Sentenza n. 79/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 375/1990
- art. 2d.lgs. 375/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle
disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi
lavorati esteri), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1994
dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Macerata nel
procedimento penale a carico di Amalia Iorio e Antonella Capannari,
iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Amalia
Iorio e Antonella Capannari, denunciate per il reato di contrabbando
(art. 282, lettera f), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), il giudice
per le indagini preliminari della Pretura di Macerata ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle
disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi
lavorati esteri), in riferimento agli articoli 77, primo comma, e
102, primo e secondo comma, della Costituzione.
Le due disposizioni si riferiscono al delitto di contrabbando di
tabacchi lavorati esteri, punibile con la sola pena della multa ed
accertato fuori dagli spazi doganali. L'art. 1 prevede che
l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato possa consentire
che chi è stato denunciato paghi, oltre che il tributo dovuto, una
somma da due a dieci volte il tributo stesso, determinata
dall'Amministrazione; il pagamento estingue il reato, ma non
impedisce l'applicazione della confisca dei tabacchi. L'art. 2
disciplina l'invio dei processi verbali ed i termini della procedura.
Il giudice per le indagini preliminari ritiene che questa
regolamentazione attribuisca una funzione giurisdizionale
all'autorità amministrativa, che avrebbe il potere esclusivo di
accertare e dichiarare l'estinzione del reato e di confiscare la
merce sequestrata.
Le norme denunciate, emanate in forza della delega concessa al
Governo con la legge 10 ottobre 1989, n. 349, eccederebbero i limiti
della delega, che prevedeva fosse attribuita all'Amministrazione dei
monopoli la definizione in via amministrativa e la "gestione dei
contesti" relativi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt.
1, secondo comma, e 4), ma non consentiva il conferimento di funzioni
giurisdizionali all'Amministrazione.
Ad avviso del giudice rimettente l'autorità giudiziaria sarebbe
stata privata delle sue funzioni, attribuite ad un organo della
pubblica amministrazione e da questo esercitate mediante atti tipici
e caratteristici della giurisdizione, quali la dichiarazione di
estinzione del reato e l'applicazione della misura di sicurezza
patrimoniale della confisca. La sottrazione alla magistratura
ordinaria della funzione giurisdizionale e l'istituzione di un
giudice speciale per questa categoria di reati contrasterebbero con
l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione.
2. - La rilevanza della questione di legittimità costituzionale
nel processo principale è motivata considerando che l'applicazione
delle norme denunciate non consentirebbe al giudice di emanare il
decreto di archiviazione per estinzione del reato, in accoglimento
delle richieste formulate dal pubblico ministero. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda gli
artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, che
adegua le disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto
tabacchi lavorati esteri. Le due disposizioni consentono di
estinguere i delitti di contrabbando, punibili con la sola pena della
multa, mediante il pagamento del tributo dovuto e di una somma
determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti,
dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato (art. 1);
disciplinano inoltre le modalità della definizione in via
amministrativa e di inoltro dei processi verbali (art. 2).
Il giudice rimettente ritiene che queste norme attribuiscano alla
pubblica amministrazione funzioni giurisdizionali. Il decreto
legislativo che le contiene eccederebbe i principi e criteri
direttivi fissati dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, che ha
attribuito al Governo, in base all'art. 76 della Costituzione,
l'esercizio della funzione legislativa e violerebbe l'art. 77, primo
comma, della Costituzione. Le stesse norme sarebbero in contrasto con
l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, perché
sottrarrebbero alla magistratura ordinaria ogni potere di
accertamento, attribuendo all'Ispettorato compartimentale dei
monopoli di Stato la funzione di dichiarare l'estinzione del reato di
contrabbando ed il potere di disporre una misura di sicurezza
patrimoniale, quale la confisca.
2. - La questione, in riferimento all'eccesso di delega, non è
fondata.
La legge n. 349 del 1989 ha conferito al Governo il potere di
adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione
delle disposizioni legislative in materia doganale, per la
riorganizzazione delle dogane ed in materia di contrabbando,
prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, che sia affidata
all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via
amministrativa e la gestione dei contesti per il contrabbando di
tabacchi lavorati esteri (art. 4).
Il decreto legislativo n. 375 del 1990 si è attenuto a tale
criterio. Esso ha modificato, rispetto alla disciplina preesistente,
la determinazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria
competenti alla definizione amministrativa dei reati di contrabbando
accertati al di fuori degli spazi doganali. La competenza è stata
sottratta alla direzione delle dogane ed attribuita all'Ispettorato
dei monopoli, senza modificare disciplina sostanziale e procedura
previste dagli artt. 326, 327 e 334 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43).
L'innovazione apportata dal decreto legislativo n. 375 del 1990
rientra, quindi, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi
della delega.
3. - Neppure violati sono l'attribuzione della funzione
giurisdizionale alla magistratura ordinaria ed il divieto di
istituzione di giudici speciali (art. 102, primo e secondo comma,
della Costituzione).
L'ordinanza di rimessione non contesta la legittimità in sé
dell'istituto della conciliazione amministrativa, che si configura
come tradizionalmente e largamente accolto nel nostro diritto
(sentenza n. 104 del 1974), in un sistema che non esclude l'esistenza
di condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione
penale. Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda la ritenuta
attribuzione di funzioni giurisdizionali all'autorità
amministrativa, che vi provvederebbe in base ad una competenza e con
effetti che impedirebbero ogni valutazione e pronuncia da parte del
giudice investito della cognizione del reato.
Questo presupposto interpretativo è inesatto. Il provvedimento
dell'Amministrazione finanziaria, che ammette e definisce la
conciliazione, ha carattere amministrativo e non si conclude con una
pronuncia giurisdizionale, anche quando accerta ed attesta, quale che
sia la formula usata, l'avvenuta definizione della procedura. Gli
effetti del pagamento da parte del denunciato della somma
legittimamente determinata dall'autorità amministrativa consistono,
per legge, nella estinzione del reato di contrabbando. A seguito
della definizione in via amministrativa il procedimento penale non
può avere corso e deve essere archiviato. Ma l'autorità giudiziaria
non è vincolata alle valutazioni amministrative, potendo sempre
giudicare se la conciliazione era ammissibile, rientrando nei casi
consentiti dalla legge, e la relativa procedura sia stata
correttamente conclusa. Il giudice non è dunque privato del potere
di accertare l'estinzione del reato.
Quanto alla confisca, che l'autorità amministrativa dispone a
seguito della conciliazione, essa muove su di in piano diverso da
quello giudiziario e si atteggia ad istituto di carattere
amministrativo, che non invade le competenze giurisdizionali per
l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali nei casi previsti
dalla legge.
Non è stato quindi sottratto al giudice rimettente il potere di
emanare il decreto di archiviazione, richiesto dal pubblico
ministero, sulla base dell'accertamento dell'avvenuta estinzione del
reato a seguito della corretta applicazione della definizione in via
amministrativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375
(Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente
per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento agli
artt. 77, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura
di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte