Sentenza n. 79/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55legge 35/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 55
della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della
fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal pretore di
Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Carlo Bartaloni,
iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;
2) ordinanza emessa il 14 aprile 1975 dal tribunale di Pisa nel
procedimento penale a carico di Adriano Carli, iscritta al n. 261 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;
3) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Pontedera nel
procedimento penale a carico di Raffaele Benevento, iscritta al n. 293
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975;
4) ordinanza emessa il 5 marzo 1975 dal pretore di Borgo San
Lorenzo nel procedimento penale a carico di Giovanni Recati ed altro,
iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;
5) ordinanza emessa il 14 maggio 1975 dal pretore di Pontedera nel
procedimento penale a carico di Silvano Adami, iscritta al n. 359 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;
6) ordinanza emessa il 30 giugno 1975 dal tribunale di Pisa nel
procedimento penale a carico di Gino Latini ed altro, iscritta al n.
488 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;
7) ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal pretore di Arcidosso nel
procedimento penale a carico di Maggi Romolo, iscritta al n. 507 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.
Visto l'atto d'intervento della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito l'avv. Enzo Cheli per la Regione Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimento penale a carico di Bartaloni Carlo
(cui veniva addebitato di aver esercitato la caccia a selvaggina
stanziale protetta sparando con un'arma da fuoco da bordo di un
autoveicolo lungo una via di comunicazione) il pretore di
Castelfiorentino, rilevato che tale comportamento era punito dalle
disposizioni del t.u. sulla caccia (r.d. 5 giugno 1939, n. 1016) con le
pene dell'ammenda (art. 12) e della multa (art. 32) ma che dette
disposizioni erano state, nel territorio della regione Toscana,
abrogate dall'art. 55 della legge regionale della Toscana 4 luglio
1974, n. 35, e che, pertanto, non poteva al riguardo esercitarsi
l'azione penale, ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre 1974, in
riferimento agli artt. 70, 117 e 118 Cost., questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 55.
Le ragioni del denunziato contrasto andrebbero individuate, secondo
il giudice a quo, nel fatto che la Regione, abrogando norme penali
statali, avrebbe sconfinato dalle materie attribuite alla sua
competenza usurpando funzioni e poteri riservati dalla Costituzione al
Parlamento.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione Toscana con
deduzioni del 15 marzo 1975 chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata anche perché, contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice a quo, la norma denunziata non avrebbe
abrogato anche le norme statali di natura penale. Su tali punti la
difesa della Regione è tornata, con maggiore ampiezza di argomenti,
con una successiva memoria del 24 febbraio 1977, richiamando una
circolare interpretativa emanata dalla Regione e facendo, altresì,
presente che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 24
dicembre 1975, n. 706, con la quale lo Stato ha depenalizzato le
violazioni punite con la sola pena dell'ammenda, ivi comprese quelle in
materia di caccia.
2. - Identica questione ma in riferimento agli artt. 3, 25 e 117
Cost., è stata sollevata dal pretore di Borgo S. Lorenzo con ordinanza
del 5 marzo 1975 emanata nel corso di procedimento penale a carico di
Recati Giovanni e altro, imputati dei reati di cui agli artt. 32, 43 e
36 del t.u. sulla caccia, il primo dei quali (quello previsto dall'art.
32) punito con la pena della multa.
Secondo il giudice a quo la Regione, abrogando con il citato art.
55 anche le norme statali di natura penale, avrebbe esorbitato dai
limiti posti alla sua competenza dagli artt. 117 e 118 Cost. (creando
una irrazionale disparità di trattamento tra i "cittadini" toscani e
quelli appartenenti ad altre Regioni) ed avrebbe violato, inoltre, il
principio del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.).
Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione Toscana
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o - comunque -
non fondata ribadendo sostanzialmente quanto già dedotto negli atti
difensivi relativi ai giudizi promossi con l'ordinanza del pretore di
Castelfiorentino.
3. - Con due diverse ordinanze di identico contenuto emesse,
rispettivamente, il 14 aprile e il 30 giugno 1975, nel corso di
procedimenti penali a carico di Carli Adriano e di Latini Gino
(imputati delle violazioni degli artt. 32 e 43 del t.u. sulla caccia la
prima delle quali punita con la multa) anche il tribunale di Pisa ha
sollevato, in riferimento agli artt. 25, comma secondo (principio
della riserva di legge) e 117 Cost., questione di legittimità
costituzionale del già citato art. 55 legge Regione Toscana n. 35 del
1974, con argomenti non diversi da quelli contenuti nelle ordinanze che
precedono.
Nel giudizio non vi è stata costituzione né intervento di parte.
4. - La stessa questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 55 è stata prospettata, infine, in riferimento agli
artt. 3 e 117 Cost. dal pretore di Arcidosso con ordinanza emessa il 30
marzo 1976 nel corso di procedimento penale a carico di Maggi Romolo e
dal pretore di Pontedera con due ordinanze, di identico contenuto,
emesse il 16 aprile e il 14 maggio 1975 nel corso di procedimenti
penali rispettivamente a carico di Benevento Raffaele e di Adami
Silvano. Come nei casi precedenti, le ordinanze sono state pronunziate
in procedimenti nei quali venivano in considerazione, oltre a
contravvenzioni punite con l'ammenda, reati puniti con la multa.
In nessuno dei tre giudizi vi è stato intervento o costituzione di
parte. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe hanno per oggetto un'identica
questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno
quindi riuniti onde dar luogo ad unica decisione.
2. - Con legge 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla
difesa della fauna e la regolamentazione della attività venatoria) la
Regione Toscana ha introdotto una nuova disciplina della caccia,
ristrutturando completamente il settore secondo principi che si
discostano sotto vari aspetti da quelli cui si ispira il t.u. delle
leggi statali sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016. In
particolare, le sanzioni sono tutte, salvo alcune di altra fonte
espressamente richiamate, di dichiarato carattere amministrativo
anziché penale (come quelle previste dal t.u.) e l'art. 55, che
costituisce oggetto di impugnazione nel presente giudizio, dispone
testualmente che "cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi
statali in materia di caccia ad eccezione di quelle richiamate dalla
presente legge".
3. - I giudici a quibus muovono dalla comune premessa che il
riferimento alla legislazione statale contenuto nel predetto art. 55
sia comprensivo di quella penale e prospettano il dubbio che la Regione
Toscana, così disponendo, abbia violato gli artt. 3, 25, secondo
comma, 70, 117 e 118 Cost., per aver oltrepassato i limiti posti alla
sua competenza legislativa e creato, inoltre, ingiustificate disparità
di trattamento rispetto ad identiche trasgressioni verificatesi in
altra parte del territorio nazionale. Per il pretore di Borgo S.
Lorenzo - infine - la norma denunziata violerebbe anche la garanzia
costituzionale del giudice naturale (art. 25 comma primo Cost.) in
quanto essa comporterebbe la sottrazione al giudice precostituito per
legge statale.
4. - Secondo la difesa della Regione (che si è costituita né
giudizi promossi con le ordinanze n. 112 e 335 del 1975 emesse,
rispettivamente, dal pretore di Castelfiorentino e dal pretore di Borgo
S. Lorenzo) a seguito dell'entrata in vigore - in corso di causa -
della legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha depenalizzato le
contravvenzioni punite con la sola ammenda, ivi comprese quelle in
materia di caccia, sarebbe venuta meno la rilevanza della questione
sollevata con le ordinanze in epigrafe.
L'eccezione è peraltro infondata in quanto, come si è già
accennato in narrativa, le ordinanze risultano tutte emesse in giudizi
riguardanti non soltanto contravvenzioni punite con l'ammenda, ma anche
altri reati puniti con la multa, e, quindi, non depenalizzati dalla
citata legge n. 706 del 1975.
5. - La difesa della Regione assume, inoltre, che la premessa da
cui muovono le ordinanze di rimessione sarebbe errata, in quanto il
sopra richiamato disposto dell'art. 55 nell'escludere ogni ulteriore
applicazione delle norme statali in materia di caccia non avrebbe
abrogato anche le sanzioni penali poste dal t.u. delle leggi sulla
caccia. Ciò sarebbe confermato - tra l'altro - dalla circolare 7
ottobre 1974 n. prot. V6700/7.1.2. emanata dalla Regione Toscana e
secondo la quale le norme penali statali in materia di caccia non
sarebbero state oggetto di abrogazione.
Ma tale interpretazione (il cui accoglimento porterebbe a ritenere
l'infondatezza della questione sollevata) non può essere condivisa.
Infatti, a parte l'ovvio rilievo che quella contenuta in una circolare
non può mai assumere il valore di interpretazione autentica di una
norma di legge, è agevole osservare che la formulazione dell'art. 55,
quanto mai ampia e comprensiva, esprime chiaramente la volontà del
legislatore regionale di attribuire alla legge n. 35 del 1974 efficacia
abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia.
L'accoglimento di questa tesi, d'altronde, trova conforto non solo nel
testo letterale della norma denunziata ma anche in numerose
disposizioni della stessa legge Regione Toscana n. 35 del 1974 (come ad
es. l'art. 19) che richiamano esplicitamente le sanzioni penali
previste dal testo unico delle leggi sulla caccia: tale richiamo
sarebbe stato evidentemente superfluo, data l'identità della materia
in esame, se la Regione non avesse inteso, con la norma in questione,
abrogare anche le norme penali statali. Decisiva è dunque la
circostanza che dopo alcune incertezze, l'orientamento della
giurisprudenza ordinaria, e in specie anche quello della Corte di
cassazione, si è consolidato in quest'ultimo senso: nel senso cioè,
che la disposizione denunziata debba essere intesa come abrogante le
sanzioni penali statali previste dal t.u. sulla caccia. È noto infatti
che questa Corte, pur potendo interpretare con autonomia di giudizio e
di orientamenti sia la norma impugnata che quella di raffronto, non
può non tenere in debito conto una costante interpretazione
giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un
determinato significato.
6. - Se così va interpretata la disposizione denunziata appare
evidente in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost. la
fondatezza della questione sollevata.
La fonte del potere sanzionatorio penale non può risiedere che
nella legislazione dello Stato. Muovendo da tale premessa questa Corte
ha costantemente escluso, fin dalla sentenza n. 3 del 1956, che, per il
solo fatto di avere autonoma potestà normativa in determinate materie,
le Regioni, anche a statuto speciale, dispongano del potere sia di
introdurre, sia di rimuovere o variare con proprie leggi norme penali
nelle materie stesse (sent. n. 21 e 51 del 1957, 68 del 1963, 26 del
1966).
E in tali sensi va dichiarata l'illegittimità costituzionale della
disposizione denunziata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge
Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla
"difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"),
nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte
le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle
espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto
abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte