Sentenza n. 79/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 834/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.
22 dicembre 1973, n. 834 (concessione di amnistia in materia di reati
finanziari) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dalla Corte
d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di Lolli Giuliana,
iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.
Visti l'atto di costituzione di Lolli Giuliana e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Vincenzo Greco, per Lolli Giuliana e l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 20 aprile
1978, sollevava questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.P.R.
22 dicembre 1973, n. 834 - Concessione di amnistia in materia di reati
finanziari - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Sarebbe
infatti irragionevole e violerebbe il principio di eguaglianza
escludere l'applicabilità dell'amnistia ai cittadini i cui redditi
risultano definitivamente accertati o comunque la cui posizione fiscale
è stata definita con procedura diversa da quella per il condono. Nel
caso di specie appunto Lolli Giuliana, imputata della contravvenzione
p. e p. dall'art. 17, quarto comma, del t.u. d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi
conseguiti durante il 1967 dalla s.r.l. Sefir di cui era amministratore
unico, non poteva beneficiare, per il motivo indicato, del generale
provvedimento di clemenza.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978.
2. - Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri,
attraverso l'Avvocatura dello Stato, chiedendo sentenza di rigetto.
Identica questione sarebbe stata già dichiarata infondata con sentenza
n. 32 del 1976 della Corte costituzionale. I motivi addotti a sostegno
di quella decisione dovrebbero ora condurre ad analoga pronunzia.
Si costituiva Lolli Giuliana, imputata nel processo a quo,
rilevando l'incompletezza e la non perfetta aderenza alla fattispecie
della ordinanza introduttiva del giudizio. Il rapporto tributario della
Lolli, infatti, non era definito alla data di entrata in vigore del
decreto - legge sul condono ma era invece contestato. La Lolli,
tuttavia, non ha ritenuto di dover beneficiare delle agevolazioni
concesse dal detto decreto ma ha in seguito posto termine alla
controversia addivenendo ad un concordato assai più vantaggioso per
gli interessi della società rappresentata. Per questo motivo, ai sensi
dell'art. 1 del d.P.R. impugnato, si contesta possa beneficiare
dell'amnistia; ma apparirebbe palesemente contrario al principio di
eguaglianza riservare un trattamento penale più sfavorevole a chi ha
legittimamente e con esito positivo esercitato un diritto. La questione
in esame sarebbe dunque diversa da quella già decisa dalla Corte con
la sentenza n. 32 del 1976 e con le ordinanze n. 240 del 1976 e n. 157
del 1977.
Con successiva memoria la medesima Lolli sviluppava ulteriormente
le tesi accennate, ponendo in rilievo il conflitto di doveri in cui la
medesima era venuta a trovarsi, costituendo suo preciso obbligo curare
nel modo migliore gli interessi della società rappresentata e dunque
dovendosi astenere dal definire la pendenza con la procedura del
condono, se non voleva commettere un illecito civile ed anche penale,
ai sensi dell'art. 2631 cod. civ. (conflitto d'interessi) ed
eventualmente il reato di bancarotta, nell'ipotesi di fallimento, non
improbabile ove le pretese del fisco non fossero state ricondotte a
misura più equa.
Nel corso dell'udienza di discussione le parti ribadivano i punti
di vista illustrati. Considerato in diritto :
La questione non è fondata.
Nei termini assai ampi e generici in cui essa è proposta
dall'ordinanza della Corte d'appello di Roma non può negarsi, come
rileva esattamente l'Avvocatura dello Stato, che la questione venga a
coincidere con quella già risolta dalla sentenza di questa Corte n. 32
del 1976.
Ciò è del tutto evidente se ci si attiene alla motivazione
dell'ordinanza, nella quale la normativa sull'amnistia contenuta
nell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, viene censurata in
quanto esclude dalle sue previsioni i contribuenti, i cui redditi
risultino "definitivamente accertati" dall'amministrazione finanziaria;
sembra, in effetti, che ci si trovi di fronte a situazioni simili a
quelle che erano all'origine della pronuncia n. 32 del 1976, cioè a
situazioni definite in base al regime ordinario, prima che si potesse
usufruire di quello previsto nel d.l. 5 novembre 1973, n. 660
(convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).
Ma la conclusione non cambia, anche se si pone l'accento sul
dispositivo dell'ordinanza della Corte d'appello, che solleva la
questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 834 del 1973,
"nella parte in cui consente che possono fruire dell'amnistia solo
coloro le cui posizioni fiscali siano definite secondo le disposizioni
del d.l. n. 660 del 1973, escludendo in tal modo dall'amnistia i
cittadini i cui redditi siano stati definiti in modo diverso".
Le ragioni addotte dalla Corte nella sentenza n. 32 del 1976 per
respingere ogni censura di violazione dell'art. 3 Cost. (le differenze
di trattamento tra contribuenti non apparendo razionalmente
ingiustificate, se riferite alle peculiari finalità perseguite dal
legislatore) sono invero egualmente valide, ove si specifichi - come si
sottolinea nella memoria di costituzione della parte privata - che la
situazione del contribuente era nella fattispecie ancora da definire e
che il relativo accertamento del reddito fu concordato il 2 dicembre
1974 con l'Ufficio delle Imposte. In realtà, tale situazione era stata
già esaminata nella sentenza n. 32 del 1976, allorché, al n. 5 del
considerato in diritto, si era affermato in modo assolutamente chiaro
che la norma penale "continua a vigere anche nei confronti di quegli
altri contribuenti che preferiscano non avvalersi della possibilità
loro offerta di fruire del condono tributario"; a nulla rileva infatti
la distinzione tra prima e dopo l'emissione del decreto - legge
contenente norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria, se il contribuente non ha utilizzato il regime
straordinario di definizione o regolarizzazione delle pendenze e
situazioni che lo riguardano; e meno ancora, se possibile, rilevano i
motivi, di maggiore o minor convenienza, che abbiano indotto il
contribuente ad astenersi, mediante la presentazione di domanda
irrevocabile, dalla richiesta manifestazione di volontà conciliativa.
Anche a voler considerare, infine, il profilo del tutto nuovo
contenuto nella memoria finale della parte privata (che conclude per
una pronuncia di contenuto diverso rispetto a quelle prospettate
nell'ordinanza della Corte d'appello e nella stessa memoria di
costituzione), non può ammettersi una "impossibilità giuridica" del
contribuente, nella sua qualità di amministratore di società, a
presentare la domanda del c. d. condono: in nessun caso, infatti, un
comportamento espressamente consentito da lex posterior potrebbe dar
luogo a situazioni di impossibilità giuridica, e tanto meno di
illecito, per un danno sociale che è suscettibile di valutazione
(rispetto alla definizione del reddito mediante condono) solo in quanto
si sia in precedenza rinunziato ad avvalersi del condono stesso. Del
resto, a prescindere dalle peculiarità della particolare vicenda
tributaria che ha dato origine a questa sentenza (e che non presentano
interesse in questa sede), è da sottolineare che, come emerge dalla
presente fattispecie, non sempre il regime ordinario di definizione
conduce a risultati economicamente più sfavorevoli al contribuente
rispetto a quelli conseguibili mediante il condono.
Tale considerazione, in aggiunta alle altre fondamentali formulate
nella citata sentenza n. 32 del 1976, vale a confermare il fondamento
razionale dei limiti di applicazione previsti per questo provvedimento
di amnistia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concessivo
dell'amnistia in materia di reati finanziari, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte