Sentenza n. 8/1957
Altra decisione · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Bracci
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 42 del Registro
ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1955 col
quale, agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza e
d'assistenza sociale, furono determinate le retribuzioni medie per il
personale dipendente dalle aziende alberghiere del Comune di Taormina.
Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi l'avv. Carlo Selvaggi per la Regione siciliana ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Ministro del lavoro con decreto 4 agosto 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 23 agosto 1955, determinò le
retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende
alberghiere del Comune di Taormina ai fini del calcolo dei contributi
di previdenza e d'assistenza sociale.
Questo decreto fu emanato con riferimento all'art. 5 della legge 6
agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione dei salari medi per
particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi
dovuti per gli assegni familiari.
La Regione siciliana, in persona del suo Presidente, debitamente
autorizzato da deliberazione della Giunta regionale siciliana 27
gennaio 1956, avanzò ricorso il 20 marzo 1956 sostenendo che il
suddetto provvedimento ministeriale aveva invaso la sfera di competenza
amministrativa riservata alla Regione dall'art. 17 lettera f dello
Statuto della Regione siciliana: "legislazione sociale: rapporti di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale" alla quale, secondo l'art.
20, corrispondono le funzioni amministrative. La violazione di queste
norme era, secondo la Regione, tanto più evidente in quanto col D.P.R.
25 giugno 1952, n. 1138, contenente norme d'attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale,
era stato confermato che le attribuzioni del Ministero del lavoro,
riflettenti la previdenza e l'assistenza sociale, erano svolte nel
territorio della Regione siciliana dall'amministrazione regionale a
norma e nei limiti dell'art. 20 in relazione all'art. 17 lettera f
dello Statuto speciale per la Regione siciliana. Conseguentemente la
Regione siciliana chiese che il conflitto di attribuzioni da ciò
derivato fosse risolto col regolamento di competenza di cui all'art. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Questo ricorso, notificato il 20 marzo 1956 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fu
regolarmente depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
21 marzo 1956.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha resistito a questo ricorso e con deduzioni 9
aprile 1956 ne ha negato il fondamento.
Secondo la difesa dello Stato non vi sarebbe stata invasione della
competenza amministrativa della Regione, che sarebbe parziale e non
esclusiva, in quanto le norme alle quali fa riferimento il D. M. 4
agosto 1955 disciplinano un interesse generale al trattamento
obbligatorio ed uniforme di ogni particolare categoria di lavoratori in
tutto il territorio nazionale. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa
dello Stato, che questo decreto risponderebbe, sia pure limitatamente
ai lavoratori di Taormina, ad una esigenza di carattere generale e non
a quel fine di soddisfare le condizioni particolari e gli interessi
propri della Regione che è il necessario presupposto
dell'amministrazione regionale ex art. 20 dello Statuto speciale, in
relazione all'art. 17.
Anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale si è
costituito regolarmente in giudizio ed ha depositato le proprie
deduzioni il 7 aprile 1956, concludendo per il rigetto del ricorso.
La Regione siciliana ha replicato con una memoria depositata nei
termini.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 1956 i difensori della
Regione e dello Stato hanno svolto i motivi delle proprie conclusioni. Considerato in diritto :
La Regione autonoma della Sicilia notificò il ricorso anche
all'Istituto nazionale della previdenza sociale e quest'Istituto si è
regolarmente costituito in giudizio.
La Corte ritiene che anche in sede di conflitti di attribuzione fra
Stato e Regioni, come già è stato pronunziato per i giudizi di
legittimità costituzionale, sia in via principale, sia in via
incidentale, possono partecipare al giudizio soltanto lo Stato e la
Regione i cui poteri siano entrati in conflitto in virtù di un atto
che si ritenga avere invaso la sfera di competenza assegnata da norme
costituzionali allo Stato o ad altra Regione.
Conseguentemente l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve
essere estromesso dal presente giudizio.
Ciò premesso, per apprezzare la portata del decreto del Ministro
del lavoro 4 agosto 1955, che ha determinato il conflitto
d'attribuzione, giova ricordare i precedenti legislativi.
La legge 6 agosto 1940, n. 1270, istituì una Cassa unica per gli
assegni familiari ai lavoratori e disciplinò la corresponsione degli
assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di
famiglia delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
La misura del contributo dovuto dal datore di lavoro e degli
assegni da corrispondersi ai lavoratori che ne avessero diritto fu
stabilita da tabelle allegate alla legge. Tuttavia, per particolari
categorie di lavoratori, per le quali fosse ritenuto opportuno, la
legge previde all'art. 5 che i contributi e gli assegni potessero
essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi o di
periodi d'occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro
per le corporazioni, oggi del lavoro, sentito il Comitato speciale per
gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate.
Questo Comitato speciale per gli assegni familiari è un organo
centrale, previsto nell'art. 18 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048,
composto da rappresentanti di vari ministeri e di organizzazioni
sindacali o cooperative e presieduto dal Presidente dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Altre leggi successive (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 6,
sulle assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e
disoccupazione volontaria, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218; D.L.L. 19 aprile 1946, n. 238, art. 1, modificato
dall'art. 8 del D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14, per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro; legge 19 febbraio 1951, n. 74, art. 1,
per l'assicurazione contro le malattie; D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340,
artt. 30, 32 e 33, per la gestione I. N. A. - Casa) adottarono il
sistema della legge n. 1278 del 1940 circa le tabelle convenzionali
dei salari medi o dei periodi d'occupazione media mensile stabiliti con
decreto ministeriale per particolari categorie di lavoratori o
addirittura per limitate zone del territorio nazionale.
Il decreto del Ministro per il lavoro fu emanato in base a queste
leggi e risulta dal decreto stesso che fu sentito il Comitato speciale
per gli assegni familiari e che fu preso atto dell'accordo intervenuto
in data 12 agosto 1953 fra le organizzazioni sindacali interessate in
ordine alla tabella allegata al decreto stesso.
Dal sistema che risulta dalle norme suddette deriva evidente la
soluzione del conflitto di attribuzione in esame.
Non vi è dubbio difatti che tutti i ricordati provvedimenti
legislativi regolano la materia previdenziale sul piano nazionale. La
base nazionale non riguarda soltanto l'efficacia delle leggi, ma è il
presupposto del sistema delle prestazioni e delle contribuzioni la cui
misura è determinata da complessi piani statistico-attuariali che
prendono in considerazione le varie categorie di lavoratori di tutto il
territorio della Repubblica.
Perciò il provvedimento ministeriale che, uniformandosi all'art. 5
della legge 6 agosto 1940, n. 1278, e all'art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218, stabilisce per i lavoratori delle aziende alberghiere di
Taormina un criterio d'accertamento della base retributiva diverso dal
comune criterio di calcolo contributivo in conseguenza delle
particolari condizioni obiettive in cui presta la propria opera questo
personale, mira ad assicurare a costoro lo stesso trattamento dei
lavoratori che sottostanno alla misura normale dei contributi. Vale a
dire che le condizioni particolari dei lavoratori di Taormina sono
prese in considerazione non per assicurare ad essi un trattamento
particolare, ma per correggere opportunamente i dati del calcolo
effettuati su base nazionale in modo che il sistema nazionale non
risulti per costoro ingiusto.
Ora, dal punto di vista giuridico sostanziale, stabilire se
determinate condizioni locali si discostino dalle condizioni generali
di una categoria di lavoratori in misura tale da giustificare
l'adozione d'un criterio d'accertamento della base retributiva, agli
effetti del calcolo dei contributi, diverso da quello comune, significa
effettuare una valutazione d'opportunità che richiede un giudizio
comparativo su base nazionale. Difatti l'art. 6 della legge n. 1278
del 1940 dispone testualmente: per particolari categorie di lavoratori
"per le quali sia ritenuto opportuno", i contributi e gli assegni
possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari
medi ecc.
Dal punto di vista tecnico, tenuto conto che non esistono casse
regionali, ma che esiste soltanto una cassa unica nazionale, la
formazione d'una tabella speciale per la determinazione delle
retribuzioni medie d'una categoria particolare di lavoratori, in una
limitata zona del territorio nazionale, richiede la raccolta di dati
statistici locali, ma successivamente questi dati devono essere
oggetto, in sede centrale, d'una complessa elaborazione matematico -
attuariale che ha per scopo la definizione di quei dati convenzionali
della tabella speciale che servono a porre la particolare categoria di
lavoratori in condizioni di pari trattamento nel generale sistema
assicurativo.
Quanto al procedimento, è necessario il parere del Comitato
speciale per gli assegni familiari - che è un organo centrale presso
il Ministero del lavoro - e devono essere sentite le organizzazioni
sindacali interessate, ovviamente per il tramite dei loro organismi
centrali, trattandosi di una disciplina nazionale.
Appare perciò evidente che il decreto del Ministro del lavoro 4
agosto 1955, in esame, costituisce esercizio di un'attribuzione
ministeriale che si svolge nel territorio nazionale e non nel
territorio della Sicilia anche se la categoria di lavoratori presa in
considerazione è quella del personale dipendente dalle aziende
alberghiere del Comune di Taormina. Perciò queste attribuzioni non
sono passate nella competenza della Regione autonoma della Sicilia.
Ciò è tanto vero che, se si considera l'ipotesi inversa, quella
cioè di una eventuale competenza regionale, lo svolgimento
dell'attività della Regione al riguardo risulta o impossibile o
illegittima. Difatti la Regione non ha gli elementi necessari per
effettuare la valutazione d'opportunità dalla quale dipende la
formazione della tabella speciale; non ha i dati nazionali che
occorrono per il calcolo attuariale delle retribuzioni medie; non
dispone degli organi centrali che devono essere consultati per la
determinazione delle retribuzioni medie e in definitiva il
provvedimento regionale che fosse emanato, manifesterebbe la propria
efficacia fuori del territorio della Regione perché dovrebbe essere
osservato dalla Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e
dagli altri enti parastatali di previdenza e d'assistenza interessati.
Perciò deve essere dichiarata la competenza dello Stato (Ministro
per il lavoro e per la previdenza sociale) e deve essere respinta la
domanda d'annullamento del decreto ministeriale impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Estromette dal giudizio, per difetto di legittimazione, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e, pronunziando sul conflitto di
attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato, sollevato dalla
Regione, con ricorso 25 ottobre 1955, in relazione al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1955, col
quale, agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza e
d'assistenza sociale, furono determinate le retribuzioni medie per il
personale dipendente dalle aziende alberghiere del Comune di Taormina:
dichiara la competenza dello Stato a determinare, anche per il
territorio della Sicilia, le retribuzioni medie da valere agli effetti
delle contribuzioni dovute per gli assegni familiari, per le
assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione
involontaria, infortuni sul lavoro, malattie e per la gestione
I.N.A.-Casa a norma delle disposizioni vigenti e
respinge la domanda di annullamento del decreto ministeriale
suindicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASSPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte