Sentenza n. 79/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8
e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896 (Nuove disposizioni per la
disciplina dei prezzi) promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio
1977 dal Pretore di Salò nei procedimenti penali a carico di Caré
Rodolfo ed altri, Bertella Renata ed altro e Tosi Alessandro ed altri,
iscritte ai nn. 400, 412 e 413 del registro ordinanze 1977 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Salò con tre ordinanze del 19 febbraio 1977, di
identico contenuto e motivazione, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896
(Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi), in quanto sanzionano
penalmente la violazione di un precetto che verrebbe determinato
unicamente attraverso un provvedimento amministrativo (di fissazione
dei prezzi di alcuni beni) interamente sottratto - ad avviso del
Pretore - al sindacato giurisdizionale del giudice ordinario.
Si dubita nell'ordinanza di rimessione che le norme impugnate
possano creare attraverso "l'arbitrio degli organi amministrativi" una
"discriminazione di categorie soggette a calmiere nel senso che il
Comitato Provinciale Prezzi, non avendo strumenti idonei, discrimina di
fatto tra i vari produttori dei beni sottoposti al calmiere; in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che impone parità di
trattamento in parità di situazioni".
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
osservando come, a parte la congruità della censura, così come
formulata, in rapporto all'art. 3 della Costituzione, nessuna tra le
norme impugnate porrebbe alcuna limitazione ai consueti poteri del
giudice ordinario di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo
che è chiamato ad applicare.
Conclude quindi per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :
La questione è infondata. Innanzitutto il giudice a quo non indica
rispetto a quale categoria generale di destinatari di norme penali si
verifichi la lamentata discriminazione che sarebbe contenuta negli
articoli impugnati. Difettando, quindi, del tutto la indicazione del
"tertium comparationis", mal si comprende in che modo si determini la
denunciata violazione del principio di uguaglianza.
La motivazione delle ordinanze dimostra, peraltro, come la
discriminazione prospettata dal pretore riguardi non un diverso
trattamento in linea generale tra soggetti che si trovano in identiche
condizioni, quanto piuttosto le eventuali differenze di trattamento che
si potrebbero avere tra i produttori dei diversi beni soggetti a
calmiere; differenze determinate da una non corretta valutazione di
mercato, per mancanza da parte degli organi pubblici (comitati dei
prezzi) di idonei strumenti di indagine, tale da rendere la fissazione
dei prezzi puramente arbitraria e da impedire, quindi, al giudice
qualsiasi sindacato sull'esercizio del potere discrezionale spettante
alla pubblica amministrazione.
Sul punto, tuttavia, questa Corte è già intervenuta con sentenza
n. 103 del 25 giugno 1957, che ha escluso l'illegittimità
costituzionale dello stesso art. 14 del D.L.C.P.S. n. 896/1947, qui
impugnato, pronunciandosi su una questione analoga, in cui si
lamentava, in relazione ad un diverso parametro costituzionale, la
mancata prefissione di criteri per l'esercizio del potere discrezionale
del CIP e dei comitati provinciali dei prezzi. La Corte in tale
occasione ha affermato che il potere di tali comitati, "lungi
dall'essere illimitato", è "collegato a elementi di natura tecnica
che ne circoscrivono l'ambito". Rilevava infatti la citata sentenza -
né vengono prospettati dal giudice a quo argomenti o profili nuovi
tali da indurre questa Corte a diversa valutazione - che la
determinazione dei prezzi è preceduta da un iter istruttorio
disciplinato legislativamente, nel corso del quale l'accertamento del
costo delle merci viene compiuto da apposite commissioni, di cui fanno
parte le stesse categorie interessate, non in maniera simbolica ma con
precisi poteri consultivi e deliberanti, tanto che le deliberazioni
adottate dai comitati prezzi, essendo ancorate a precisi elementi
tecnici, non sono sfornite di garanzie giurisdizionali, potendosi
ricorrere contro di esse davanti al giudice amministrativo. Pertanto
anche in sede ordinaria il giudice penale, chiamato ad applicare le
norme impugnate, non incontra alcun ostacolo al pieno esercizio del suo
potere di controllo giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti,
la cui violazione viene contestata all'imputato.
Mancando, quindi, lo stesso presupposto della arbitraria
discriminazione lamentata, cioè l'illimitata discrezionalità della
Pubblica Amministrazione, viene meno ogni pretesa violazione del
principio di uguaglianza (o più precisamente viene meno la pretesa
violazione del principio di imparzialità della pubblica
amministrazione, implicitamente richiamata mediante l'invocazione
dell'art. 3 Cost.), denunciata nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, nella parte
in cui sanzionano penalmente la violazione dei provvedimenti adottati
dai comitati provinciali dei prezzi, sollevata - in relazione all'art.
3 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, dalla sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte