Corte costituzionale

Sentenza n. 799/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 56/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b) e

d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 avente per oggetto "Norme

sull'organizzazione del mercato del lavoro", promosso con ricorso

della Regione Lombardia, notificato il 2 aprile 1987, depositato in

cancelleria l'8 aprile 1987 successivo ed iscritto al n. 8 del

registro ricorsi 1987.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso del 31 marzo 1987, la Regione Lombardia, in persona del

Presidente pro-tempore della Giunta regionale, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 117 e 118

della Costituzione, dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28

febbraio 1987, n. 56 ("Norme sull'organizzazione del mercato del

lavoro").

Assume la Regione che detta norma, nel disciplinare le commissioni

regionali per l'impiego, avrebbe attribuito a queste ultime

competenze in materia d'istruzione professionale e di beneficenza

pubblica, così come definite dagli artt. 35 e 22 del d.P.R. n. 616

del 1977.

Secondo la ricorrente, l'assenza di poteri formalmente

deliberativi non sarebbe sufficiente ad escludere le denunziate

violazioni. In particolare: la previsione del "parere" sui programmi

di formazione professionale predisposti dall'amministrazione

regionale introdurrebbe una fase obbligatoria di consultazione di un

organo statale nel corso di un procedimento di programmazione la cui

disciplina è viceversa riservata alla Regione.

Sino al momento in cui tale parere, da ritenersi obbligatorio, non

venga espresso, ogni scelta regionale resterebbe paralizzata;

inoltre, seppure non vincolante, esso concreterebbe un ulteriore

condizionamento per la Regione, comportando, ad avviso della stessa,

l'onere di motivare le scelte difformi dal parere.

La Regione, si sottolinea poi in ricorso, traverso meccanismi di

osservazione del mercato del lavoro ed apposite procedure già

provvede a raccogliere "proposte" circa l'istituzione di corsi di

qualificazione e riqualificazione professionale per lavoratori;

pertanto la previsione di un ulteriore potere propositivo per le

commissioni di cui alla lett. b), della norma impugnata, pur non

facendo sorgere per la Regione stessa un obbligo di accogliere tali

ultime proposte, comunque le imporrebbe l'emanazione di un formale

provvedimento di rigetto per i programmi che, senza adeguata

motivazione, si discostassero dai suddetti pareri.

Non più meramente consultivo, bensì deliberativo, sarebbe,

secondo la ricorrente, il potere conferito ex art. 5, lett. a), alle

commissioni di predisporre programmi di "inserimento al lavoro" di

persone affette da minorazioni fisiche o mentali o comunque di

difficile collocamento.

La norma, pur facendo salvi i compiti regionali in materia di

istruzione professionale, conferirebbe tuttavia allo Stato delle

competenze in tema di beneficenza pubblica, secondo il significato

che detta materia ha assunto ex art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Che di "beneficenza" in tale lata accezione si tratti, è reso ancor

più chiaro, secondo la difesa della Regione, dal fatto che i

programmi demandati alle commissioni sono volti non già

all'occupazione, bensì all'"inserimento al lavoro", espressione che

implicherebbe i concetti di sostegno ed assistenza.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per la declaratoria d'infondatezza di entrambe le questioni

prospettate, osservando come il perseguimento dell'obiettivo

dell'occupazione e la connessa organizzazione del mercato del lavoro

siano responsabilità dello Stato. Il coordinamento tra tali

attribuzioni e le competenze regionali sarebbe stato assicurato

mediante strumenti procedimentali "che nel momento deliberativo sono

pienamente rispettosi delle autonomie".

Quanto alla predisposizione di programmi di "inserimento al

lavoro", l'Avvocatura osserva come la norma impugnata si collochi in

un'ottica niente affatto assistenziale, mirando soltanto a favorire

le prospettive occupazionali dei lavoratori di difficile

collocamento. Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 2 aprile 1987

(Reg. Ric. n. 8/1987), contro il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiede dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56

("Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"), per violazione

degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2. - La norma impugnata di cui alla lett. b), dell'art. 5, della

legge n. 56 del 1987, stabilisce che le commissioni regionali per

l'impiego "esprimono parere sui programmi di formazione professionale

predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la

istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione

professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento

ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in

attività predeterminate".

La Regione ricorrente sostiene di essere vulnerata da codesta

disciplina, che impinge nella materia della formazione professionale

riservata dagli artt. 117 e 118 della Costituzione alle Regioni,

perché la richiesta di parere obbligatorio non vincolante ad un

organo statale, quale è la Commissione regionale per l'impiego

"porta ad allungare sensibilmente i tempi della programmazione" e

"rischia addirittura di paralizzare sine die ogni scelta regionale a

questo riguardo".

Ulteriore ostacolo alla speditezza del piano regionale deriverebbe

dalla necessità di "appropriate considerazioni per giustificare, se

del caso, il mancato adeguamento delle scelte di piano agli indirizzi

espressi nel parere della commissione".

Infine si prospetta "il rischio che la commissione di controllo

sulla amministrazione regionale annulli i piani regionali non

rispettosi di detti indirizzi giudicando insufficienti o inadeguate

le considerazioni addotte a giustificazione della difformità".

3. - La questione è infondata.

Fine della legge n. 56 del 1987 è di coordinare le competenze

statali in materia di collocamento e quelle regionali in ordine alla

formazione professionale. Per il razionale perseguimento di tale

scopo, ex art. 4, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.

726, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n.

863, la composizione della Commissione regionale per l'impiego

prevede tre rappresentanti dell'ente Regione che non sono in

posizione minoritaria rispetto al plenum di sedici membri, come

lamenta la Regione ricorrente. La posizione preminente, invece, data

alla rappresentanza regionale è manifesta proprio nella innovazione

introdotta dall'art. 4, primo comma, della legge n. 56 del 1987, che

riserva la presidenza al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale o ad un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero da

quello delegato, escludendone il direttore dell'Ufficio regionale del

lavoro e della massima occupazione o altro funzionario di pari grado

da lui delegato, ed esaltando così la qualità politica della

vicepresidenza riservata ad un membro della Giunta regionale

designato dal Presidente della Giunta stessa. Tale vicepresidente ha

piena funzione vicaria perché "previa intesa con il presidente, può

convocare e presiedere la Commissione fissandone l'ordine del

giorno".

Ne consegue che non può addursi a sostegno della censura

l'assenza, nell'art. 5 della impugnata legge n. 56 del 1987, di un

termine entro il quale la Commissione deve pronunciarsi in modo da

non protrarre i tempi della programmazione regionale, dal momento che

il portatore di codesto interesse regionale è al vertice della

Commissione e ne ordina l'agenda e il funzionamento collegiale.

Trattasi dunque di profili di autoorganizzazione procedimentale, i

cui inconvenienti rientrano in quelle accidentalità di mero fatto

che restano privi di rilievo costituzionale (cfr. sent. n. 620 del

1987).

4. - L'impugnato art. 5 della legge n. 56 del 1987, alla lett. d),

prevede che le commissioni regionali per l'impiego "predispongono

programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da

minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento,

in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le

iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di

riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione".

La ricorrente lamenta che i programmi ivi previsti "attengono in

realtà alla materia della beneficenza pubblica, nel significato che

essa ha assunto con l'art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977",

determinandosi sovrapposizione di funzioni per invasione statale in

una competenza regionale.

Anche questa seconda questione è infondata.

La pretesa distinzione e separazione dell'"inserimento al lavoro",

che rientrerebbe nella materia regionale della assistenza e

beneficenza, rispetto alla occupazione, di cui non si disconosce la

competenza statale, è insostenibile dal momento che l'uno è

funzionalmente preordinato all'altra, nella ratio espressa dal

legislatore con la formula "politica attiva del lavoro".

È proprio dirigendo la politica attiva del lavoro verso

destinatari più deboli, quali i soggetti fisicamente e mentalmente

menomati, che si previene nei loro confronti il ricorso a forme di

assistenza inscrivibili nella pubblica beneficenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56

("Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"), sollevate, in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione

Lombardia col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:799 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte