Sentenza n. 798/1988
Altra decisione · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano
notificato il 16 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 30 maggio
successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1986, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto dispositivo del
Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986 (Bando di concorso
della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano);
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia
di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con atto notificato il 23 dicembre 1972 Bruno Aniello ed
altri impugnarono innanzi al Consiglio di Stato gli atti del concorso
indetto con deliberazione del 9 giugno 1972 n. 1238/158 dal consiglio
di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia di
Bolzano per il conferimento di venticinque posti del grado iniziale
della carriera di concetto, conclusosi con la nomina dei vincitori in
data 1° dicembre 1972.
Il Consiglio di Stato (VI Sezione), con decisione del 2 novembre
1983 n. 773, in accoglimento del ricorso, annullava le deliberazioni
impugnate e tutti gli atti inerenti al procedimento concorsuale.
2. - Con atto in data 10 febbraio 1986, n. 4613, comunicato il 20
marzo 1986, il Ministero del Tesoro (Ufficio liquidazioni) succeduto
alla Cassa mutua ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978
n. 833 - riattivava il procedimento concorsuale già promosso dalla
stessa Cassa prima del suo scioglimento e confermava il bando di
concorso in questione.
Avverso tale provvedimento ed ogni altro atto presupposto e
conseguenziale la Provincia autonoma di Bolzano proponeva conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato ai sensi degli artt. 9, n.
10, 16 e 18 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme
di attuazione, al fine di ottenere la declaratoria della propria
competenza in materia ed il conseguente annullamento dell'atto
impugnato, previa sospensione della sua esecuzione.
Nel ricorso si rilevava che lo Statuto speciale riconosce alle
Province autonome competenza legislativa secondaria ed amministrativa
in materia di "igiene e sanità"; che con la citata l. n. 833 del
1978, fatte salve le competenze spettanti alle Province di Trento e
Bolzano (art. 80), sono state trasferite alle Unità sanitarie locali
le attribuzioni delle soppresse Casse e gestioni autonome con compiti
di erogazione dell'assistenza sanitaria (art. 77); che con il d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 si è disposto l'inquadramento nei ruoli
regionali del personale proveniente dagli enti e dalle
amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle Unità
sanitarie locali. Si ricorda poi che, in conformità di tale
normativa, la Provincia autonoma di Bolzano ha esercitato la propria
competenza legislativa con le leggi provinciali n. 11 del 1980
(istitutiva dei ruoli nominativi provinciali del personale sanitario
da destinare alle Unità Sanitarie locali ed ai vari servizi sanitari
gestiti dalla Provincia), n. 12 del 1982 (che ha attribuito alla
Provincia l'amministrazione del personale dei soppressi enti
mutualistici) e n. 19 del 1983 (recante disposizioni in materia di
procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del
personale delle Unità sanitarie locali) dove, all'art. 6, si dispone
in particolare che i concorsi sono indetti dalla Giunta provinciale
su richiesta delle stesse Unità.
Da tali norme risulterebbe chiaro - ad avviso della Provincia che
le procedure concorsuali ed il rapporto d'impiego del personale già
appartenente agli enti ed alle Casse mutualistiche soppresse, ed indi
trasferito alle Unità sanitarie locali, sono affidate alla
competenza della Provincia autonoma di Bolzano, con la conseguenza
che la Giunta Provinciale dovrebbe essere considerata come l'unico
organo competente ad indire concorsi per il personale delle disciolte
Casse.
Da qui l'invasione della competenza amministrativa della Provincia
ad opera del provvedimento del Ministero del Tesoro che ha confermato
il bando di concorso già indetto dalla Cassa mutua provinciale di
malattia di Bolzano.
3. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo
l'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro succeduto nella
stessa posizione della Cassa mutua in liquidazione e non essendo
configurabile un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134
Cost. tra la Cassa e la Provincia. Nel merito si chiede che il
ricorso venga rigettato essendo stato il provvedimento de quo
adottato in ottemperanza al giudicato costituito dalla richiamata
decisione del Consiglio di Stato: ottemperanza alla quale la p.a. è
tenuta per legge, dovendosi di conseguenza escludere "che
l'adempimento di un obbligo o di un dovere giuridico costituisca
violazione delle norme delimitatrici delle competenze tra lo Stato e
le Province autonome".
4. - Con ordinanza 31 dicembre 1986 n. 305, questa Corte ha
accolto la richiesta di sospensione dell'atto impugnato. Considerato in diritto
1. - Come esposto in narrativa, la Provincia autonoma di Bolzano
ha, con il ricorso in epigrafe, impugnato il provvedimento del
Ministro del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986, con il quale è
stato nuovamente indetto un concorso interno per titoli ed esami per
la copertura di n. 25 posti di "segretario di terza classe" della
categoria di concetto, già bandito dalla Cassa mutua provinciale di
malattia di Bolzano con deliberazione consiliare n. 1238/158 del 9
giugno 1972: e questo sul presupposto della violazione delle
competenze in materia di igiene e sanità - ivi compresa l'assistenza
ospedaliera - garantite alla ricorrente dall'art. 9, n. 10, dello
Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione di cui al
d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità
formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il Ministero
del Tesoro non avrebbe esercitato "alcuna attribuzione dello Stato
contrapposta ad attribuzioni proprie della Provincia", ma avrebbe
agito semplicemente in sostituzione della disciolta Cassa mutua
provinciale di malattia della Provincia di Bolzano, sì che, come
l'ipotesi di un conflitto di attribuzioni da parte della Provincia di
Bolzano non sarebbe configurabile nei confronti della Cassa, non lo
sarebbe neppure nei confronti di chi agisse in mera sostituzione
della stessa.
L'eccezione non merita accoglimento.
Occorre invero osservare come il fatto che il provvedimento di cui
è causa rappresenti l'esercizio di competenze già proprie della
disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano si presenti,
nella specie, del tutto irrilevante: e invero ciò che conta, ai fini
della configurabilità del conflitto, è soltanto il fatto che l'atto
in contestazione sia stato adottato dal Ministero, dal momento che
tale comportamento si è reso possibile solo sulla scorta del
presupposto di un'affermazione di competenza dello Stato in ordine
all'oggetto dell'atto medesimo.
Contro l'ammissibilità del ricorso in esame non potrebbe inoltre
neppure addursi l'inidoneità dell'atto impugnato ad essere oggetto
di conflitto di attribuzioni, in quanto atto di mera esecuzione di
una pronuncia giurisdizionale, quale la sentenza del Consiglio di
Stato, Sez. VI, 2 novembre 1983 n. 773, richiamata in narrativa. Vero
è che questa Corte ha già affermato in passato il principio secondo
cui non è impugnabile in sede di conflitto di attribuzioni l'atto
dell'autorità amministrativa che rappresenti una mera esecuzione
dell'ordine a questa rivolto dal giudice amministrativo in
conseguenza di un giudizio di ottemperanza, perché in simile caso è
alla pronuncia giurisdizionale che "deve farsi risalire l'asserita
invasione della sfera di competenza" costituzionalmente protetta
(sent. n. 75 del 1977). Ma è anche vero che, nel caso in esame, il
provvedimento del Ministero del Tesoro oggetto dell'impugnativa non
è stato adottato in esecuzione di un giudicato formatosi in sede di
un giudizio di ottemperanza (come era accaduto invece nella
fattispecie decisa con la ricordata sent. n. 75 del 1977), dal
momento che il provvedimento stesso si è soltanto richiamato ad una
affermazione incidentalmente espressa nella sola motivazione della
ricordata pronuncia del Consiglio di Stato.
Anche sotto questo secondo profilo, l'atto impugnato si appalesa
pertanto come idoneo oggetto di conflitto.
3. - Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 9, n. 10 dello Statuto di autonomia la
Provincia di Bolzano gode, in materia di igiene e sanità (ivi
compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera), di competenza
legislativa concorrente, nonché - ai sensi dell'art. 16 - della
connessa potestà amministrativa.
Queste competenze statutarie sono state meglio precisate dal
d.P.R. 28 marzo 1975 n. 579, recante le norme di attuazione dello
Statuto per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, e
sono state altresì fatte espressamente salve dall'art. 80 della l.
23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.
La stessa legge n. 833 del 1978 ha poi dettato - all'art. 67 - i
princi'pi fondamentali relativi al trasferimento alle Regioni ed alle
Province autonome del personale delle gestioni sanitarie e degli enti
mutualistici soppressi, superando il regime transitorio previsto
dalla l. 29 giugno 1977 n. 349, mentre lo stato giuridico del
personale trasferito alle Regioni ed in servizio presso le Unità
sanitarie locali è stato disciplinato dal successivo d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761.
Tutte le fonti ora menzionate confermano l'esistenza di un'ampia
competenza amministrativa delle Regioni e delle Province autonome in
materia di igiene e sanità, mentre, in particolare, il d.P.R. n. 761
del 1979 espressamente riconosce alle Regioni (nella specie: alla
Provincia) il potere di bandire i concorsi necessari per l'accesso ai
ruoli dell'amministrazione sanitaria (artt. 9, 1° co., e 12). Non
diversamente dispone la stessa normativa provinciale, che attribuisce
la competenza a bandire tali concorsi alla Giunta provinciale (art.
6, 1° co., l. 28 giugno 1983 n. 19).
Né tale competenza provinciale potrebbe essere posta in dubbio
facendo leva sull'art. 77, 2° co., della l. n. 833 del 1978, secondo
cui prima dell'esaurimento delle operazioni di liquidazione degli
enti di assistenza sanitaria soppressi, i commissari liquidatori
(ovvero, dopo la scadenza del mandato di questi, l'Ufficio
liquidazioni presso il Ministero del Tesoro) "provvedono a definire
tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli
organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di
impugnativa". Sul punto si deve infatti rilevare come la Giunta
provinciale di Bolzano avesse provveduto all'inquadramento definitivo
del personale degli enti soppressi nei ruoli provinciali del servizio
sanitario già prima della più volte richiamata sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 1983 n. 773 (v. la
deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 1983, n. 1249,
pubblicata nel supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 23 del 10 maggio 1983). Lo stato giuridico dei
dipendenti così inquadrati si era pertanto consolidato già prima di
quella pronuncia, di talché anche sotto questo profilo, nessuna
competenza poteva più spettare all'Ufficio liquidazioni presso il
Ministero del Tesoro, che non era pertanto legittimato a dare
esecuzione a quanto disposto dal giudice amministrativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano adottare i
provvedimenti conseguenziali all'annullamento in sede di
giurisdizione amministrativa del concorso bandito dalla Cassa mutua
provinciale di malattia di Bolzano con deliberazione consiliare n.
1238/158 del 9 giugno 1972 e conseguentemente annulla il
provvedimento del Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986,
con il quale è stato approvato il bando di concorso interno per la
copertura di n. 25 posti della qualifica di "segretario di terza
classe" della categoria di concetto del ruolo amministrativo della
disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:798 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte