Sentenza n. 79/1972
Altra decisione · depositata il 04/05/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con quattro ricorsi della Regione
della Toscana, notificati il 30 luglio e il 20 novembre 1971,
depositati in cancelleria il 3 agosto e il 9 dicembre 1971 ed iscritti,
rispettivamente, ai nn. 17, 18, 29 e 30 del registro ricorsi 1971, per
conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato, sorto a
seguito:
a) del decreto 5 marzo 1971 del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, con il quale l'acqua termo-minerale
"Coniano", in territorio del Comune di Coniano, è stata data in
concessione, per un trentennio, alla soc. Coniano-Poggibonsi;
b) del decreto 7 maggio 1971 del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, con il quale l'acqua termo-minerale "Bagni
di Chianciano", in territorio del Comune di Chianciano Terme, è stata
data in concessione, per un trentennio, alla soc. Terme di Chianciano;
c) del decreto 26 luglio 1971 del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, con il quale la località "Duna Feniglia" in Provincia di
Grosseto è stata costituita in "riserva forestale di protezione";
d) del decreto 26 luglio 1971 del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, con il quale la località "Poggio Tre Cancelli" in Provincia
di Grosseto è stata costituita in "riserva naturale integrale".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Enzo Cheli, per la Regione, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ricorsi del 28 luglio 1971 la Regione Toscana ha
proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione a due decreti del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato: a) decreto 5 marzo 1971, con il quale l'acqua termo-minerale "Coniano", in territorio del Comune di Coniano, è stata data
in concessione, per un trentenio, alla S.r.l. Coniano-Poggibonsi; b)
decreto 7 maggio 1971, con il quale l'acqua termo-minerale "Bagni di
Chianciano", in territorio del Comune di Chianciano Terme, è stata
data in concessione, per un trentennio, alla S.p.a. Terme di
Chianciano.
La ricorrente sostiene che i predetti decreti-emanati in violazione
degli artt. 117, 118 e 119 Cost., interpretati in relazione all'art.
11, quinto e sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 - violano
la sfera di competenza ad essa assegnata e, di conseguenza, ne chiede
l'annullamento.
2. - A fondamento delle sue richieste la Regione espone una serie
di motivi, che possono essere così sintetizzati:
a) Le acque minerali e termali sono state trasferite al patrimonio
indisponibile della Regione - previsto dall'art. 119 Cost. - per
effetto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con
decorrenza dal momento dell'entrata in vigore di questa legge. La prima
parte del quinto comma di quell'articolo, infatti, afferma che le acque
minerali e termali (e così le foreste, cave e torbiere) "sono
trasferite" alle Regioni: mentre per i beni previsti dalla seconda
parte dello stesso comma si dice che essi "saranno trasferiti" con i
provvedimenti legislativi di cui all'art. 17 della legge.
b) Per effetto di questa diversità di statuizioni il decreto
ministeriale di individuazione dei beni, previsto nel sesto comma,
riguarda solo i beni che saranno successivamente trasferiti, non già
quelli - come le acque minerali e termali - che la legge stessa
immediatamente trasferisce al patrimonio indisponibile delle Regioni:
ma anche se così non fosse (se, cioè, il decreto ministeriale fosse
richiesto per i beni trasferiti dalla legge e per quelli da trasferirsi
con i decreti delegati), è certo che per le acque termo-minerali quel
decreto avrebbe carattere meramente dichiarativo.
c) Per effetto dell'avvenuto trasferimento ope legis si deve
ritenere che la Regione abbia acquistato immediatamente i poteri di
gestione dei beni trasferiti: la condizione posta dall'art. 17 della
legge n. 281, relativa al preventivo trasferimento delle funzioni a
mezzo di decreti legislativi, non riguarderebbe siffatti poteri, ma
solo le funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione.
d) Anche se non si volesse accedere a siffatta conclusione,
occorrerebbe pur sempre ritenere che, essendo intervenuto il
trasferimento alla Regione delle acque termo-minerali, lo Stato ne
eserciterebbe la gestione per conto della Regione stessa, con le
limitazioni proprie di siffatto tipo di gestione: vale a dire con
poteri di ordinaria amministrazione, indirizzati alla sola
conservazione dei beni.
e) Nella specie, attraverso concessioni trentennali, lo Stato ha
invece esplicato un intervento tipicamente dispositivo, laddove la
gestione per conto avrebbe consentito, al massimo, una disposizione del
bene fino al limite iniziale dello svolgimento delle funzioni
amministrative da parte della Regione (es.: concessione per due anni).
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri - costituitosi con
atto del 10 agosto 1971 a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato -
ha chiesto che i due ricorsi vengano dichiarati inammissibili od in
ogni caso infondati sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) L'inammissibilità deriva dalla circostanza che lo Stato ha
provveduto su beni non ancora trasferiti alla Regione. La diversità di
espressione letterale della prima e della seconda parte del quinto
comma dell'art. 11 della legge n. 281 non ha il significato che ad
essa vuole attribuire la Regione. Il verbo presente è stato
frequentemente usato negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale,
ma nessuno ha mai dubitato che le relative disposizioni non avessero
effetto fin tanto che il concreto trasferimento non venisse operato con
le norme di attuazione, e ciò in aderenza ad esigenze logiche e
giuridiche, giacché l'attribuzione della piena proprietà di un bene
non avrebbe senso senza la contestuale titolarità dell'esercizio dei
diritti dominicali.
b) La legge del 1970 si è sostanzialmente uniformata a siffatto
indirizzo : il sesto comma dell'art. 11 prevede che l'individuazione
dei beni avvenga con decreto del Ministro per le finanze; l'art. 17,
lett. a), rinvia ai decreti delegati la determinazione dei vincoli
necessari a garantire l'inalienabilità, la indisponibilità e la
destinazione dei beni; l'art. 18, secondo comma, stabilisce l'inizio da
parte delle Regioni delle attribuzioni amministrative trasferite al 1
gennaio successivo alla emanazione di detti decreti.
c) Valutate in questo quadro, le espressioni usate nel quinto comma
dell'art. 11 acquistano un significato diverso da quello ad esse
attribuito dalla Regione: acque termo-minerali, foreste, cave e
torbiere sono categorie di beni già determinate, laddove i beni
adibiti agli uffici ed ai servizi da trasferire sono strettamente
dipendenti dal contenuto e dall'ampiezza dei decreti delegati di
trasferimento.
d) Ad ogni modo, se pur fosse esatta la tesi dell'avvenuto
trasferimento ope legis delle acque termo-minerali, il ricorso sarebbe
infondato. La Regione riconosce di esser priva di poteri amministrativi
e che questi spettano medio tempore allo Stato, ma assume che la
perdurante gestione statale dovrebbe avere contenuto esclusivamente
conservativo: si introduce, in tal modo, una distinzione che non ha
senso in tema di potestà pubbliche e particolarmente nella materia in
esame, giacché per le acque termali - salvo il caso dell'Ente di
gestione delle aziende termali demaniali - la gestione in concessione
è l'unico sistema normale di utilizzazione.
4. - Con altri due ricorsi del 18 e 19 novembre 1971 la Regione
Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato
ed ha chiesto l'annullamento di due decreti del Ministro per
l'agricoltura e le foreste: a) del decreto 26 luglio 1971, con il quale
la località "Duna Feniglia" è stata costituita in "riserva forestale
di protezione" ed affidata alla tutela e gestione dell'Azienda di Stato
per le foreste demaniali; d) del decreto 26 luglio 1971, con il quale
la località "Poggio Tre Cancelli" è stata costituita in "riserva
naturale integrale" ed affidata alla tutela e gestione della medesima
azienda. Anche questi decreti violerebbero, ad avviso della ricorrente,
gli artt. 117, 118 e 119 Cost. in relazione all'art. 11, quinto e sesto
comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, di conseguenza, la sua
sfera di competenza.
5. - Nei ricorsi la Regione enuncia le stesse argomentazioni poste
a fondamento dell'impugnativa di cui al precedente n. 2.
Per quanto più particolarmente riguarda i decreti del Ministro per
l'agricoltura e le foreste, la difesa regionale svolge le seguenti
tesi:
a) se i provvedimenti adottati sono stati emanati in base ai
normali poteri del Ministro sui beni appartenenti al demanio forestale
essi, in quanto cadenti sulle foreste già trasferite per effetto
immediato della legge 16 maggio 1970, n. 281, devono essere annullati
perché ultronei rispetto alla sola ordinaria gestione che allo Stato
può essere riconosciuta prima del trasferimento delle funzioni
amministrative;
b) se invece i due decreti ministeriali (espressamente motivati col
"preminente interesse nazionale" delle due zone) sottintendessero la
definitiva sottrazione dei beni alla proprietà regionale, essi
violerebbero la legge n. 281 che non pone alcun limite al trasferimento
alle Regioni del patrimonio forestale dello Stato;
c) supposto che il Ministro abbia emanato i due provvedimenti di
vincolo sulla scorta dell'ultima parte della lett. a), dell'art. 17
della legge 281 - che abilita lo Stato a porre "vincoli atti a
garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei
beni di cui alla prima parte del quinto comma dell'art. 11" - è da
osservare che siffatto potere può essere esercitato (come risulta
dall'o.d.g. approvato dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1970)
solo con legge o con deliberazione collegiale del Governo. Se invece la
predetta disposizione andasse interpretata nel senso che quel potere
sia attribuito al singolo Ministro, essa risulterebbe viziata di
illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 5, 115, 119 e
127 della Costituzione, dai quali si deve desumere il principio che,
essendo l'autonomia regionale di natura e livello costituzionale, le
limitazioni consentite a tutela dell'interesse nazionale vanno poste
con atti di livello corrispondente;
d) sulla base di queste ultime considerazioni la Regione propone,
in ipotesi, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17,
lett. a), della legge n. 281 del 1970.
6. - Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura espone, in primo luogo, tesi difensive analoghe a
quelle svolte nei giudizi relativi ai due ricorsi concernenti le acque
minerali e termali, sostenendo che la legge del 1970 non ha
immediatamente trasferito le foreste alle Regioni e che non è
concepibile che prima del trasferimento delle funzioni amministrative
lo Stato abbia conservato un potere limitato alla c.d. gestione per
conto. In ogni caso occorrerebbe ritenere che, non potendosi ammettere
un vuoto di potere, lo Stato abbia conservato la pienezza dei poteri
relativi ai beni forestali, specie i poteri indirizzati alla
conservazione di questi: e tali sono quelli esercitati con
l'imposizione di un vincolo di intangibilità. Per quanto riguarda le
censure mosse dalla Regione, in via subordinata, alla legge del 1970,
la difesa dello Stato sostiene che, una volta riconosciuto che lo Stato
può imporre vincoli atti a garantire l'inalienabilità ed
indisponibilità delle foreste, la Regione non ha titolo per sindacare,
in sede di conflitto di attribuzione, la distribuzione interna della
competenza statuale.
7. - In una memoria depositata il 9 febbraio 1972 la difesa della
Regione Toscana ha ribadito ed approfondito le tesi svolte nei quattro
ricorsi. In contrasto con le argomentazioni dell'Avvocatura dello
Stato, la difesa regionale in particolare osserva:
a) Circa il momento del trasferimento dei beni di cui si tratta,
non è decisivo il richiamo alle disposizioni degli statuti speciali:
in questi esistono, talvolta, norme che esplicitamente rinviano la
consegna dei beni all'atto dell'emanazione delle norme di attuazione;
la stessa giurisprudenza costituzionale si riferisce a decisioni di
specie, riferite ai singoli ordinamenti; esistono correnti dottrinali
che, sempre con riferimento alle Regioni a statuto speciale, sostengono
che i beni, a differenza degli uffici, sono automaticamente trasferiti
dalla norma costituzionale che li contempla.
b) I lavori preparatori della legge del 1970 dimostrano che la
modifica del testo originario dell'art. 11 fu voluta proprio per
realizzare il trasferimento immediato dei beni diversi da quelli che
fossero strumentali rispetto alle funzioni.
c) In riferimento a questa modifica introdotta nell'iter
legislativo, la tesi subordinata dell'Avvocatura - che, cioè, anche
ammesso l'avvenuto trasferimento della proprietà, esso sarebbe
improduttivo di effetti, essendo rimasta allo Stato la titolarità
delle funzioni - si risolverebbe in una interpretazione sostanzialmente
abrogativa della legge.
d) Il fenomeno della c.d. gestione per conto non è sconosciuto al
nostro ordinamento positivo: se ne ritrovano esempi nella legislazione
relativa all'E.N.E.L., per quanto riguarda la fase transitoria del
passaggio delle imprese elettriche, e nei casi di gestione di beni di
proprietà statale a mezzo di aziende autonome.
e) L'eccezione di inammissibilità non è fondata, perché la
Regione fa valere l'attualità di un diritto soggettivo perfetto sui
beni di cui si discute e l'attualità nella titolarità dei poteri
(diverso era il caso deciso dalla sentenza n. 119 del 1971 a proposito
della potestà legislativa, per la quale si escluse una confisca della
competenza regionale in considerazione della circostanza che, a
funzioni trasferite, le Regioni potranno liberamente sostituire la
legislazione statale con proprie leggi; laddove nel caso de quo gli
atti concernenti le acque creano a favore di terzi un diritto
soggettivo perfetto di durata trentennale, che la Regione non potrà
rimuovere).
f) Per quanto specificamente riguarda le acque minerali e termali,
la regola desumibile dall'art. 5 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620,
sulla ripartizione della competenza fra prefetto e ministro, è nel
senso che le concessioni abbiano di regola durata infradecennale;
d'altra parte la legge 21 giugno 1960, n. 649 dimostra che il sistema
della concessione ad industria privata non controllata dal capitale
pubblico non è più il mezzo normale di gestione delle acque termali.
g) Per le foreste, provvedimenti, quali quelli impugnati, che
incidono in modo definitivo ed assoluto sul regime giuridico dei beni,
realizzano un mutamento che sostanzialmente li sottrae alle
determinazioni legislative ed amministrative della Regione.
h) Circa la funzione di "vincolo" che lo Stato vorrebbe attribuire
ai due decreti del Ministro per l'agricoltura, le osservazioni fatte in
merito all'art. 17, lett. a), della legge del 1970 mettono in evidenza
- anche attraverso la subordinata eccezione di legittimità
costituzionale - che quei vincoli non possono essere apposti con atto
di un singolo ministro e dimostrano che nella specie non si è fatto
uso di quella disposizione, ma si è inteso applicare l'ordinamento
previgente con l'esercizio di un potere dispositivo sulle foreste
inconciliabile ormai con l'avvenuto trasferimento alle Regioni.
8. - Nell'udienza pubblica le due parti hanno ulteriormente svolto
le rispettive tesi difensive. L'Avvocatura dello Stato ha esibito
copia di alcuni atti dei procedimenti amministrativi relativi ai
decreti ministeriali impugnati. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi dalla Regione Toscana contro lo Stato
implicano la soluzione di questioni in gran parte identiche. Essi,
pertanto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Con i quattro ricorsi indicati in epigrafe la Regione denuncia
altrettanti conflitti di attribuzione determinati dall'emanazione di
due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato concernenti la concessione di acque termo-minerali
(d.m. 5 marzo 1971, relativo all'acqua "Coniano", e d.m. 7 maggio 1971,
relativo all'acqua "Bagni di Chianciano") e di due decreti del Ministro
dell'agricoltura e foreste, con i quali sono state costituite una
"riserva forestale di protezione" (d.m.26 luglio 1971 per la località
"Duna Feniglia") ed una "riserva naturale integrale" (d.m. 26 luglio
1971 per la località "Poggio Tre Cancelli").
Nel chiedere l'annullamento dei predetti decreti la ricorrente -
oltre che prospettare (come più innanzi si dirà) vizi più
specificamente riguardanti quelli emanati dal Ministro dell'agricoltura
- assume, in sostanza, che lo Stato ha esercitato una competenza che,
entrata in vigore la legge 16 maggio 1970, n. 281, più non gli spetta
o, quanto meno, non gli spetta in quella latitudine e pienezza che il
contenuto e gli effetti degli atti impugnati presupporrebbero.
È evidente che attraverso siffatta denunzia la Regione Toscana
agisce a tutela di un suo interesse attuale alla rimozione di
provvedimenti che essa ritiene incidano illegittimamente su proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite (articoli 117, 118 e 119
Cost.). E perciò deve essere respinta l'eccezione preliminare di
inammissibilità, opposta dalla difesa dello Stato.
3. - Ad avviso della Regione, il disposto della prima parte del
quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, statuendo
che "sono" trasferite alle Regioni (oltre che le cave e torbiere, le
quali non vengono qui in considerazione) le foreste appartenenti allo
Stato e le acque termo-minerali, avrebbe operato l'immediato
trasferimento di tali beni al patrimonio indisponibile regionale, senza
la necessità di ulteriori, puntuali atti traslativi. Verificatosi tale
effetto, la Regione sarebbe stata investita, ope legis, delle
corrispondenti potestà amministrative e non potrebbe essere invocato
il principio - art. 17 della citata legge - che per le materie di
competenza regionale tale investitura collega all'emanazione dei
decreti delegati di passaggio delle funzioni e del personale ovvero al
decorso di un biennio. La ricorrente sostiene peraltro che, anche se
non le si dovesse riconoscere l'immediata titolarità di quelle
potestà, occorrerebbe pur tuttavia riconoscere che medio tempore lo
Stato avrebbe potuto agire solo per conto della Regione con la
conseguente limitazione dei suoi poteri ad atti indirizzati alla mera
conservazione dei beni in questione.
4. - Da quanto innanzi è stato precisato risulta che l'oggetto
proprio del presente giudizio non è costituito dall'appartenenza delle
foreste e delle acque termo-minerali allo Stato o alla Regione, sibbene
dalla titolarità, all'epoca in cui i provvedimenti ministeriali furono
emanati, delle correlative potestà amministrative ovvero, supposto che
queste siano rimaste allo Stato, dai limiti inerenti al loro contenuto
ed esercizio.
Rilevato ciò, sembra superfluo accertare, ai fini che qui
interessano, se le acque termo-minerali e le foreste appartenenti allo
Stato siano state trasferite al patrimonio indisponibile regionale per
effetto immediato della citata disposizione legislativa o se da questa
sia nato, invece, solo l'obbligo di trasferire alle Regioni i singoli
beni compresi nelle predette categorie. Ritiene infatti la Corte che in
ogni caso, sia esatta la prima o la seconda tesi, è rimasta allo
Stato, fino all'emanazione dei decreti delegati o al decorso del
biennio, la piena legittimazione a provvedere alla concessione delle
acque ed all'imposizione dei vincoli forestali di destinazione.
Si tratta, certo, di funzioni amministrative inerenti a materie
comprese nella sfera di attribuzioni regionali (artt. 117, 118 e 119
Cost.), ma è altrettanto vero che nel momento in cui i decreti
ministeriali furono adottati esse non erano ancora passate alle
Regioni, e ciò in forza di un principio che, trovando fondamento
nell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, è stato posto
legittimamente (cfr. sent. n. 39 del 1971) dall'art. 17 della legge n.
281 del 1970, ed al quale non può non riconoscersi una portata
assolutamente generale.
Ammettere che per i soli beni che si suppongano già entrati a far
parte del patrimonio indisponibile regionale siano state ope legis
trasferite le corrispondenti potestà amministrative significherebbe
introdurre un'eccezione sicuramente incompatibile con la ratio di quel
principio, che è chiaramente diretto a garantire, nell'interesse della
collettività, un'ordinata successione delle Regioni allo Stato
attraverso la predisposizione degli strumenti, anche materiali, idonei
ad assicurare che al trasferimento delle funzioni si accompagni la
possibilità di un effettivo ed efficiente loro esercizio.
Né si può accogliere la tesi subordinata, sulla quale la
ricorrente particolarmente insiste. Dal preteso già intervenuto
trasferimento delle foreste e delle acque termo-minerali, come non si
potrebbe dedurre una immediata successione nelle funzioni inerenti a
questi beni, così non si potrebbe neanche dedurre un affievolimento
del perdurante potere statale. In via generale non si può escludere
che in determinate situazioni le pubbliche potestà abbiano a subire
una limitazione di esercizio, ma ciò deve risultare da specifiche e
puntuali disposizioni o, almeno, da principi desumibili dal sistema.
Orbene, per quanto riguarda l'attuale controversia, né la
Costituzione né la legge del 1970 autorizzano a ritenere che le
funzioni amministrative, finché sono rimaste allo Stato, avrebbero
dovuto contenersi nei limiti di una mera attività di conservazione: un
regime siffatto, protratto notevolmente nel tempo, avrebbe potuto
irrimediabilmente compromettere la soddisfazione di pubblici interessi,
con danno dello stesso patrimonio regionale. La supposta "gestione per
conto della Regione", ammesso che ne ricorressero i presupposti,
avrebbe rilievo in tema di attribuzione alla Regione dei risultati,
anche economici, della gestione stessa (intorno al che qui non si
controverte), ma non potrebbe mai avere il significato di consentire
allo Stato solo atti i cui effetti siano strettamente limitati al tempo
intercorrente fra la loro adozione ed il momento dell'effettivo
subentrare dei nuovi enti nelle relative potestà. Che in tal modo le
Regioni possano trovarsi di fronte a situazioni giuridiche durature e
non modificabili se non nei casi e nei limiti consentiti dalle leggi
(quindi, giova aggiungere, anche dalle emanande leggi regionali)
rappresenta, al più, un pregiudizio di fatto, che puo peraltro
connettersi a qualsiasi attività amministrativa posta in essere dallo
Stato nel periodo transitorio fra la costituzione delle Regioni ed il
trasferimento ad esse delle funzioni. Per quanto riguarda i beni
pertinenti al patrimonio indisponibile regionale, si sia verificato per
effetto della legge del 1970 un immediato trasferimento o sia sorto
solo un obbligo di trasferimento, l'unica attività preclusa allo Stato
prima del passaggio delle funzioni era quella incompatibile col diritto
acquistato dalle Regioni: vale a dire un'attività - quale certamente
non è quella esplicata con i decreti di cui si discute - che
presupponesse un disconoscimento di siffatto diritto.
5. - Va peraltro posto in rilievo, con specifico riferimento al
contenuto dei provvedimenti impugnati, che sia la concessione delle
acque termali e minerali sia l'imposizione di vincoli alle foreste sono
estrinsecazioni di una normale gestione di tali beni.
Per quanto riguarda le acque, la Regione finisce col non contestare
che lo Stato potesse farne oggetto di concessione, ma sostiene che
questa avrebbe dovuto esser contenuta in limiti di durata
corrispondenti al tempo necessario e sufficiente per il trasferimento
delle funzioni amministrative. Questa tesi muove dal presupposto che in
generale la durata della concessione possa essere liberamente
determinata dall'ente concedente e, in particolare, che in base alla
legislazione vigente la concessione infradecennale rappresenti una
regola, in presenza della quale quella ultradecennale costituirebbe
atto di straordinaria gestione. Ma dall'art. 5 del d.P.R. 28 giugno
1955, n. 620, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero
dell'industria, risulta solo una ripartizione di competenze fra
prefetto e Ministro, secondo si tratti di concessione infra o
ultradecennale, e non già un principio in forza del quale si possa
individuare, quanto alla durata, una regola ed un'eccezione. Ed invero
in relazione ad un singolo bene rientra nella discrezionalità - non in
un potere di libera scelta - della autorità stabilire modalità e
durata della concessione con riferimento al pubblico interesse e ad
obiettivi elementi di valutazione, quali, ad esempio, quelli attinenti
all'importanza del giacimento ed all'entità degli impianti necessari
alla sua utilizzazione. E sono di questa natura, come risulta dal testo
dei provvedimenti e degli atti preparatori, le motivazioni in base alle
quali il Ministro dell'industria adottò i decreti relativi all'acqua
"Coniano" ed all'acqua "Bagni di Chianciano".
Ancor più chiara è la situazione a proposito dei due decreti del
Ministro dell'agricoltura. La costituzione in "riserva naturale
integrale" della località "Poggio Tre Cancelli" ed in "riserva
forestale di protezione" della località "Duna Feniglia" tende, con i
vincoli che ne derivano, ad assicurare la conservazione dei beni,
giacché essa comporta l'esclusione di ogni attività che possa
comprometterne lo stato attuale. Giova aggiungere che niente
giustifica il timore della Regione che i due provvedimenti esprimano la
determinazione dello Stato - certamente incompatibile con quanto
dispone il quinto comma dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970 - di
trattenere a sé le due foreste. Il "preminente interesse nazionale",
al quale la motivazione degli atti si richiama, risulta riferito, in
effetti, solo alle ragioni che giustificano l'inclusione dei due
territori negli elenchi dei "biotipi meritevoli di conservazione e di
protezione" e d'altra parte il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,
pubblicato nelle more del giudizio, sia pure indirettamente conferma
(art. 1, lett. n) che nessuna eccezione subisce il trasferimento delle
foreste. E poiché non si può dubitare che, disponendo la predetta
inclusione, il Ministro ha inteso esercitare una competenza afferente
alle sue normali attribuzioni, è anche evidente che i due decreti non
sono manifestazione di quel potere di imposizione di vincoli "atti a
garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei
beni", che legittimamente (cfr. sent. n. 39 del 1971) è stato
assegnato allo Stato, ma che, secondo la Regione, dovrebbe essere
esercitato con legge o, quanto meno, con atto collegiale del Governo:
di modo che tutta la problematica sollevata in proposito dalla difesa
regionale e contrastata, anche sotto il profilo dell'ammissibilità,
dall'Avvocatura dello Stato, risulta priva di presupposto e, quindi,
irrilevante.
6. - Per le esposte considerazioni si deve giungere alla
conclusione che con i quattro decreti impugnati lo Stato ha esercitato
una propria competenza senza recar lesione alle attribuzioni della
Regione Toscana.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento alle
date in cui furono emanati i quattro decreti ministeriali indicati in
epigrafe, che spetta allo Stato disporre la concessione di acque
termali e minerali e di imporre vincoli di riserva sui beni forestali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte