Sentenza n. 79/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
riapprovata il 23 aprile 1980 dal Consiglio regionale dell'Umbria,
recante "Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle
consultazioni elettorali", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 13 maggio 1980, depositato in
cancelleria il 20 (successivo) ed iscritto al n. 12 del registro
ricorsi 1980;
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
l'avv. Goffredo Gobbi per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 13 maggio 1980 e depositato il
successivo 20 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso questione di legittimità costituzionale della legge
regionale indicata in oggetto con la quale è stata disposta
un'erogazione di L. 40.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero
per la partecipazione alle consultazioni elettorali.
L'Avvocatura dello Stato richiama le sentenze nn. 39 del 1973 e 90
del 1974 di questa Corte (e l'affermazione in esse contenuta secondo
cui le agevolazioni agli elettori che si rechino a votare rientrano
nella disciplina dell'esercizio del diritto di elettorato attivo)
onde sostenere che la legge impugnata interferisce nella materia
elettorale, in quanto applicabile anche nel caso di elezioni
politiche, e rende addirittura esplicito l'intento di agire "in
supplenza" della legislazione statale, atteso il tenore dell'art. 1
che individua la ratio dell'intervento in favore degli emigrati
nell'attesa di analoghe provvidenze da parte dello Stato.
Ma i benefici disposti dalla legge verrebbero ad alterare - si
argomenta in ricorso - la parità di tutti i cittadini di fronte
all'esercizio del diritto di voto.
Né potrebbe inquadrarsi la legge nell'ambito della competenza
regionale in materia di beneficenza pubblica: l'Avvocatura osserva a
riguardo che le agevolazioni sono previste prescindendo dal censo o
lo stato di bisogno dei beneficiari, ma soltanto in ragione della
loro partecipazione alle elezioni.
2. - Il Presidente della Regione Umbria ha depositato memoria
premettendo che la legge impugnata si inquadra in un sistema di
assistenza agli emigrati delineato e progressivamente perfezionato
dalla Regione con le leggi regionali 27 luglio 1973, n. 28, 22 giugno
1979, n. 31 e 2 maggio 1980 n. 40. Osserva in particolare la difesa
della Regione che le consultazioni elettorali non rappresentano che
un'occasione per attuare interventi di assistenza a favore di
cittadini che versano in situazione di particolare svantaggio: la
legge sarebbe infatti del tutto estranea alla disciplina
dell'esercizio dell'elettorato attivo e si inquadrerebbe viceversa
nella competenza regionale in materia di beneficenza, secondo la
definizione datane dall'art. 22 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616.
Non vi sarebbe conclusivamente identità tra le previsioni della
legge impugnata e la fattispecie oggetto della sentenza n. 39 del
1973, nella quale la Corte ebbe a dichiarare illegittima una legge
che disponeva il rimborso del biglietto di viaggio a favore dei
lavoratori pugliesi emigrati. Attraverso l'erogazione disposta con la
denunciata normativa la Regione Umbria si propone infatti di
compensare il mancato guadagno degli emigrati. Considerato in diritto
1. - La legge impugnata enuncia programmaticamente, all'art. 1, la
finalità di agevolare a favore dei cittadini emigrati all'estero
l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 Cost. sino al
momento in cui non verranno disposte dallo Stato provvidenze
specifiche in tal senso.
L'art. 2 consente ai Comuni della Regione di erogare agli
emigrati, iscritti in appositi elenchi, la somma di L. 40.000 per la
partecipazione alle consultazioni elettorali, politiche, regionali ed
amministrative. L'art. 3 individua gli aventi diritto in tutti i
votanti residenti all'estero. L'art. 4 definisce, infine, il
meccanismo di rimborso agli enti locali eroganti da parte della
Giunta regionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prospettato la
violazione dell'art. 117 Cost. per l'interferenza in una sfera
riservata alla competenza statale quale è la disciplina
dell'esercizio del diritto al voto, lamentando altresì che
l'intervento regionale abbia determinato una disparità di
trattamento tra gli elettori umbri e quelli delle altre regioni.
La difesa della Regione si fonda essenzialmente sull'assunto per
cui la legge in argomento rientrerebbe nella materia - di sicura
competenza regionale - dell'assistenza e della beneficenza.
2. - La questione è fondata.
La Corte, con la sentenza n. 39 del 1973, ha già avuto occasione
di affermare come soltanto lo Stato sia legittimato a provvedere in
materia di disciplina delle forme e dei limiti dell'esercizio
dell'elettorato politico attivo.
Va qui ribadito il principio secondo il quale deve essere
assicurata un'assoluta parità di trattamento dei cittadini allorché
essi esprimono il voto in ragione della delicatezza ed importanza di
tale momento di esercizio della sovranità popolare. È
conseguentemente escluso che la Regione possa, anche in via
integrativa e sia pure con un intervento "in melius", modificare le
condizioni di svolgimento delle consultazioni politiche, come appunto
si verifica in concreto attraverso le provvidenze stabilite dalla
legge impugnata. La ratio di quest'ultima è del resto resa esplicita
testualmente, mentre la totale mancanza di un titolo di
individuazione dei beneficiari diverso dalla qualità di
emigranti-elettori, non consente di inserire la legge nella materia
dell'assistenza e della beneficenza, sia pure nella più ampia
accezione conferita a tale espressione dall'art. 22 d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
Limitatamente all'ipotesi di elezioni politiche va quindi
affermato il contrasto della legge impugnata con gli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l. reg. Umbria
approvata il 17 marzo 1980 e riapprovata il 23 aprile 1980
("Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni
elettorali") nella parte in cui prevede una erogazione di denaro in
favore dei cittadini emigrati in occasione della loro partecipazione
alle elezioni politiche.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte