Sentenza n. 79/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo
comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme
per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa
il 18 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sul ricorso proposto da Benetti Arnaldo contro la Regione Veneto ed
altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Benetti Arnaldo e del Comune di
S.Vito di Leguzzano nonché l'atto di intervento della Regione
Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'Avv. Mario Alù per il Comune di S.Vito di Leguzzano,
l'Avv. Luigi Manzi per Benetti Arnaldo e l'Avv. Guido Viola per la
Regione Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento parziale
di uno strumento urbanistico, il Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto, con ordinanza del 18 marzo 1993, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma,
della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 che,
disponendo che "nelle zone di tipo D vanno comprese anche le parti
del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati", non
lascerebbe alcun margine di discrezionalità al comune, titolare
della funzione di pianificazione urbanistica, così ledendo il
principio di autonomia riconosciuto dagli artt. 5 e 128 della
Costituzione; l'esigenza di programmazione dell'uso del territorio da
parte del comune verrebbe, infatti, frustrata dalla norma impugnata
che imporrebbe di dare una determinata destinazione a certe aree a
prescindere dalle valutazioni dell'ente locale, le cui attribuzioni,
tra le quali quella di redigere i piani regolatori generali, sono
fissate da norme statali che si pongono come limite all'esercizio
delle funzioni legislative e amministrative della regione in materia
urbanistica.
La norma impugnata violerebbe, altresì, l'art. 97 della
Costituzione, perché inciderebbe sui canoni di condotta dell'ente
locale, condizionandone il concreto agire ed impedendogli di
determinarsi sulla base di considerazioni ponderate ed obiettive di
tutti gli interessi della comunità locale.
Infine, si profilerebbe un contrasto con l'art. 32 della
Costituzione, che tutela anche la salubrità dell'ambiente; questa
sarebbe nella specie compromessa dalla sottrazione al comune di
poteri programmatori in ordine a preesistenti insediamenti
produttivi, che possono presentare pericoli anche a causa della loro
ubicazione.
2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente della
Giunta regionale del Veneto, il quale ha eccepito la irrilevanza
della questione. All'uopo ricorda che, secondo il piano regolatore
generale, l'area del ricorrente nel giudizio principale risulta
vincolata a verde pubblico, nonostante che vi insista un insediamento
produttivo, e che detto vincolo, secondo il giudice a quo, sarebbe
stato reiterato rispetto alla previsione del precedente programma di
fabbricazione; rileva, quindi, che il TAR, dopo aver respinto la
prima e la terza censura del ricorso, che si appuntavano sulla
conferma e reiterazione di preesistenti vincoli, non si è nello
stesso modo pronunciato sul secondo motivo di ricorso che si fonda
sulle medesime ragioni di illegittimità di un vincolo reiterato;
ipotizza, pertanto, che la questione di illegittimità costituzionale
sia sollevata in modo artificioso e comunque senza una dimostrata
rilevanza per la decisione da assumere nel giudizio principale.
Nel merito sostiene la infondatezza della questione, contestando
che la norma regionale denunciata riduca i poteri del comune in
ordine alla zonizzazione del proprio territorio. Infatti la
disposizione, che definisce i contenuti delle zone urbanistiche di
tipo D, deve essere correlata all'art. 30 successivo che, nel dettare
la disciplina di tali zone territoriali, non impone al comune la
ricezione automatica degli impianti produttivi o industriali
esistenti, ma al contrario gli riconosce il potere di individuare gli
impianti che siano da confermare nella loro ubicazione e quelli che
non lo siano e per i quali la relativa area sia inclusa, come nella
specie, in una zona a diversa destinazione.
Le norme regionali ricordate, pertanto, lungi dal comprimere i
poteri del comune, ne ampliano l'area delle valutazioni e delle
ponderazioni in vista dell'esercizio dei poteri programmatori in
materia urbanistica; nessun pregiudizio è quindi ravvisabile
rispetto al buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, e
nemmeno in relazione all'invocato art. 32 della Costituzione, dal
momento che al comune non è precluso, come sembra invece ritenere il
giudice a quo, di far allontanare dall'abitato le industrie
insalubri.
3. - Si è costituito il Comune di San Vito di Leguzzano,
condividendo i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati con
l'ordinanza di rimessione.
Si è costituita, altresì, la parte privata, la quale viceversa
sostiene la manifesta infondatezza della questione. Quest'ultima
all'uopo rileva che l'art. 7 della legge urbanistica (legge n. 1150
del 1942) dispone che il comune, nel suddividere con il piano
regolatore il territorio in zone caratterizzate da diverse
destinazioni, deve tener conto della realtà effettuale degli
immobili siti nelle varie zone; e ciò risulterebbe confermato
proprio dalla durata quinquennale delle previsioni urbanistiche che,
appunto per non essere irreali, devono tener conto il più possibile
della effettiva situazione dei luoghi.
4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie, sia la
parte privata costituita che la Regione Veneto ribadendo le
rispettive tesi difensive. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno
1985, n. 61 che, in relazione alla suddivisione, da parte del piano
regolatore generale, del territorio comunale in zone territoriali
omogenee, prevede che "nelle zone di tipo D vanno comprese anche le
parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati".
Ad avviso del giudice a quo detta previsione, comportando
necessariamente che lo strumento urbanistico debba dare atto della
preesistente destinazione produttiva delle singole parti del
territorio comunale, violerebbe: a) gli artt. 5 e 128 della
Costituzione, ledendo l'autonomia dei comuni cui non sarebbe lasciata
alcuna discrezionalità nell'esplicazione dei loro poteri di
programmazione e governo del territorio; b) l'art. 128 della
Costituzione, perché la competenza legislativa regionale in materia
urbanistica trova comunque un limite nei principi dettati dalle leggi
generali in tema di autonomie locali ed in particolare da quella che
affida al comune di determinare il contenuto dei piani regolatori
generali; c) l'art. 97 della Costituzione, perché la limitazione dei
poteri del comune pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica
amministrazione che presuppone sempre scelte ben ponderate; d) l'art.
32 della Costituzione, perché l'obbligo per il comune di destinare a
zone industriali le aree in cui preesistano impianti produttivi,
inciderebbe sulla salubrità dell'ambiente, che potrebbe essere
compromessa dalla localizzazione di industrie pericolose, della cui
esistenza il comune dovrebbe prendere atto senza alcuna autonoma
valutazione.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
per irrilevanza, dedotta dalla Regione intervenuta, la quale sostiene
che la questione sarebbe stata "artificiosamente" proposta, dal
momento che il giudice, una volta ritenuti infondati il primo ed il
terzo motivo di ricorso, relativi alla illegittimità della
reiterazione del vincolo a verde pubblico, avrebbe dovuto adottare
"uguale o analoga decisione anche per il secondo motivo" perché
"anche di fronte al problema dell'insediamento industriale non poteva
non valere la preclusione rappresentata dall'essere il vincolo a
verde pubblico null'altro che una conferma e reiterazione di vincolo
già operante ed accettato".
Osserva la Corte che l'anzidetto profilo investe un ambito
estraneo al giudizio di costituzionalità, implicando valutazioni che
attengono al merito della controversia e non risultando che
quest'ultima possa essere risolta indipendentemente dalla questione
di costituzionalità (sent. n. 112 del 1993, ord. n. 139 del 1988;
nonché, a contrario, sentt. nn. 154 e 8 del 1993 e ordd. nn. 96 del
1993 e 424 del 1992) dato che il giudice a quo ha prospettato in
maniera plausibile (sentt. nn. 344, 238, 163, 103 del 1993, 436 del
1992 e 396 del 1988) che deve fare applicazione della norma impugnata
ai fini della decisione.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Come si è già ricordato, nell'ordinanza di rimessione si
sostiene che la norma impugnata (art. 24, terzo comma, della legge
della Regione Veneto n. 61 del 1985), nello stabilire che le parti
del territorio comunale, anche parzialmente già destinate ad
insediamenti produttivi, debbano essere classificate in zona
territoriale omogenea di tipo D, limiterebbe, in violazione dei
parametri costituzionali in precedenza indicati, il potere del comune
di determinare in modo autonomo il contenuto del piano regolatore
generale.
Osserva la Corte che, nel sollevare la questione, il giudice a quo
muove da un'inesatta premessa interpretativa attribuendo alla
disposizione di cui all'art. 24, terzo comma, della legge in parola
una portata diversa da quella che le è propria, ove si consideri la
norma nel contesto in cui si colloca. Difatti l'art. 24 si limita a
descrivere le caratteristiche delle zone territoriali omogenee in cui
il piano regolatore generale deve suddividere il territorio ed, in
particolare, il terzo comma, cioè la parte dell'articolo oggetto
dell'incidente di costituzionalità, prevede che nelle zone di tipo D
"vanno comprese anche le parti del territorio già destinate,
totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti industriali o
ad essi assimilati", senza per questo obbligare il comune a rendere
immodificabili aree comprese nelle stesse zone sulle quali
preesistano insediamenti produttivi. Ciò è confermato dall'art. 30
della legge, il quale stabilisce che il piano regolatore generale
individua le zone territoriali omogenee di tipo D, indicando fra le
altre componenti, al punto 3), gli impianti esistenti "che si
confermano nella loro ubicazione". Risulta così di tutta evidenza
che resta pur sempre nella disponibilità del comune, in sede di
redazione del piano, di confermare o meno nella loro ubicazione gli
impianti industriali esistenti, per cui solo dopo tale conferma
assume rilievo la previsione dell'art. 24, terzo comma, circa
l'inclusione nelle zone di tipo D delle parti del territorio già
destinate ad insediamenti industriali.
Non sussiste pertanto la lamentata limitazione delle competenze
comunali in materia di pianificazione urbanistica, il cui contenuto
rimane, anche per gli aspetti considerati, affidato alle
discrezionali determinazioni degli organi cui spetta di provvedere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno
1985 n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), sollevata,
in riferimento agli artt. 5, 32, 97 e 128 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte