Sentenza n. 79/2002
Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo
2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Giuseppe Pisanu nei confronti di S.A., promosso dal giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ricorso
notificato il 21 dicembre 2000, depositato in cancelleria il
9 gennaio 2001 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2001.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di
diffamazione col mezzo della stampa a carico del deputato Giuseppe
Pisanu, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha
sollevato, con ricorso in data 18 maggio 2000, conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati in relazione alla delibera adottata dalla Assemblea il
28 marzo 2000, con cui sono state ritenute insindacabili, a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per
le quali è pendente il procedimento penale.
Il fatto per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio si
riferisce a frasi ritenute diffamatorie pronunciate dall'on. Pisanu
nel corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal
quotidiano "La Repubblica" sotto il titolo "Camera, concorso
avvelenato. Forza Italia accusa: quei quiz ci diffamano".
Nell'intervista il deputato Pisanu aveva criticato il tenore di
alcuni quiz predisposti per le preselezioni del concorso a venti
posti di consigliere parlamentare e, riferendosi alla querelante, il
cui nome figurava in uno dei quiz insieme al proprio, l'aveva
definita "delatrice prezzolata e di facili costumi".
Il giudice ricorrente ritiene che la Camera abbia esercitato
illegittimamente il proprio potere, giacché le espressioni
addebitate all'on. Pisanu sarebbero estranee alla sfera di
operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione Rilevato
che "l'on. Pisanu ha affermato di manifestare a titolo personale" le
opinioni ritenute offensive dalla querelante, il ricorrente esclude,
contrariamente a quanto emergerebbe dalla Relazione della Giunta per
le autorizzazioni a procedere, che tali espressioni possano essere
state pronunciate nel corso della Conferenza dei presidenti dei
gruppi parlamentari del 10 settembre 1998.
Ciò premesso il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di
questa Corte, sostiene che l'art. 68, primo comma, della Costituzione
non si estende a tutti i comportamenti dei parlamentari, ma solo a
quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere
legislativo, e che le opinioni manifestate fuori dai compiti e dalle
attività proprie del Parlamento rappresentano esercizio
dell'attività di espressione comune a tutti i consociati.
Poiché nel caso di specie le dichiarazioni sono state rese fuori
dell'esercizio delle funzioni parlamentari, nel corso di
un'intervista e non corrisponderebbero a quelle espresse in occasione
dell'espletamento del mandato parlamentare, ad avviso del ricorrente
non si realizzerebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza
costituzionale per la riconduzione di tali opinioni nell'ambito
dell'attività parlamentare.
Conseguentemente il ricorrente chiede alla Corte di "dichiarare
che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità,
ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse
dall'on. Giuseppe Pisanu nell'intervista pubblicata dal quotidiano
"La Repubblica" dell'11 settembre 1998" e, per l'effetto, di
"annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 28 marzo 2000".
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 515 del 13 novembre 2000, depositata il 20 novembre 2000. Il
ricorso, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, è stato
notificato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000 e depositato
presso la cancelleria della Corte costituzionale il 9 gennaio 2001.
3. - La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita
e difesa dall'avv. Sergio Panunzio, si è costituita in giudizio
chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla Camera dei
deputati il potere di affermare l'insindacabilità a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse
dall'on. Pisanu secondo quanto deliberato dall'Assemblea nella seduta
del 28 marzo 2000.
La Camera resistente sostiene che il contenuto delle
dichiarazioni dell'on. Pisanu è del tutto corrispondente, sotto il
profilo sia formale che sostanziale, al contenuto di precedenti
dichiarazioni rese nell'esercizio di una specifica e tipica funzione
parlamentare. Al riguardo, la resistente precisa che l'on. Pisanu, in
qualità di Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, nella
seduta del 10 settembre 1998 della Conferenza dei presidenti di
gruppo ebbe a svolgere un lungo intervento sul "caso" dei quiz che
erano stati predisposti per un concorso della Camera dei deputati a
20 posti di consigliere parlamentare, contestando che alcuni di essi
- relativi alla situazione politica italiana - fossero "formulati in
modo da tradire un preconcetto politico negativo e un intento
denigratorio nei confronti di parlamentari ed esponenti politici di
Forza Italia".
Nel corso di tale intervento l'on. Pisanu avrebbe aggiunto che
tutte le domande che riguardavano Forza Italia (e le opposizioni in
genere) erano formulate in termini assolutamente negativi, con
accostamenti diffamatori, e chiamavano in causa parlamentari in
carica tra cui lo stesso Pisanu, "associato a una delatrice
prezzolata di facili costumi mai vista, mai incontrata, mai sentita,
neppure per caso".
La Camera resistente, richiama, quindi, la più recente
giurisprudenza della Corte che ha ritenuto sussistente il nesso
funzionale in relazione a dichiarazioni rese extra moenia purché
siano espressione non di una semplice attività politica, ma di
attività parlamentare.
Alla luce di tale giurisprudenza, il nesso funzionale deve dunque
qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di
contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come
identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di
attività parlamentare" il che si ha "normalmente [...] se e in
quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le
dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività
parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse
nell'ambito di queste ultime".
Nel caso di specie le espressioni pronunciate dall'on. Pisanu nel
corso dell'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" e
contenute nell'articolo pubblicato l'11 settembre 1998,
corrisponderebbero "al contenuto ed alla forma di uno specifico atto
di esercizio di una tipica attività parlamentare" quale è stato
appunto l'intervento del deputato alla riunione della Conferenza dei
presidenti di gruppo del 10 settembre 1998, in relazione al quale vi
sarebbe "addirittura puntuale coincidenza testuale".
La resistente conclude pertanto che la tesi dell'Autorità
giudiziaria ricorrente, secondo la quale non sarebbe ravvisabile il
nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on. Pisanu e le funzioni
parlamentari, risulta smentita dal verbale delle dichiarazioni rese
dal deputato alla Conferenza dei presidenti di gruppo; di tale nesso
erano invece perfettamente consapevoli sia la Giunta per le
autorizzazioni, sia la stessa Assemblea, come emerge dalla precisa
motivazione del relatore on. Cola sulla piena coincidenza tra le
dichiarazioni rese dall'on. Pisanu nel suo intervento alla Conferenza
dei presidenti di gruppo e quelle rilasciate al quotidiano "La
Repubblica".
Con memoria in data 27 dicembre 2001 la difesa della Camera ha
insistito sulla piena corrispondenza di significati tra le
dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio dell'attività
parlamentare e quelle espresse nell'ambito di quest'ultima,
dimostrata nel caso di specie dall'identità testuale tra le
dichiarazioni incriminate e quelle rese il 10 settembre 1998
dall'on.le Pisanu nel corso della Conferenza dei presidenti di
gruppo. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione promosso dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della
Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l'Assemblea,
nella seduta del 28 marzo 2000, su conforme proposta della Giunta per
le autorizzazioni a procedere, ha affermato - a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione - l'insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Giuseppe Pisanu, per le quali pende
procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della
stampa.
Le espressioni ritenute diffamatorie erano state pronunciate nel
corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano
"La Repubblica", relativa alla vicenda di alcuni quiz predisposti
dagli uffici della Camera dei deputati per la preselezione del
concorso a venti posti di consigliere parlamentare. In particolare,
come si ricava dal ricorso, uno dei quiz era così formulato: "Quale
deputato è indagato in base alle testimonianze del cosiddetto teste
Omega? Risposte 1) Cesare Previti; 2) Vittorio Dotti; 3) Beppe
Pisanu". Nell'intervista l'on. Pisanu denunciava di "trovarsi di
fronte ad un testo politicamente orientato" e, sul terreno personale,
di ritenere diffamatorio che il suo nome fosse associato "a quello di
una delatrice prezzolata e di facili costumi".
Il giorno precedente a quello della pubblicazione dell'intervista
l'on. Pisanu aveva preso parte, in qualità di Presidente del gruppo
parlamentare di Forza Italia, alla seduta della Conferenza dei
presidenti di gruppo. Dal resoconto stenografico della seduta
(allegato all'atto di costituzione dalla difesa della Camera) risulta
che l'on. Pisanu aveva denunciato che tutti i quesiti che
riguardavano Forza Italia e, in genere, le opposizioni, erano
"formulati in termini assolutamente negativi, con accostamenti
diffamatori" e chiamavano in causa parlamentari in carica, mentre le
domande che riguardavano la maggioranza erano quasi tutte formulate
in termini positivi e comunque non facevano riferimento a
parlamentari in carica. In particolare, l'on. Pisanu aveva ritenuto
una offesa intollerabile che il suo nome fosse stato associato "ad
una delatrice prezzolata di facili costumi, mai vista, mai
incontrata, mai sentita, neppure per caso" e aveva chiesto una
pubblica riparazione, l'annullamento e la sostituzione di tutti i
quiz.
2. - Il ricorso non è fondato.
3. - Questa Corte è chiamata ad accertare, in relazione alla
prerogativa sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., se
dall'esercizio illegittimo da parte di uno dei poteri confliggenti
risulti lesa o menomata una competenza costituzionale spettante
all'altro potere; in particolare, se la delibera adottata dalla
Camera dei deputati abbia determinato una illegittima interferenza
nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.
Nel caso di specie, trattandosi di valutare la sussistenza della
prerogativa della immunità in relazione a dichiarazioni rese dal
parlamentare in una intervista giornalistica, cioè fuori
dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, occorre accertare
se le dichiarazioni possano nondimeno essere qualificate come
espressione di attività parlamentare. Al riguardo, questa Corte ha
avuto recentemente e ripetutamente occasione di affermare che ai fini
della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari è
necessario che vi sia quantomeno "una sostanziale corrispondenza di
significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio
delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le
opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime" (sentenza n. 321
del 2000 e, in termini sostanzialmente analoghi, sentenze nn. 289 e
76 del 2001, nn. 320, 58, 56, 11 e 10 del 2000).
Ciò premesso, non vi è dubbio che tra le dichiarazioni ritenute
diffamatorie contenute nell'intervista rilasciata al quotidiano "La
Repubblica" e le opinioni espresse nell'intervento dell'on. Pisanu
alla Conferenza dei capigruppo vi è non solo sostanziale
corrispondenza, ma testuale e letterale coincidenza, così come vi è
corrispondenza tra la valenza politica della stigmatizzazione del
carattere discriminatorio dei quiz in danno dei parlamentari
dell'opposizione, su cui è impostato l'intervento dell'on. Pisanu
alla Conferenza dei capigruppo, e le più sintetiche dichiarazioni
contenute nell'intervista circa il carattere "politicamente
orientato" del quiz relativo alle dichiarazioni della teste Omega.
È dunque ravvisabile piena "identificabilità" anzi totale
coincidenza tra le dichiarazioni rese fuori del Parlamento e il
contenuto di un atto parlamentare tipico, quale è appunto
l'intervento dell'on. Pisanu nella seduta della Conferenza dei
capigruppo; il che è quanto basta per ritenere sussistente il nesso
con le funzioni parlamentari.
3. - La riconducibilità delle dichiarazioni ritenute
diffamatorie nell'ambito della prerogativa di cui all'art. 68, primo
comma, della Costituzione comporta che il conflitto di attribuzione
sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma
nei confronti della Camera dei deputati deve risolversi a favore di
quest'ultima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu,
secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 28 marzo
2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte