro
per l'industria e il commercio, all'organizzazione dell'Ente, alle sue
funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai
trasferimenti e a quant'altro previsto dalla legge, stabilisce al n. 7
dell'art. 3: "saranno previste periodiche conferenze per la
consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare
delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei
corpi scientifici"; e sul D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670,
"Organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica", che, al
n. 5 dell'art. 2, dichiara che spetta al Ministro per l'industria e il
commercio di stabilire le modalità per le conferenze previste dal
ricordato art. 3, n. 7, della legge istitutiva dell'Ente.
In particolare, il decreto ministeriale stabilisce all'art. 3 la
composizione delle "conferenze", indicando al n. 2, tra coloro che vi
partecipano, un rappresentante della Regione, e riconoscendo al
Ministro per l'industria e il commercio la facoltà di determinare i
rappresentanti degli organismi di ricerca e culturali e, in caso di
necessità, gli esperti nella materia oggetto delle conferenze che
devono essere invitati a parteciparvi.
2. - La difesa della Regione, richiamata la competenza legislativa
e amministrativa spettante alla Regione in materia di industria e
commercio ex artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale e ricordato
altresì che le attribuzioni del Ministero dell'industria e del
commercio sono esercitate nella Regione dall'amministrazione regionale
ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, lamenta che,
in base al decreto ministeriale impugnato, la Regione siciliana abbia
nelle conferenze un solo rappresentante e, inoltre, che la designazione
delle persone, la partecipazione delle quali non sia già fissata dal
decreto medesimo, sia attribuita a organi diversi dalla Regione, ad
organi governativi e, nella maggior parte dei casi, all'E.N.EL. Ad
avviso della difesa, la stessa materia dell'organizzazione delle
conferenze avrebbe dovuto essere attribuita, per la Sicilia, al potere
legislativo, anzi, forse più propriamente, al potere regolamentare
della Regione, essendo le "conferenze" un "corpo consultivo", che deve
"consentire l'esame dei problemi di sviluppo economico e sociale della
Regione", non vedendosi perciò alcuna ragione per la quale non debba
essere la Regione a indicare gli enti in grado di esprimere le varie
esigenze regionali.
La difesa prospetta l'ipotesi se la Regione avrebbe dovuto
sollevare il conflitto al momento dell'emanazione del decreto
legislativo delegato che attribuiva al Ministro la facoltà di
stabilire le modalità delle conferenze. Ma la prospetta per
respingerla, richiamando una sentenza di questa Corte, giusta la quale,
quando una materia non sia completamente regolata dalla legge statale e
si faccia rinvio a ulteriori norme senza menzione espressa delle
Regioni e dei loro problemi, non si può intendere ancora verificata la
lesione dei diritti regionali, potendo le norme, alle quali si fa
rinvio, tener conto di questi diritti. Nel caso che ha dato origine al
presente conflitto di attribuzione, tanto meno poteva configurarsi una
siffatta lesione, in quanto l'art. 2 della legge delegata potrebbe,
anzi, dovrebbe essere interpretato nel senso che al Ministro si sia
voluta attribuire soltanto la determinazione, di natura regolamentare,
delle modalità esecutive delle conferenze, non già la costituzione
degli organi, la competenza a designare i membri delle conferenze e
l'altra a investire l'organo della trattazione dei singoli problemi,
materie tutte che dovrebbero formare oggetto di normazione primaria.
Se codesta interpretazione fosse respinta, la difesa regionale sostiene
che dovrebbe essere accolta l'altra, giusta la quale il Ministro
dovrebbe limitarsi a provvedere solo là dove non esistono Regioni a
statuto speciale. Se il Governo accettasse queste interpretazioni, la
Regione dichiara che le sue "deplorazioni" cadrebbero. Tuttavia,
qualora si ritenessero non fondate tutte e due queste interpretazioni,
dovrebbe dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma
dell'art. 2, n. 5, per aver affidato al Ministro di stabilire le
modalità per le conferenze, mentre a ciò era stato delegato il
Governo il quale non avrebbe potuto, a sua volta, delegare il Ministro
per l'industria e il commercio.
In definitiva, la tesi principale della Regione è che le norme
sull'organizzazione delle conferenze devono essere stabilite dalla
Regione; la tesi subordinata, che la Regione sia competente ogni volta
che il decreto non fissi esso stesso le persone che partecipano alla
conferenza, ma dia agli organi statali o all'E.N.EL. un potere di
elezione, nonché nel caso in cui si debbano invitare alle conferenze
rappresentanti di organismi di ricerca e culturali.
Conclude chiedendo che la Corte, previa, se necessaria, la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 5, del
D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670, dichiari che spetta alla Regione il
potere di organizzare le conferenze previste dalla legge istitutiva
dell'E.N.EL., dettando le norme circa le persone chiamate a
parteciparvi e la loro periodicità; in subordine, che spettino ad essa
le scelte e le designazioni di cui si è detto e che pertanto annulli
il decreto ministeriale impugnato.
3. - Al ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato deduzioni il 4 febbraio 1966.
Alla tesi principale della Regione l'Avvocatura obietta:
a) che avendo di mira le conferenze, delle quali è questione, il
conseguimento di fini di interesse nazionale, quali sono quelli
assegnati dalla legge all'E.N.EL. è evidente che la loro composizione
non possa essere affidata alla Regione senza che si rischi di rendere
impossibile un'equilibrata attività consultiva utile all'esercizio dei
compiti assegnati dalla legge al Ministro e al Comitato dei Ministri.
Le conferenze devono essere, si organizzate in modo da consentire
l'esame dei problemi di sviluppo delle Regioni, ma sempre in relazione
ai compiti istituzionali dell'Ente, che sono fondamentalmente quelli di
assicurare l'equilibrato sviluppo economico del Paese;
b) che la composizione delle conferenze non comporta che gli
interessi della Regione non siano congruamente valutati. Se è vero
che il decreto impugnato prevede un solo rappresentante regionale, ciò
è vero se per Regione s'intende il solo governo regionale, non se,
invece, si fa riferimento agli interessi regionali, dei quali sono
portatori quasi tutti i membri della conferenza, nella stragrande
maggioranza provenienti da organi se non della Regione, di "estrazione
regionale". Nemmeno vero sarebbe che la designazione di questi membri
sia attribuita all'E.N.EL., dovendosi invece ritenere che, essendo essi
invitati a partecipare alla conferenza a titolo di rappresentanza di
vari organismi, a questi spetterà evidentemente la designazione.
Infine, la difesa dello Stato ritiene manifestamente infondata la
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, n.
5, del D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670. A suo avviso, questa
disposizione conterrebbe due proposizioni, una principale ma implicita,
l'altra conseguente: quella, cioè, che ha affidato al Ministro per
l'industria e il commercio di stabilire le modalità per le conferenze
previste dal n. 7 dell'art. 3 della legge istitutiva dell'E.N.EL. La
proposizione implicita sarebbe appunto questa, vale a dire la norma
della legge delegante che imponeva al legislatore delegato di
provvedere a conferenze periodiche. Al Governo, perciò, era riservata
soltanto la competenza della previsione delle conferenze, non già
quella di stabilirne le modalità che poteva ben essere attribuita a un
componente del Governo titolare istituzionale della materia, appunto il
Ministro per l'industria e il commercio.
Conclude chiedendo che la Corte, previa dichiarazione di manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
2, n. 5, del D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670, respinga il ricorso
proposto dalla Regione siciliana e per gli effetti dichiari che la
previsione delle periodiche conferenze di cui all'art. 3, n. 7, della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, spetta, anche per quanto si riferisce
alla Regione siciliana, allo Stato e non alla Regione.
4. - La difesa della Regione ha pure depositato il 20 aprile 1966
una memoria, nella quale ribadisce le sue tesi e insiste nelle
conclusioni già prese.
5. - Nell'udienza del 4 maggio 1966 le difese delle parti hanno
illustrato le tesi sostenute negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Le due censure mosse dalla Regione al provvedimento del
Ministro per l'industria e il commercio, che regola la composizione e
il funzionamento delle conferenze periodiche in materia di energia
elettrica, sono infondate: sia la prima, che costituisce la tesi
principale della difesa regionale, sia la seconda, che è proposta come
tesi subordinata.
Quanto alla prima, che rivendica alla Regione la competenza nella
determinazione delle "modalità esecutive" delle conferenze periodiche,
occorre ricordare che la Regione siciliana non ha competenza nelle
materie delle riforme economiche e sociali, tra le quali, come la Corte
ha avuto occasione di affermare (sentenza n. 13 del 1964), rientra la
nazionalizzazione dell'industria elettrica. Il richiamo alla
competenza regionale in materia di industria e commercio (art. 14,
lett. d, dello Statuto siciliano) e alle relative norme di attuazione
(D. P. R. 5 novembre 1949, n. 1182) non è fatto a proposito, perché
la competenza nella materia delle riforme agrarie e industriali
esplicitamente riservata allo Stato, in virtù del primo comma
dell'art. 14 dello Statuto siciliano, non può ritenersi trasferita
alla Regione come parte della competenza che ad essa spetta in materia
di industria e commercio. Né il richiamo a questa competenza può
superare il generale limite dell'interesse nazionale che la potestà
legislativa regionale incontra e che è prevalente nel caso della
nazionalizzazione dell'industria elettrica. Pertanto, il trasferimento
delle funzioni amministrative alla Regione in materia di industria e
commercio si deve intendere avvenuto col rispetto dei limiti assegnati
alla competenza legislativa regionale, conformemente al sistema che
prevede, nell'ambito regionale - e anche in quello delle Regioni a
statuto speciale -, una stretta correlazione fra potestà legislativa e
potestà amministrativa. Di conseguenza, così come spetta allo Stato
la competenza a deliberare le riforme agrarie e industriali, anche allo
Stato spetta la competenza ad emanare le relative norme di
organizzazione. Se esigenze di buon funzionamento richiedono
l'istituzione di organi e strutture periferiche, che agevolino
l'attuazione delle riforme e l'aderenza loro alle necessità locali,
non ne consegue che la normativa di siffatta organizzazione, articolata
su base regionale o su altra ripartizione territoriale, sia di
competenza della Regione.
2. - Se è infondata la censura principale mossa dalla Regione al
provvedimento ministeriale, infondata è anche la censura proposta in
via subordinata.
Infatti, se la determinazione delle modalità esecutive delle
conferenze periodiche non spetta in via di principio alla Regione, non
si vede come possa spettargliene una parte: la designazione, cioè,
degli enti che devono essere rappresentati negli organi consultivi, o
l'individuazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative
operanti nella Regione, indicate nei numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 e 25 del primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale, alle
quali l'E.N.EL. è tenuto a richiedere la nomina di rappresentanti, o,
infine, la determinazione degli organismi di ricerca e cultura, i cui
rappresentanti devono essere invitati dal Ministro a far parte delle
conferenze, e degli esperti che il Ministro medesimo deve designare,
"qualora se ne ravvisi la necessità". Anche per questi particolari
aspetti della composizione degli organi consultivi, che vanno sotto il
nome di conferenze periodiche, la competenza non può essere se non
dello Stato. Non che sia da escludere in via di principio la
possibilità di un concorso di competenze amministrative tra Stato e
Regione, ma ciò sempre quando vi sia un analogo concorso di competenze
legislative, non quando, come nel caso, la competenza spetti nella
materia del tutto allo Stato (o alla Regione) e, per di più,
l'eventuale diversità di criteri ispiratori della duplice e
concorrente competenza amministrativa possa dar luogo a una ridotta
funzionalità dell'organo e a una non perfetta sua corrispondenza allo
scopo per il quale è costituito.
La Corte ha avuto sì occasione di affermare che nella disciplina
delle materie di competenza generale dello Stato, come le riforme
agrarie e industriali e la programmazione, deve essere fatta salva la
competenza delle Regioni e la tutela degli interessi, dei quali queste
sono portatrici. Ma, nel caso di specie, si è visto che non
sussisteva una competenza della Regione che potesse perciò essere
illegittimamente disattesa; e sta poi in fatto che, in questa periodica
consultazione che l'Ente è tenuto a fare nello svolgimento della sua
attività, necessariamente impostata su fondamenti unitari, estesa a
tutto il territorio dello Stato e rivolta a interessi generali, gli
interessi regionali sono tenuti presenti, la maggior parte dei
componenti delle conferenze essendo rappresentanti di enti ed organismi
regionali o di organi statali operanti nella Regione e designati di
regola da codesti medesimi enti, organismi od organi, e non dal
Ministro, né dall'E.N.EL.
3. - La Regione ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 5, del D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670,
che dichiara spettare al Ministro di "stabilire le modalità per le
conferenze previste dal n. 7 dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643", che, come si è ricordato, impone al Governo delegato di
prevedere periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze
locali ed economiche, e, in particolare, delle Regioni e degli enti
locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici. La
questione è sollevata nei confronti dell'art. 76 della Costituzione,
che risulterebbe violato, in quanto il Governo, al luogo di esercitare
la delega conferitagli, avrebbe a sua volta delegato uno dei suoi
componenti: il Ministro per l'industria e il commercio. La questione
è irrilevante,
Essa, infatti, non si trova in rapporto di pregiudizialità con il
conflitto sollevato davanti alla Corte; non è necessario, cioè,
stabilire se il legislatore delegato si sia tenuto o no nell'ambito
della delegazione per risolvere il conflitto tra Stato e Regione,
risultando aliunde che la competenza nella materia de qua è dello
Stato e che perciò non si è verificata l'invasione della sfera di
competenza regionale, costituzionalmente garantita.
Ma la questione è anche infondata, dovendosi ravvisare nella norma
impugnata, non già una subdelegazione, ma l'attribuzione di una
competenza al Ministro per l'industria, che ben rientra nei limiti dei
poteri del legislatore delegato. La legge di delegazione aveva dettato
su questo punto già essa stessa norme sufficientemente precise circa i
fini di questi organi consultivi, e circa gli enti che vi dovevano
essere rappresentati, perché non rimanesse spazio se non per una
normativa di tipo regolamentare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato stabilire la composizione e il
funzionamento delle conferenze periodiche in materia di energia
elettrica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte