Sentenza n. 799/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 56/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b) e
d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 avente per oggetto "Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro", promosso con ricorso
della Regione Lombardia, notificato il 2 aprile 1987, depositato in
cancelleria l'8 aprile 1987 successivo ed iscritto al n. 8 del
registro ricorsi 1987.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avvocato Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso del 31 marzo 1987, la Regione Lombardia, in persona del
Presidente pro-tempore della Giunta regionale, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 117 e 118
della Costituzione, dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28
febbraio 1987, n. 56 ("Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro").
Assume la Regione che detta norma, nel disciplinare le commissioni
regionali per l'impiego, avrebbe attribuito a queste ultime
competenze in materia d'istruzione professionale e di beneficenza
pubblica, così come definite dagli artt. 35 e 22 del d.P.R. n. 616
del 1977.
Secondo la ricorrente, l'assenza di poteri formalmente
deliberativi non sarebbe sufficiente ad escludere le denunziate
violazioni. In particolare: la previsione del "parere" sui programmi
di formazione professionale predisposti dall'amministrazione
regionale introdurrebbe una fase obbligatoria di consultazione di un
organo statale nel corso di un procedimento di programmazione la cui
disciplina è viceversa riservata alla Regione.
Sino al momento in cui tale parere, da ritenersi obbligatorio, non
venga espresso, ogni scelta regionale resterebbe paralizzata;
inoltre, seppure non vincolante, esso concreterebbe un ulteriore
condizionamento per la Regione, comportando, ad avviso della stessa,
l'onere di motivare le scelte difformi dal parere.
La Regione, si sottolinea poi in ricorso, traverso meccanismi di
osservazione del mercato del lavoro ed apposite procedure già
provvede a raccogliere "proposte" circa l'istituzione di corsi di
qualificazione e riqualificazione professionale per lavoratori;
pertanto la previsione di un ulteriore potere propositivo per le
commissioni di cui alla lett. b), della norma impugnata, pur non
facendo sorgere per la Regione stessa un obbligo di accogliere tali
ultime proposte, comunque le imporrebbe l'emanazione di un formale
provvedimento di rigetto per i programmi che, senza adeguata
motivazione, si discostassero dai suddetti pareri.
Non più meramente consultivo, bensì deliberativo, sarebbe,
secondo la ricorrente, il potere conferito ex art. 5, lett. a), alle
commissioni di predisporre programmi di "inserimento al lavoro" di
persone affette da minorazioni fisiche o mentali o comunque di
difficile collocamento.
La norma, pur facendo salvi i compiti regionali in materia di
istruzione professionale, conferirebbe tuttavia allo Stato delle
competenze in tema di beneficenza pubblica, secondo il significato
che detta materia ha assunto ex art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Che di "beneficenza" in tale lata accezione si tratti, è reso ancor
più chiaro, secondo la difesa della Regione, dal fatto che i
programmi demandati alle commissioni sono volti non già
all'occupazione, bensì all'"inserimento al lavoro", espressione che
implicherebbe i concetti di sostegno ed assistenza.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per la declaratoria d'infondatezza di entrambe le questioni
prospettate, osservando come il perseguimento dell'obiettivo
dell'occupazione e la connessa organizzazione del mercato del lavoro
siano responsabilità dello Stato. Il coordinamento tra tali
attribuzioni e le competenze regionali sarebbe stato assicurato
mediante strumenti procedimentali "che nel momento deliberativo sono
pienamente rispettosi delle autonomie".
Quanto alla predisposizione di programmi di "inserimento al
lavoro", l'Avvocatura osserva come la norma impugnata si collochi in
un'ottica niente affatto assistenziale, mirando soltanto a favorire
le prospettive occupazionali dei lavoratori di difficile
collocamento. Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 2 aprile 1987
(Reg. Ric. n. 8/1987), contro il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiede dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56
("Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"), per violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
2. - La norma impugnata di cui alla lett. b), dell'art. 5, della
legge n. 56 del 1987, stabilisce che le commissioni regionali per
l'impiego "esprimono parere sui programmi di formazione professionale
predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la
istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione
professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in
attività predeterminate".
La Regione ricorrente sostiene di essere vulnerata da codesta
disciplina, che impinge nella materia della formazione professionale
riservata dagli artt. 117 e 118 della Costituzione alle Regioni,
perché la richiesta di parere obbligatorio non vincolante ad un
organo statale, quale è la Commissione regionale per l'impiego
"porta ad allungare sensibilmente i tempi della programmazione" e
"rischia addirittura di paralizzare sine die ogni scelta regionale a
questo riguardo".
Ulteriore ostacolo alla speditezza del piano regionale deriverebbe
dalla necessità di "appropriate considerazioni per giustificare, se
del caso, il mancato adeguamento delle scelte di piano agli indirizzi
espressi nel parere della commissione".
Infine si prospetta "il rischio che la commissione di controllo
sulla amministrazione regionale annulli i piani regionali non
rispettosi di detti indirizzi giudicando insufficienti o inadeguate
le considerazioni addotte a giustificazione della difformità".
3. - La questione è infondata.
Fine della legge n. 56 del 1987 è di coordinare le competenze
statali in materia di collocamento e quelle regionali in ordine alla
formazione professionale. Per il razionale perseguimento di tale
scopo, ex art. 4, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n.
863, la composizione della Commissione regionale per l'impiego
prevede tre rappresentanti dell'ente Regione che non sono in
posizione minoritaria rispetto al plenum di sedici membri, come
lamenta la Regione ricorrente. La posizione preminente, invece, data
alla rappresentanza regionale è manifesta proprio nella innovazione
introdotta dall'art. 4, primo comma, della legge n. 56 del 1987, che
riserva la presidenza al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o ad un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero da
quello delegato, escludendone il direttore dell'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione o altro funzionario di pari grado
da lui delegato, ed esaltando così la qualità politica della
vicepresidenza riservata ad un membro della Giunta regionale
designato dal Presidente della Giunta stessa. Tale vicepresidente ha
piena funzione vicaria perché "previa intesa con il presidente, può
convocare e presiedere la Commissione fissandone l'ordine del
giorno".
Ne consegue che non può addursi a sostegno della censura
l'assenza, nell'art. 5 della impugnata legge n. 56 del 1987, di un
termine entro il quale la Commissione deve pronunciarsi in modo da
non protrarre i tempi della programmazione regionale, dal momento che
il portatore di codesto interesse regionale è al vertice della
Commissione e ne ordina l'agenda e il funzionamento collegiale.
Trattasi dunque di profili di autoorganizzazione procedimentale, i
cui inconvenienti rientrano in quelle accidentalità di mero fatto
che restano privi di rilievo costituzionale (cfr. sent. n. 620 del
1987).
4. - L'impugnato art. 5 della legge n. 56 del 1987, alla lett. d),
prevede che le commissioni regionali per l'impiego "predispongono
programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da
minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento,
in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le
iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di
riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione".
La ricorrente lamenta che i programmi ivi previsti "attengono in
realtà alla materia della beneficenza pubblica, nel significato che
essa ha assunto con l'art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977",
determinandosi sovrapposizione di funzioni per invasione statale in
una competenza regionale.
Anche questa seconda questione è infondata.
La pretesa distinzione e separazione dell'"inserimento al lavoro",
che rientrerebbe nella materia regionale della assistenza e
beneficenza, rispetto alla occupazione, di cui non si disconosce la
competenza statale, è insostenibile dal momento che l'uno è
funzionalmente preordinato all'altra, nella ratio espressa dal
legislatore con la formula "politica attiva del lavoro".
È proprio dirigendo la politica attiva del lavoro verso
destinatari più deboli, quali i soggetti fisicamente e mentalmente
menomati, che si previene nei loro confronti il ricorso a forme di
assistenza inscrivibili nella pubblica beneficenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56
("Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"), sollevate, in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione
Lombardia col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:799 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte