Sentenza n. 796/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 696/1983
citata
- art. 8legge 696/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 (nel suo
complesso, e, in particolare, dei commi quarto, sesto e decimo) della
legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante: "Norme concernenti
l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie
imprese e l'amministrazione ordinaria delle grandi imprese in crisi",
promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 20
gennaio 1984, depositato in cancelleria il 26 gennaio successivo ed
iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv.
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 20 gennaio 1984 la Provincia
Autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale nei confronti dell'art. 1 - nel suo complesso, ma con
riferimento particolare ai commi quarto, sesto e decimo - della legge
19 dicembre 1983 n. 696 recante "Norme concernenti l'agevolazione
della produzione industriale delle piccole e medie imprese e
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
Con tale legge è stata disposta la concessione di contributi alle
piccole e medie imprese nonché alle imprese artigiane al fine di
agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria
di macchine ed apparecchiature di comando e controllo elettronico
destinate a favorire l'automazione dei processi produttivi (art. 1,
commi primo, secondo e terzo). Tali contributi vengono concessi dal
Ministero dell'industria su proposta del comitato interministeriale
di cui all'art. 9, quinto comma, del D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902
(art. 1, quarto comma), con riferimento a categorie di macchine ed
apparecchiature individuate dal CIPI (art. 1, quinto comma) e secondo
modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande e per
l'erogazione stabilite con decreto dello stesso Ministro
dell'industria (art. 1, sesto comma). La legge, dispone inoltre la
non cumulabilità dei contributi stessi con quelli previsti da altre
leggi statali, regionali o delle province (art. 1, comma decimo) e
prevede la copertura finanziaria degli oneri relativi mediante il
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla
legge 17 febbraio 1982 n. 46.
Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano tale disciplina - in
quanto applicabile in tutto il territorio nazionale e, pertanto,
anche in quello della stessa Provincia - risulterebbe lesiva: a)
delle competenze legislative ed amministrative provinciali in materia
di "incremento della produzione industriale" (art. 9 n. 8 dello
Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) e di "artigianato" (art. 8
n. 9 dello stesso Statuto), per il fatto di avere regolato
analiticamente un settore costituzionalmente riservato alla Provincia
affidando tutti i poteri relativi allo Stato, "senza neppure
prevedere una qualche forma di consultazione della stessa Provincia";
b) dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia e regolata,
per l'incremento delle attività industriali, dall'art. 15 dello
Statuto speciale (che ha trovato attuazione nell'art. 5 del D.P.R. 31
luglio 1978 n. 1017), nonché, per i profili generali, dagli artt. 78
e 79 dello stesso Statuto, dal momento che la legge impugnata è
intervenuta direttamente in un settore di competenza provinciale,
mentre si sarebbe dovuta limitare ad assegnare una quota del
finanziamento statale previsto, lasciando poi alla Provincia la
possibilità di disporre autonomamente dello stesso.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, al fine di chiedere il rigetto del ricorso.
La difesa statale rileva preliminarmente come l'art. 1 della legge
n. 696 del 1983 disciplini una particolare forma di utilizzazione del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con
l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 recante "Interventi per
i settori dell'economia di rilevanza nazionale": di talché la
normativa contenuta nella legge impugnata si limiterebbe soltanto a
rispecchiare la disciplina posta negli artt. 14-19 della legge n. 46
del 1982 al fine "di favorire la realizzazione di programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici
finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi, sulla base di
priorità stabilite dal CIPI con riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale".
La legge in contestazione si porrebbe quindi "fuori delle materie
"incremento della produzione industriale" ed "artigianato" riservate
alla competenza provinciale dalle norme statutarie, trattandosi
piuttosto di normativa intesa alla realizzazione di princìpi di
programmazione economica nazionale". Di conseguenza, non risulterebbe
neppure violata l'autonomia finanziaria della Provincia disposta
dagli artt. 15 e 78 dello Statuto, dal momento che "l'attribuzione di
una quota degli stanziamenti disposti per gli interventi dello Stato
nei settori di competenza delle Province non è statutariamente e
quindi costituzionalmente garantita, ma può essere derogata da
diverse disposizioni contenute nelle leggi di programmazione
nazionale".
3. - In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia
autonoma di Bolzano ha prodotto memoria al fine di sviluppare le tesi
enunciate nel ricorso. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso di cui è causa la Provincia autonoma di
Bolzano impugna l'art. 1 - con riferimento particolare ai commi
quarto, sesto e decimo - della legge 19 dicembre 1983 n. 696, recante
"Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle
piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi", per violazione degli artt. 8 n. 9, 9 n. 8,
15, 16, 78 e 79 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto per il
Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (D.P.R. 31
luglio 1978 n. 1017).
Tale impugnativa viene motivata sia con riferimento all'asserita
invasione delle competenze statutariamente spettanti alla Provincia
autonoma in materia di "incremento della produzione industriale" e di
"artigianato" (art. 9 n. 8 e 8 n. 9 dello Statuto speciale e delle
relative norme di attuazione), sia in relazione all'asserita lesione
dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia in tema di
interventi nei settori di competenza provinciale e, in particolare,
di interventi per l'incremento della produzione industriale (artt.
15, 78, 79 dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione).
2. - Il ricorso non è fondato.
La legge 19 dicembre 1983 n. 696 ha disposto una serie di misure
di intervento finanziario destinate a favorire in tutto il territorio
nazionale la produzione industriale delle medie e piccole imprese,
nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi
collegato all'introduzione di tecniche di automazione e di controllo
elettronico.
In tale prospettiva, la legge di cui è causa rappresenta uno
sviluppo della disciplina in precedenza posta con la legge 17
febbraio 1982 n. 46 in tema di "interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale": disciplina mediante la quale
si è provveduto ad istituire, presso il Ministero dell'industria, il
"Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", con il
compito di finanziare i programmi delle imprese "destinate ad
introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi
prodotti e processi produttivi, già esistenti" (art. 14, primo e
secondo comma). La stessa legge n. 46 ha previsto altresì: a) la
competenza del CIPI a stabilire le condizioni di ammissibilità agli
interventi del fondo e a graduarne la priorità "avendo riguardo alle
esigenze generali dell'economia nazionale" nonché a determinare le
modalità per l'istruttoria delle domande di concessione (artt. 14,
terzo comma e 16, primo comma); b) la competenza del Ministro
dell'industria a stabilire le modalità, i tempi e le procedure per
la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi; a
deliberare gli interventi, previo parere di un apposito comitato
tecnico; a stipulare i contratti con le imprese beneficiarie; a
liquidare gli impegni di spesa; a revocare, o interrompere, in caso
di inadempimento, le concessioni (art. 16, secondo comma e segg.); c)
l'obbligo per il Governo di riferire annualmente al Parlamento sulla
determinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e
sui risultati ottenuti (art. 17); d) la copertura finanziaria del
fondo a carico del bilancio statale, con la riserva di una quota,
pari al 20 per cento degli stanziamenti, a favore del settore delle
piccole e medie industrie (art. 18).
3. - Dall'insieme di tali disposizioni risulta, dunque, evidente
il carattere di normazione generale sulla programmazione economica
che la disciplina posta dalla legge n. 46 del 1982 in tema di
innovazione tecnologica, con riferimento a "settori dell'economia di
rilevanza nazionale", viene ad assumere: carattere che non può non
riflettersi anche nei confronti della disciplina formulata con la
legge n. 696 del 1983, oggetto dell'impugnativa, dal momento che come
rileva la difesa dello Stato - gli interventi disposti in questa
legge si limitano a ricalcare, per i settori delle piccole e medie
imprese, i princìpi già enunciati nella legge n. 46, fino a
utilizzare, per la copertura degli oneri relativi, la stessa quota
del Fondo Speciale riservata al settore delle piccole e medie imprese
dall'art. 18 di tale legge.
Ma una volta riconosciuto il contesto unitario che collega i
contenuti della legge n. 696 del 1983 alla disciplina posta con la
legge n. 46 del 1982 sono destinate anche a cadere le censure
formulate, con il ricorso di cui è causa, nei confronti della prima
legge, tanto con riferimento al profilo relativo all'invasione della
competenza provinciale, quanto con riferimento al profilo connesso
all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia.
In relazione al primo profilo, sarà, infatti, la rilevanza
nazionale dell'interesse posto ad oggetto della normativa impugnata -
interesse incentrato sullo sviluppo tecnologico delle imprese e
sull'automazione dei processi produttivi - a giustificare la presenza
di una disciplina statale non condizionata da limiti territoriali;
mentre, in relazione al secondo profilo, sarà il carattere di "norma
generale sulla programmazione economica", riconoscibile nella
disciplina di cui è causa, a rendere operante la deroga al
meccanismo ordinario di finanziamento (mediante assegnazione alla
Provincia di quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio
statale) prevista dalla prima parte dell'art. 15 dello Statuto
speciale, in tema di interventi finanziari per l'incremento delle
attività industriali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983 n. 696 sollevata, con
riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 D.P.R. 31
agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme d'attuazione (D.P.R. 31
luglio 1978 n. 1017), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il
ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:796 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte