Ordinanza n. 79/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 2legge 62/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e
13 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale), così come modificato
dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza
emessa il 14 febbraio 1980 dal Pretore di Mestre, nel procedimento
penale a carico di Maronese Aldo, iscritta al n. 561 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 284 del 15 ottobre 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
Ritenuto che con ordinanza 14 febbraio 1980, emessa nel
procedimento penale a carico di Maronese Aldo, il Pretore di Mestre ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi
9 e 13, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come modificati
dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per preteso contrasto
con l'art. 3 Cost.;
che, secondo il Pretore le norme impugnate, disponendo che i
titolari di patenti di guida C e CE, se sono di età inferiore ai 21
anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale
per condurre autoveicoli adibiti a trasporto di cose con peso
complessivo a pieno carico superiore ai q. 75, creerebbero a danno dei
predetti soggetti una discriminazione ingiustificabile, trattandosi di
persone che, per aver compiuto gli anni 18, hanno raggiunto la piena
maturità psico-fisica secondo le norme civilistiche;
che la parte privata non si è costituita, mentre è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile perché irrilevante, o in
subordine, infondata.
Considerato che l'ordinanza di rinvio si limita alla pura e
semplice affermazione della rilevanza della questione, senza addurre
alcun motivo al riguardo e senza nessun riferimento alla fattispecie
concreta oggetto del giudizio principale, e quindi agli effettivi
termini di specifica operatività della norma impugnata;
che, restando così insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23,
secondo comma della legge 11.3.1953, n. 87, si impone la declaratoria
di manifesta inammissibilità della questione per difetto di
motivazione sulla rilevanza, in conformità della ormai costante
giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ordd. 7, 10, 12, 27/83).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13, d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 2 della
legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3,
Cost., con l'ordinanza del Pretore di Mestre in data 4 febbraio 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte