Sentenza n. 797/1988
Altra decisione · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano
notificati il 4 agosto 1978 e il 31 luglio 1980, depositati in
Cancelleria il 7 agosto 1978 e l'8 agosto 1980 ed iscritti al n. 21
del registro ricorsi 1978 e al n. 23 del registro ricorsi 1980, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministero
della Pubblica Istruzione del 29 aprile 1978 e del 24 maggio 1980,
con cui sono stati banditi concorsi per posti gratuiti di studio
presso gli Istituti di educazione della Regione Trentino-Alto Adige.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 4 agosto 1978 la Provincia autonoma
di Bolzano ha impugnato per conflitto di attribuzioni il decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione emanato il 29 aprile 1978 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1978, per la parte
relativa al bando di concorso per posti gratuiti di studio da godere,
in qualità di convittore e semiconvittore, presso il Convitto
nazionale di Bolzano. La Provincia lamenta, a questo proposito,
l'invasione da parte dello Stato della propria competenza
amministrativa in materia di assistenza scolastica per i settori
dell'istruzione elementare e secondaria, competenza definita dal
combinato disposto degli artt. 8 n. 27 e 9 n. 2 dello Statuto
speciale e ulteriormente precisata, nel suo ambito, dal d.P.R. 1°
novembre 1973 n. 687, contenente norme di attuazione dello Statuto
speciale per le materie dell'assistenza e dell'edilizia scolastica.
Ad avviso della ricorrente tali norme, per il fatto di aver
trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano "un settore organico di
materia", verrebbero a ricomprendere anche le funzioni statali
relative al Convitto nazionale di Bolzano, sia che questo debba
qualificarsi come ente locale (ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 687
del 1973) sia che debba risultare inquadrato nell'ambito
dell'amministrazione dello Stato (ai sensi dell'art. 1 dello stesso
d.P.R.).
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per
chiedere il rigetto del ricorso. Secondo la difesa statale tra i
compiti di "assistenza scolastica" considerati dalle disposizioni
richiamate nel ricorso e le attività esercitate dallo Stato nei
confronti dei Convitti nazionali sussisterebbe una "differenza
ontologica", conseguente alla particolare disciplina dei Convitti
espressa nella legislazione statale ed in particolare nel R.D. 6
maggio 1923 n. 1054. Tale disciplina attribuisce ai Convitti
nazionali la natura di "enti pubblici, il cui personale direttivo,
educativo e contabile di ruolo è posto alle dirette dipendenze dello
Stato"; allo Stato dovrebbe, quindi, anche spettare il compito di
bandire i concorsi per l'assegnazione dei posti gratuiti e
semigratuiti, così come risulta previsto dal d.P.R. 20 novembre 1972
n. 1119.
3. - Con successivo ricorso, notificato il 31 luglio 1980, la
Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, per identici motivi, il
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 maggio 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1980, per la parte
relativa al bando di concorso per posti gratuiti di studio da godere
nel Convitto nazionale di Bolzano e nel Convitto comunale di Ala.
4. - Anche in questa seconda controversia si è costituita la
Presidenza del Consiglio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
dello Stato, al fine di chiedere il rigetto del ricorso. Nella
memoria di costituzione la difesa dell'amministrazione resistente,
oltre a richiamare gli argomenti già enunciati nel primo ricorso,
accenna anche alla tesi della non estensibilità alle Regioni ed alle
Province di diritto speciale del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,
mediante il quale è stato introdotto "un nuovo e più estensivo
concetto di assistenza scolastica, includendovi interventi che ne
erano esclusi sulla base della preesistente legislazione".
5. - In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia
autonoma ha prodotto una memoria unica, dove si ribadiscono le
argomentazioni enunciate nei ricorsi e dove si aggiunge anche un
richiamo al d.P.R. 19 novembre 1987 n.526, che ha esteso alle Regioni
Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano le
disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Considerato in diritto
1. - I ricorsi in esame investono la stessa materia e possono
essere decisi con un'unica pronuncia.
2. - La Provincia autonoma di Bolzano rivendica la propria
competenza a bandire i concorsi di convittore e semiconvittore presso
il Convitto nazionale di Bolzano e presso il Convitto comunale di
Ala, chiedendo di conseguenza l'annullamento dei decreti del Ministro
della Pubblica Istruzione 25 aprile 1978 e 24 maggio 1980, per la
parte in cui hanno attivato la procedura concorsuale per il
conferimento di posti gratuiti di studio presso i suddetti istituti.
I ricorsi sono fondati.
Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972 n.670) conferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano la
competenza legislativa e amministrativa nella materia
dell'"assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le
Province hanno competenza legislativa" (art. 8 n. 27 e art. 16),
cioè per i settori dell'"istruzione elementare e secondaria (media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
artistica) richiamati nell'art. 9 n. 2 dello stesso Statuto.
A sua volta il d.P.R. 1° novembre 1973 n. 687, nel dettare le
norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di assistenza
scolastica, ha disposto, per tale materia, il trasferimento a favore
della Provincia di Bolzano delle attribuzioni amministrative statali
"esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello
Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere
nazionale o sovraprovinciale" (art.1), nonché il trasferimento delle
attribuzioni statali concernenti gli "altri enti, istituzioni ed
organizzazioni locali" operanti nella stessa materia.
L'ampiezza della dizione contenuta in dette norme non può dar luogo
a dubbi in ordine all'appartenenza alla sfera della Provincia
autonoma di Bolzano delle competenze in materia di assistenza
scolastica in precedenza spettanti agli organi centrali e periferici
dello Stato, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero
esercitate in via diretta dall'amministrazione statale ovvero tramite
istituzioni pubbliche a carattere nazionale ovvero con riferimento a
istituzioni locali. Tale riconoscimento di competenza risulta
altresì rafforzato dalla stessa definizione della materia che è
stata operata in termini organici dall'art. 42 del d.P.R. 24 luglio
1977 n. 616, norma successivamente estesa, dall'art. 9 del d.P.R. 19
novembre 1987 n. 526, anche alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle
Province di Trento e Bolzano.
Né contro l'affermazione di competenza della Provincia di Bolzano
potrebbe valere il richiamo alla specialità della disciplina posta,
in tema di convitti nazionali, dal R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 ed alla
conseguente "differenza ontologica" che - ad avviso della difesa
statale - andrebbe riconosciuta tra la materia dell'assistenza
scolastica e l'attività che lo Stato esercita attraverso i Convitti
nazionali.
A parte la considerazione che questo argomento potrebbe valere
soltanto nei confronti del Convitto nazionale di Bolzano e non del
Convitto comunale di Ala, è certo che la particolare configurazione
conferita ai Convitti nazionali - come istituti pubblici dotati di
propria personalità giuridica - non è tale da giustificare una
deroga all'ampia definizione delle categorie di soggetti (enti ed
istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale; enti,
istituzioni ed organizzazioni locali) inclusi nell'area delle
competenze statali trasferite alle Province autonome ai sensi degli
artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973; e ciò tanto più ove
s'intenda dare giusto rilievo anche alla richiamata organicità del
settore oggetto del trasferimento operato con il suddetto decreto.
3. - In questo quadro va riconosciuta la competenza della
Provincia autonoma di Bolzano a bandire i concorsi per il
conferimento di posti gratuiti di studio presso istituti di
educazione pubblici operanti nel territorio provinciale quali il
Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano bandire i
concorsi per i posti di convittore e semiconvittore presso il
Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala;
Annulla, in parte qua, i decreti del Ministro della Pubblica
Istruzione 29 aprile 1978 e 24 maggio 1980, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1978 e del 3
giugno 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:797 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte